Archive for gennaio, 2010

Art. 253 Oneri reali e privilegi speciali. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250. L’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del
progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può
esercitare anche Read the rest of this entry »

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Art. 252bis Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini
dell’attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati
da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Read the rest of this entry »

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Art. 252 Siti di interesse nazionale. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del
sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare Read the rest of this entry »

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Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell’articolo 242.

2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il Read the rest of this entry »

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Art. 250 Bonifica da parte dell’amministrazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

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Art. 249 Aree contaminate di ridotte dimensioni. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di
intervento riportate nell’Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

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Art. 248 Controlli. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle
misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante Read the rest of this entry »

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Art. 247 Siti soggetti a sequestro. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto può
autorizzare l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.

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Art. 246 Accordi di programma. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma
stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere
definiti con Read the rest of this entry »

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