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Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti.

Ancora oggi, nello svolgimento della consulenza ci capita di doversi raffrontare con il cliente in merito alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti all’interno dell’azienda ed alla necessità di dover riclassificare gli stessi. In merito a questo, si fà presente che;

La Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente, con  nota 11719 del 25 settembre 2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti introdotta dal regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014, la quale sostituisce l’allegato alla decisione 2000/532/CE

In sintesi il regolamento e la Decisione sopra citata, modificano le precedenti indicazioni in merito all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti da H1 a H15, con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15, modificandone inoltre l’elenco europeo dei rifiuti, introducendo due nuovi codici CER;

  1. 010310 – fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenent sostanze pericolosse, diversi da quelli di cui alla voce 010307
  2. 190308 – mercurio parzialmente stabilizzato
  3. Viene inoltre modificata la descrizione del codice 010309, che in base alla nuova decisione europea diventa (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da queli di cui alla voce 010310.
  • Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti vengono definite dettagliatamente nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11, precedenteente riprese nell’aarticolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.

La nota fa presente inoltre che si rende necessario fornire chiarimenti e specificazioni in relazione alle implicazioni di carattere opertivo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento, e che qualsiasi altro disallineamento della descrizione dei Codici CER, sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando quindi nessuna modifica reale degli stessi codici, come risulta del resto dal testo originario della decisione in lingua inglese.

A far data quindi dal 1 giugno 2015, trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico, norme che a distanza di pochi mesi vengono “corrette” o “necessitano di correzioni”!

E chi in questi mesi si è diligentemente aggiornato?

Alleghiamo Copia, affinche possiate leggere integralmente la Circolare.

Circolare Min. Ambiente 11845 del 28 settembre 2015

Tabella di raffronto tra vecchio e nuovo CER

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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