D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)-Regione Veneto

Bur n. 54 del 27 maggio 2014
Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento, alla luce delle iniziali esperienze in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), nonché delle problematiche emerse dalle prime applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, si intendono fornire dettagliate disposizioni in materia di scarichi.

L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

La ratio del regolamento è quella di introdurre strumenti di semplificazione atti a facilitare gli adempimenti amministrativi contemplati dalle vigenti normative in materia ambientale per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); con ciò si è introdotto un nuovo procedimento al termine del quale si emette una nuova autorizzazione unica, la c.d. Autorizzazione Unica Ambientale (d’ora in poi: A.U.A.), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale specificamente indicati dal regolamento in parola.

Come ribadito peraltro dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in occasione del Tavolo interregionale, tale prospettiva semplificatrice legittima le Regioni a fornire indicazioni operative ed applicative alle Autorità competenti all’adozione dell’A.U.A..

In considerazione di quanto emerso in sede interregionale e dal confronto con i Ministeri competenti, la Regione del Veneto ha pertanto disposto, con DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013, le prime indicazioni ed i primi indirizzi applicativi per accompagnare il processo di attuazione del regolamento, al fine di semplificare più possibile la procedura amministrativa qualora sia richiesta pluralità di titoli autorizzativi.

Inoltre, tenuto conto dell’assetto complessivo delle competenze in materia ambientale ed anche di quanto chiarito a livello interpretativo con circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”, la Regione ha rilevato, dalle prime applicazioni in materia di A.U.A., una serie di problematiche non prevedibili ad un’attenta lettura del dettato normativo nazionale ed alla sua specificazione a livello regionale. L’estrema varietà della casistica reale, infatti, impone alla normativa regionale di conciliare la molteplicità dei casi che si prospettano e la ratio semplificatrice che sottende al regolamento, mai dimenticando l’aspetto che deve sempre e comunque governare l’intero procedimento, ossia l’ambiente con le implicazioni su di esso derivanti.

Per questi motivi, alla luce delle iniziali esperienze e delle prime effettive applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, del risultato di raccordi istituzionali tra Regioni, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi, si rende necessario chiarire alcuni aspetti al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico delle imprese, siano esse operatori privati o pubblici.

A tale proposito, si precisa che fondamentale per l’assoggettamento o l’esclusione di un’attività nel/dal procedimento di A.U.A. è senza dubbio il concetto di impresa, ribadendo fermamente che non vi sia differenza tra soggetto gestore privato o pubblico: l’applicazione del regolamento dipende dall’essere l’attività un’attività di impresa determinante implicazioni per l’ambiente. Anche se esercitata da un soggetto pubblico, tale attività sarà soggetta ad A.U.A..

Nel definire i destinatari del nuovo procedimento autorizzativo il regolamento suindicato, all’art. 1 – Ambito di applicazione, lega le due categorie di soggetti interessati dalla congiunzione aggiuntiva “nonché”, la quale implica carattere assorbente e non cumulativo del secondo requisito rispetto al primo; saranno, dunque, soggetti ad A.U.A. gli impianti produttivi di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) che non siano soggetti ad A.I.A..

In buona sostanza, il complessivo assetto delle competenze in materia ambientale per i comparti interessati non risulta essere stato modificato dalla regolamentazione statale di cui trattasi, talché resta ferma la distribuzione delle competenze in capo a Regione, Province e Comuni, delineato dalla normativa di settore per specifica materia, essendosi invece rivista esclusivamente la parte procedurale.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, la cui autorizzazione, ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013, è sostituita dall’A.U.A., è opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di dare corretta attuazione alle previsioni del decreto, tenendo conto delle disposizioni nazionali e di quelle regionali vigenti in materia.

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 124, comma 1, prevede quale regola generale che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.

Tuttavia lo stesso articolo, al comma 4, specifica che “in deroga a quanto previsto al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito”. Previsione che, peraltro, trova testuale conferma nel comma 2 dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo.

La Regione del Veneto, in attuazione a quanto disposto dall’art. 101, comma 7, lettera e), ha individuato all’art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (d’ora in poi: P.T.A.), approvato con DCR n. 107 del 5 novembre 2009, le acque reflue “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche” che ai fini della disciplina “degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche”. Trattasi di tipologie di acque i cui scarichi provengono da attività produttive generalmente a basso impatto ambientale.

Il comma 3 dell’art. 124, inoltre, prevede che “il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia”.

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, per gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura non dovrà essere emesso alcuno specifico atto autorizzativo, bensì solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, finché non intervengano variazioni significative dello scarico.

Per quanto riguarda invece gli scarichi domestici recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura, e segnatamente in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo, l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., così come modificato al punto 6 dalla DGRV n. 842 del 15 maggio 2012, dispone che l’autorizzazione di competenza comunale per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. (abitanti equivalenti) inferiore a 50, può essere compresa nel permesso di costruire, ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico.

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non sono dunque soggetti ad autorizzazione; di conseguenza gli stessi non rientrano nella disciplina dell’A.U.A..

Restando al tema degli scarichi idrici, la Regione del Veneto, all’art. 39, comma 3, del P.T.A. dispone che lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nelle ipotesi contemplate dalle lettere dalla a) alla e), è soggetto al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 113, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152 del 2006.

L’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 39 prevede altresì che “l’autorizzazione allo scarico in questione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia”.

L’eventualità normativamente prevista di tacito rinnovo dell’autorizzazione considera le suddette acque quali tipologie il cui scarico non necessita di particolari autorizzazioni nel lungo periodo, salvo che per le modificazioni di cui sopra. Subordinare i suddetti scarichi ad A.U.A. finirebbe per appesantire il procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal medesimo art. 39.

Per converso, rientra nella disciplina dell’A.U.A. l’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento prevista dall’art. 113, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e disciplinata dall’art. 39, comma 1, delP.T.A..

Deve ritenersi, dunque, che quanto fino ad ora esposto integra e sostituisce la DGRV n. 1775 del 2013 per le parti in contrasto con la presente e ne modifica il contenuto nelle parti che si rappresentano in rapporto di species a genus con quanto qui disposto. Si vogliono, infatti, introdurre precisazioni al precedente dettato normativo regionale rivelatisi necessari sulla base delle prime concrete applicazioni in materia di A.U.A., escludendo le tipologie suindicate dall’alveo delle ipotesi ad essa sottese.

Da ultimo, si rappresenta l’opportunità di incaricare il Dipartimento Ambiente, viste le numerose richieste di chiarimenti in merito ad una corretta applicazione della disciplina dell’A.U.A. presentate agli Uffici regionali da soggetti pubblici e privati interessati alla materia, di istituire e mantenere aggiornata sul sito istituzionale della Regione del Veneto, una pagina appositamente dedicata alle cosiddette FAQ, allo scopo di ovviare ad incertezze e dubbi operativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
Vista la circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e delMare;
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con DCR n. 107 del 5 novembre 2009;
Vista la DGRV n. 842 del 15 maggio 2012;
Vista la DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
Visto l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di prevedere che, per le motivazioni riportate nelle premesse, gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

3.         di stabilire che, per le motivazioni espresse nelle premesse, gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all’art. 39, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) non rientrano nella disciplina dell’A.U.A., mentre vi rientra l’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 39, comma 1, del P.T.A.;

4.         di stabilire, altresì, che la presente deliberazione integra e sostituisce la DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013 per le parti in contrasto e ne modifica il contenuto nelle parti che si rappresentano in rapporto di species a genus con quanto disposto nelle premesse di questo provvedimento;

5.         di incaricare il Dipartimento Ambiente, viste le numerose richieste di chiarimenti in merito ad una corretta applicazione della disciplina dell’A.U.A. presentate agli Uffici regionali da soggetti pubblici e privati interessati alla materia, di istituire e mantenere aggiornata sul sito istituzionale della Regione del Veneto, una pagina appositamente dedicata alle cosiddette FAQ, allo scopo di ovviare ad incertezze e dubbi operativi;

6.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.         di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Fonte; Bollettino Ufficiale della Raegione del Veneto

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=273963&utm_content=buffer79432&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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