di ENRICO CAPPELLA
Consulente ADR/RID
Con l’introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.
Il trasporto delle lampade non è soggetto all’ADR, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015 e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366.
L’esenzione riguarda le seguenti situazioni di trasporto:
a) lampade che sono raccolte direttamente dai privati o dalle famiglie quando sono trasportati ad un centro di raccolta o di ricicclaggio.
L’esenzione include anche le lampade conferite da privati ad un primo punto di raccolta quindi trasportate in un altro punto di raccolta o di trattamento intermedio o di riciclaggio;
b) lampade contenenti ciascuna non più di 1 g di merce pericolosa e confezionate in modo che non vi siano più di 30 g di merci pericolose per collo, a condizione che: le lampade siano costruite secondo un sistema di gestione qualità certificato (es. ISO 9001:2008) e ogni lampada sia singolarmente confezionata in imballaggi inteni, separati da divisori, o circondata da materiale di imbottitura per proteggere le lampade e confezionata in solidi imballaggi esterni che soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1. e in grado di superare una prova di caduta di 1.2 mt;
c) lampade usate, danneggiate o difettose ciascuna contenente non più di 1 g di merci pericolose con non più di 30 g di merci pericolose per confezione se effettuata da un centro di raccolta o di riciclaggio. Le lampade devono essere imballate in robusti imballaggi esterni sufficientemente […] http://www.adrrifiuti.it/adr-2015-esenzioni-relative-al-trasporto-di-lampade-contenenti-merci-pericolose/