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Bonifiche di Amianto e Sistri

mag-14-2011
Bonifica Aminato

Art. 6 comma 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

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Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose

mag-14-2011
Bonifica Aminato

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche  dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;

  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica.
  • le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti.
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto.
  • le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, per consentire un puntuale controllo sugli elementi informativi comunicati.
Il modello composto in quattro parti, lettera accompagnatoria la relazione, scheda informativa, scheda cantiere per matrice friabile ed elenco degli addetti impegnati negli interventi.
Le imprese interessate inviano le relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno.
A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 ad euro 5164,57.

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AMIANTO Dececreto del 12 gennaio 2011, n. 30 Fondo vittime Amianto

mag-14-2011
Bonifica Aminato

DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30, recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI  di concerto con  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E  DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,  e  successive modificazioni;
Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, che  ha  disposto,  tra  l’altro,  la  soppressione  dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche  conseguenti  alla  soppressione  dell’IPSEMA  e  alla  sua incorporazione nell’INAIL;
Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con Read the rest of this entry »

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