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IL COLLEGATO AMBIENTALE Legge 221 del 28 dicembre 2015

IL COLLEGATO AMBIENTALE-Legge 221 del 28 dicembre 2015:

novità sulla gestione dei Rifiuti

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrata in vigore il 2 febbraio 2016.

Essa introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono rifiuti. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

L’esame delle nuove norme verrà effettuato suddividendole per specifica materia.

Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

L’Art. 28 elimina dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente n. 161 del 2012, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo , i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Si tratta di una modifica apprezzabile in quanto i residui di lavorazione di materiali lapidei hanno un’origine del tutto diversa dalle terre da scavo e sono già correttamente disciplinati nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti, qualora possiedano le caratteristiche di cui all’art.184-bis del Dlgs 152/2006 e s.m. .

IMPRENDITORI AGRICOLI

Formulari

L’art. 29 introduce nell’articolo 193, comma 2, del Dlgs 152/2006 e s.m. una disposizione in base alla quale gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo.

Tale disposizione costituisce il corollario della disposizione relativa al deposito temporaneo degli imprenditori agricoli, introdotta dall’art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015, ai sensi della quale il luogo di produzione dei rifiuti deve intendersi per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
La medesima disposizione rinvia inoltre ad apposito decreto del

Ministero dell’ambiente la previsione di ulteriori modalita’ semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e’ socio.

Si rammenta inoltre che dal 1 gennaio 2016 è divenuta operativa la disposizione di cui al comma 9-bis dell’art.193 del Dlgs 152/2006 e s.m. in base alla quale non è considerata trasporto (e dunque non necessita del formulario) l’esecuzione delle seguenti attività:

  1. la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
  2. la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Inoltre ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non richiede formulario il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, compresi nei cento chilogrammi o cento litri l’anno.

Trasporto in conto proprio

Inoltre ai sensi dell’art.69 del “Collegato ambientale” i medesimi imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita’ massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Il disposto di legge è assai chiaro nella destinazione dei rifiuti pericolosi allo “smaltimento”, risultando esclusa quindi la possibilità di avvio a recupero.

Si rammenta inoltre che il trasporto “in conto proprio” richiede comunque un’iscrizione, per quanto “semplificata”1 all’Albo Gestori ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183.
Per “circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di filiera, o organizzato sulla base di un
accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

RIFIUTI SANITARI ANCHE PERICOLOSI

La medesima disposizione “di favore” relativa al trasporto in conto proprio

è stata indirizzata anche ai soggetti esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO2 :

96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) ,

96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e

96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing )

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti sanitari a rischio infettivo)*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.

Tali soggetti inoltre adempiono: a) all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e b) all’obbligo di comunicazione al Catasto dei

rifiuti tramite il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), di cui

al Dlgs 152/2006, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalita’ previste dal medesimo articolo 193.

La conservazione deve avvenire:

– presso la sede dei soggetti esercenti le attivita’ o

– tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia

dei dati trasmessi.

La nuova norma stabilisce inoltre che l’adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita’ ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve anche agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti.

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

L’Art. 30 inserisce nell’articolo 188 (Responsabilita’ della gestione dei rifiuti), il seguente comma:

«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attivita’ di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attivita’ di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o  privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 53».

Il primo periodo del comma appare perfino superfluo in quanto non dice nulla che non fosse già contemplato dall’art.188 anche nel testo previgente.

Sicuramente innovativo è invece il secondo periodo il quale esclude la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi dalle agevolazioni riservate alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (nessun obbligo di registri, formulari, MUD, iscrizione all’Albo).

FERTILIZZANTI

L’Art. 25 ha modificato l’allegato 2 (AMMENDANTI), al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti inserendo nella descrizione della composizione dell’ “Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5, terza colonna ) anche i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.

Inoltre l’art. 26 “Fertilizzanti correttivi” ha stabilito che l’ utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all’allegato 3 del medesimo decreto legislativo ,

qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999.

Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

1 Tali soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale.

2 L’ATECO 2007 è adottata quale unica regola di classificazione per la Pubblica Amministrazione, sostituendo, in campo finanziario l’ATECOFIN 2004. Poter disporre di un codice identificativo che classifichi in modo identico le imprese, quando entrano in contatto Con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. I contribuenti devono utilizzare, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, i codici attività indicati nella tabella di “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007.

3 5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. 

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Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale, Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES.

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