ADR_2017_Serbatoi_carburante

ADR 2017: NOVITA’ PER I SERBATOI DEI VEICOLI

Con l’ADR 2017 sono state effettuate modifiche anche al paragrafo 9.2.4.3 che introduce nuove disposizioni per i  alimentati con:

– carburanti liquidi;
– gas naturale compresso (GNC);
– gas naturale liquefatto (GNL);
– gas potroli liquefatti (GPL).

Nello specifico, i serbatoi con carburanti liquidi DEVONO essere conformi alle disposizioni del Regolamento ECE n. 34 in vigore da tempo.

I veicoli ADR EX/II, EX/III, FL e OX in circolazione dotati di serbatoi non omologati secondo tale regolamento potranno continuare a essere utilizzati dopo il 30 giugno 2017 (paragrafo 1.6.5.16 – ADR 2017).

Fatta eccezione per i veicoli EXII e EXIII (trasporto esplosivi – classe 1), i gas sono autorizzati come carburanti, mentre i serbatoi e il motore (9.2.4.4) devono essere conformi al Regolamento ECE n. 110 per il «Gas naturale compresso (GNC)» (n. ONU 1971) e il «Gas naturale liquefatto (GNL)» (n. ONU 1972; gas definiti al 1.2.1) e al Regolamento ECE n. 67 per il GPL.

I veicoli OX sono stati eliminati dalla regolamentazione.
L’esame tecnico annuale e il certificato di approvazione conformi al modello del paragrafo 9.1.3.5 – ADR, applicabili fino al 31 dicembre 2016, potranno continuare a essere applicati (paragrafi: 1.6.5.18, 1.6.5.19 e 1.6.5.20 – ADR 2017).

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Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

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