AIA: il ministero ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Con il DM n. 272/2014 il ministero dell’ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (AIA, autorizzazione integrata ambientale).

Il DM 272/14 chiarisce l’obbligo di presentare la relazione di riferimento, detta le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, ed elenca i contenuti minimi della relazione di riferimento,

I tre allegati approfondiscono:

1) la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantitativi; valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione);

2) i contenuti minimi della relazione di riferimento;

3) i criteri per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanza pericolose pertinenti.

Si ricorda che la relazione di riferimento è definita dal decreto emissioni industriali come

“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”.

Nelle prossime settimane il DM n. 272/14 (“decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/06) verrà analizzato nel dettaglio nelle pagine del sito e del blog di Natura Giuridica.

Per il momento qualche dubbio a caldo/osservazione lampo estemporanea, che i tecnici del settore hanno subito posto nel gruppo di riferimento AIA su linkedin.

Perché il DM n. 272/2014 riguarda soltanto le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali, ma non dice nulla su quelle regionali?
In relazione a queste ultime, quando occorre presentare la relazione di riferimento?
In sede di primo rinnovo?
Quando viene presentata un’istanza di riesame?
Se, come e quando nel settore vengono emanate delle BAT?
Assisteremo alla solita caterva di norme, circolari interpretative regionali differenziate “ad mentulam canis”?
Soprattutto, quali saranno i costi per l’ambiente e dell’ambiente per le imprese?

Autore: Andrea Avv. Quaranta
Environmental risk manager, AD di Natura Giuridica, environmental risk and crisis management

Fonte; http://naturagiuridica.blogspot.it/2014/11/AIA-relazione-riferimento-autorizzazione-integrata-ambientale-DM-272-2014.html#.VHyIRckQPis

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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