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Deposito temporaneo rifiuti…questo perfetto sconosciuto

Nell’ambito delle mie attività professionali quando mi interfaccio con dei nuovi clienti, durante lo screening iniziale,  una delle mie prime richieste è quella di poter visionare il deposito temporaneo.

Le risposte che ottengo sono le più disparate, ed anche le espressioni del viso di fronte a questa domanda sono molto varie.

Ciò che ne ho concluso negli anni è che spesso i produttori di rifiuti speciali credono di adempiere ai propri obblighi semplicemente stipulando (quando accade) un contratto con un trasportatore “tutto fare” per “smaltire” i propri rifiuti.

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Una netta distinzione tra stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Secondo quanto descritto dall’art.  183, lett. aa), lo stoccaggio dei rifiuti è l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti nonché delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.

Diversamente, la lett.  bb) dello stesso articolo definisce il deposito temporaneo come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le Categorie omogenee ed il quantitativo posto in deposito e l’aspetto temporale del deposito stesso. In ogni caso, che il deposito si riferisca ai rifiuti pericolosi o ai rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno!
L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo regolare configurandosi di fatto in un deposito incontrollato, ciò avviene quando il deposito non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. In tal caso lo stesso esula dai confini della definizione di deposito temporaneo e viene quindi sanzionato a seconda dei casi o come illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs.. n. 152 del 2006, art. 255 o come reato contravvenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

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Attenzione al deposito temporaneo. Si fa un passo indietro.

Con l’introduzione della Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 le modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti subiscono una variazione.

Infatti con l’art. 228 bis della legge di cui al punto precedente, viene abrogato l’articolo 113 bis del decreto legge emanato durante la prima fase dell’emergenza COVID-19 denominato “Cura Italia”.

Tale decreto proprio per far fronte all’emergenza sanitaria ed al lock-down resosi necessario per contenere al massimo il propagarsi della diffusione del virus aveva disposto una deroga ai limiti del deposito temporaneo.

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Deposito temporaneo di rifiuti

Un deposito temporaneo per rifiuti è un’area o un luogo designato dove i rifiuti vengono temporaneamente depostitati prima di essere ulteriormente trattati o smaltiti in modo adeguato. Questo tipo di deposito è spesso utilizzato da aziende, imprese o istituzioni che generano una quantità significativa di rifiuti e necessitano di un punto di transito prima di inviare i rifiuti per smaltimento o riciclaggio.

Si riferisce al raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta per il trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti è un aspetto importante dei sistemi di gestione dei rifiuti in quanto consente un’adeguata organizzazione, cernita e preparazione dei rifiuti prima che passino attraverso la catena di gestione dei rifiuti.

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