DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
(GU n. 61 del 15-3-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in  particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE  della  Commissione,  del  5  agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori  di pile e accumulatori in conformita’  della  direttiva  2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei deputati;
Preso  atto  che  la  competente  commissione  del   Senato   della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell’economia  e  delle   finanze,   dell’interno,   dello   sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/66/CE    concernente    pile,
accumulatori  e  relativi  rifiuti  e  che  abroga   la   direttiva
91/157/CEE
1. All’articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo  20
novembre 2008, n. 188, le parole: «dell’articolo 7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell’articolo 6».
2. All’articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, dopo le parole: «che non  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto» sono inserite le  seguenti:  «successivamente  alla
data di cui al comma 2».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in  loro  nome
possono avvalersi delle  strutture  di  raccolta  ove  istituite  dal
servizio pubblico, previa stipula di  apposita  convenzione  definita
sulla base di un  accordo  di  programma  quadro  stipulato  su  base
nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e  l’ANCI
in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico  di
gestione dei rifiuti urbani, volto altresi’ a stabilire le  modalita’
di  ristoro  degli  oneri  per  la  raccolta  separata  di   pile   e
accumulatori portatili sostenuti dal servizio  pubblico  di  gestione
dei rifiuti urbani e le modalita’ di ritiro da parte  dei  produttori
presso i centri di  raccolta  di  cui  alla  lettera  mm),  comma  1,
dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai  sensi  degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori
o i terzi che agiscono in loro  nome  sono  in  ogni  caso  tenuti  a
provvedere al ritiro ed alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o  di
accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata  nell’ambito
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
4. L’articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Raccolta separata di pile ed  accumulatori  industriali  e
per veicoli). – 1. Al fine  di  promuovere  al  massimo  la  raccolta
separata, i produttori di pile  ed  accumulatori  industriali  e  per
veicoli,  o  i  terzi  che  agiscono  in  loro  nome,  organizzano  e
gestiscono sistemi di  raccolta  separata  di  pile  ed  accumulatori
industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto  il
territorio nazionale. A tale fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di  raccolta
facente capo ai medesimi;
b) organizzare autonomamente, su base individuale  o  collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e
per veicoli.
2. L’attivita’ di raccolta di pile e accumulatori industriali e  di
pile e accumulatori per veicoli puo’ essere  svolta  anche  da  terzi
indipendenti, purche’ senza oneri aggiuntivi per  il  produttore  del
rifiuto o per l’utilizzatore finale e nel  rispetto  della  normativa
vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o  i  terzi  che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente  i  rifiuti  di  pile  e
accumulatori  industriali  e  per  veicoli  presso  gli  utilizzatori
finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall’origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per  veicoli  e’
obbligato al loro  conferimento  ai  soggetti  che  raccolgono  detti
rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata
in conformita’ alle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, presso i  centri  di
raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti  dai  soggetti
di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza
oneri  e  senza  l’obbligo  di  acquistare  nuove  batterie  o  nuovi
accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di  pile  ed
accumulatori  per  veicoli  possono  avvalersi  delle  strutture   di
raccolta ove istituite  dal  servizio  pubblico,  previa  stipula  di
convenzione definita sulla base di un  accordo  di  programma  quadro
stipulato su base nazionale tra  i  produttori  di  accumulatori  per
veicoli e l’ANCI in  rappresentanza  dei  soggetti  responsabili  del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani,  volto  altresi’  a
stabilire le modalita’ di ristoro degli oneri per la  raccolta  degli
accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di  gestione
dei rifiuti urbani e le modalita’ di ritiro da parte  dei  produttori
presso i centri di  raccolta  di  cui  alla  lettera  mm),  comma  1,
dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai  sensi  degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006.  I  soggetti
di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti  a  provvedere  al  ritiro
gratuito  e  alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o   accumulatori
industriali e per veicoli raccolti nell’ambito del servizio  pubblico
di gestione dei rifiuti urbani.».
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di  raccolta  delle
pile e degli accumulatori» e’ inserita la seguente: «portatili»;
b) al  comma  3  le  parole:  «risultanti  dal  registro  di  cui
all’articolo 14» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell’immesso  sul
mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell’articolo 15, comma 3».
6. All’articolo 10, comma 8, del decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «28
febbraio,»;
b)  la  parola:  «categorie»  e’   sostituita   dalla   seguente:
«tipologie»;
c) le parole: «di cui all’allegato III,  punto  3,  lettera  b).»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’allegato II, parte B.».
7. All’articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  20  novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e  controllo  di
cui al presente decreto, sono definiti  i  criteri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di  cui  all’articolo  16
definisce le modalita’»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Dette  modalita’
sono  approvate  dal  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  di   cui
all’articolo 19.».
8. All’articolo 14 del decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso;
b) al comma 2, dopo le parole: «dall’allegato III,» sono inserite
le seguenti: «parte A,» e l’ultimo periodo e’ soppresso;
c) al comma 4, la parola: «annuale» e’ soppressa;
d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai fini della» e le  parole:  «e  dei  sistemi  collettivi
operativi» sono soppresse.
9. L’articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.  188,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gestione del registro e  dei  dati  relativi  ai  sistemi
collettivi,  all’immesso   sul   mercato,   alla   raccolta   ed   al
riciclaggio). – 1. Il registro di cui all’articolo 14, gli elenchi di
cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L’ISPRA
effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il
corretto assolvimento dei compiti di cui all’articolo 14, comma  2  e
al comma 3.
2. I  sistemi  collettivi  istituiti  per  il  finanziamento  della
gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono  presso  le
camere di commercio, conformemente a  quanto  previsto  dall’allegato
III, parte B. Le camere di commercio  comunicano  all’ISPRA,  con  le
modalita’ di cui all’articolo  14,  comma  5,  l’elenco  dei  sistemi
collettivi  ed  i  successivi  aggiornamenti   e   tutte   le   altre
informazioni di cui all’allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle  camere  di  commercio,
entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori  immessi
sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi  per  tipologia
secondo quanto riportato nell’allegato III, parte  C.  Le  camere  di
commercio comunicano all’ISPRA, con le modalita’ di cui  all’articolo
14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
4. L’iscrizione di cui al comma 2 e  la  comunicazione  di  cui  al
comma 3  sono  assoggettate  al  pagamento  di  un  corrispettivo  da
determinarsi, secondo il  criterio  della  copertura  dei  costi  dei
servizi, con il provvedimento di cui all’articolo 27, comma 5.
5. L’ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il registro di cui all’articolo 14 sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all’articolo 14,  comma
2;
b) predispone ed aggiorna l’elenco  nazionale  sulla  base  degli
elenchi di cui al comma 2;
c)  raccoglie  esclusivamente  in  formato  elettronico  i   dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti
a comunicare ai sensi del comma 3;
d)  raccoglie  i  dati  trasmessi  dai   sistemi   di   raccolta,
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto  previsto
dagli articoli 8 e 10, nonche’ dalle province, ai sensi dell’articolo
10, comma 5;
e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio  e,  ai
fini della trasmissione alla Commissione europea delle  relazioni  di
cui  all’articolo  24,  ne  trasmette  le  risultanze  al   Ministero
dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e,
contestualmente, alle regioni.».
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  20  novembre
2008, n. 188, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione  dei  dati
relativi alla raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed
accumulatori portatili, industriali e per veicoli,  nonche’  la  loro
trasmissione all’ISPRA entro  il  31  marzo  dell’anno  successivo  a
quello di rilevamento;».
11. All’articolo 19 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i  criteri
stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di
cui all’articolo 16, approvati dal»;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;»
sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di  cui
all’articolo 14, degli elenchi e dei dati  di  cui  all’articolo  15,
commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall’ISPRA;»;
c) al comma 6, lettera e), le parole: «all’articolo 15, comma  2,
lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma
2, e 15, comma 3,».
12. All’articolo 23 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:  «Entro  il  26  settembre  2009»  sono
soppresse;
b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo»  sono
anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009».
13. All’articolo 24 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, al comma 2, le parole: «ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  2,
lettere  c)  e  d),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   sensi
dell’articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».
14. All’articolo 25 del decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul
mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo
e della indicazione di cui all’articolo  23»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo
di cui all’articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato,  dopo  il
26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi
della indicazione di cui all’articolo 23, comma 5»;
b) al comma 3, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
stessa sanzione e’  applicata  al  produttore  che  non  fornisce  le
informazioni di cui all’articolo 15, comma 3, ovvero le  fornisce  in
modo incompleto o inesatto.»;
c) al comma 6, le parole: «di cui all’articolo 24, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 22, comma 2,».
15. L’articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ abrogato.
16. L’allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ sostituito dall’allegato A al presente decreto.
17. All’allegato IV al decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.
188, la  rubrica:  «(articolo  22,  comma  1)»  e’  sostituita  dalla
seguente: «(articolo 23, comma 1)».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2011

Allegato A
Allegato III (articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)
PARTE A

Modalita’ di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti  al
finanziamento dei  sistemi  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori.
1) L’iscrizione al registro deve essere effettuata  dal  produttore
presso la camera di commercio nella cui circoscrizione  si  trova  la
sede legale dell’impresa. Nel caso  in  cui  il  produttore  non  sia
stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro  attraverso
un  proprio  rappresentante  in  Italia,  incaricato  di  tutti   gli
adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso  l’iscrizione
e’ effettuata presso la camera di commercio nella cui  circoscrizione
si trova la sede legale del rappresentante.
2) L’iscrizione  avviene  esclusivamente  per  via  telematica.  Il
modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale
apposta  dal  legale   rappresentante   o   suo   delegato,   o   dal
rappresentante abilitato in Italia.
3) All’atto dell’iscrizione al registro il produttore indica:
a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con
cui opera nello Stato membro;
b) indirizzo/i del produttore: codice postale e localita’, via  e
numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona  di  contatto,
numero di fax e indirizzo di posta  elettronica  del  produttore,  se
disponibili;
c) indicazione del  tipo  di  pile  e  accumulatori  immessi  sul
mercato  dal  produttore:  pile  e  accumulatori  portatili,  pile  e
accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
d) informazioni  su  come  il  produttore  adempie  alle  proprie
responsabilita’: individualmente o mediante un sistema collettivo;
e) data della domanda di registrazione;
f)  codice  fiscale  del  produttore  nazionale   o   codice   di
identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;
g) dichiarazione attestante  che  le  informazioni  fornite  sono
veritiere.
4) I produttori comunicano, con le medesime modalita’  previste  ai
punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati  comunicati  all’atto
dell’iscrizione entro un mese dalla data della modifica,  nonche’  la
cessazione dell’attivita’ determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B

Modalita’ di iscrizione presso le camere  di  commercio  dei  sistemi
collettivi tenuti al finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di pile e accumulatori.
1)  L’iscrizione  deve  essere  effettuata  presso  la  camera   di
commercio nella cui  circoscrizione  si  trova  la  sede  legale  del
sistema collettivo.
2) L’iscrizione  avviene  esclusivamente  per  via  telematica.  Il
modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale
apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
3) Ciascun sistema collettivo comunica all’atto dell’iscrizione  le
seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per  ogni
produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.
4) I sistemi  collettivi  comunicano,  con  le  medesime  modalita’
previste  ai  punti  precedenti,  qualsiasi   variazione   dei   dati
comunicati all’atto dell’iscrizione entro un mese  dalla  data  della
modifica, nonche’ la cessazione dell’attivita’  determinante  obbligo
di iscrizione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto
dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
dell’art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
modificate o alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano
invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
–  L’art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
l’esercizio della  funzione  legislativa  non  puo’  essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
regolamenti.
– Il  testo  dell’art.  1,  comma  5,  della  legge  25
febbraio 2008, n. 34  (Disposizioni  per  l’adempimento  di
obblighi  derivanti  dall’appartenenza   dell’Italia   alle
Comunita’ europee (legge comunitaria 2007) pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  6  marzo  2008,  n.  56,   supplemento
ordinario cosi’ recita:
«5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
dalla presente legge,  il  Governo  puo’  emanare,  con  la
procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo  quanto  previsto  dall’art.
11-bis della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  introdotto
dall’art. 6 della presente legge.».
– Il decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188
(Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
91/157/CEE),  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
dicembre 2008, n. 283, supplemento ordinario.
– La direttiva 2006/66/CE e’ pubblicata nella  G.U.U.E.
26 settembre 2006, n. L 266.
– La direttiva 91/157/CE e’ pubblicata  nella  G.U.C.E.
26 marzo 1991, n. L 78.
– La direttiva 2008/103/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
5 dicembre 2008, n. L 327.
–  La  decisione  della  commissione   2009/603/CE   e’
pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 5,  6,  8,  10,
13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25 del citato decreto  legislativo
20 novembre 2008, n.  188,  come  modificati  dal  presente
decreto:
«Art. 2  (Definizioni).  –  1.  Ai  fini  del  presente
decreto, si intende per:
a) “pila” o  “accumulatore”:  una  fonte  di  energia
elettrica  ottenuta  mediante  trasformazione  diretta   di
energia chimica, costituita da uno o piu’ elementi  primari
(non ricaricabili) o costituita  da  uno  o  piu’  elementi
secondari (ricaricabili);
b) “pacco batterie”: un gruppo di pile o accumulatori
collegati tra loro o racchiusi come un’unita’ singola  e  a
se’ stante in un involucro esterno non destinato ad  essere
lacerato o aperto dall’utilizzatore;
c) “pile o accumulatori portatili”: le pile, le  pile
a bottone, i pacchi batteria o gli  accumulatori  che  sono
sigillati, sono trasportabili a mano  e  non  costituiscono
pile   o   accumulatori   industriali,   ne’   batterie   o
accumulatori per veicoli;
d) “pile a  bottone”:  piccole  pile  o  accumulatori
portatili  di  forma   rotonda,   di   diametro   superiore
all’altezza, utilizzati a fini speciali in  prodotti  quali
protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e
come energia di riserva;
e) “batterie o accumulatori per veicoli”: le batterie
o   gli   accumulatori   utilizzati    per    l’avviamento,
l’illuminazione e l’accensione;
f) “pile o accumulatori industriali”: le pile  o  gli
accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale  o
professionale, o utilizzati in qualsiasi  tipo  di  veicoli
elettrici;
g) “rifiuti di pile o accumulatori”: le  pile  e  gli
accumulatori che costituiscono rifiuti  a  norma  dell’art.
183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152;
h) “riciclaggio”: il trattamento in  un  processo  di
produzione  di  materiali  di  rifiuto  per   la   funzione
originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
energia;
i)  “smaltimento”:  una  qualsiasi  delle  operazioni
applicabili di cui all’allegato B  alla  parte  quarta  del
decreto n. 152 del 2006;
l) “trattamento”: le attivita’ eseguite  sui  rifiuti
di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto  per
la selezione, la  preparazione  per  il  riciclaggio  o  la
preparazione per lo smaltimento;
m) “apparecchio”: qualsiasi apparecchiatura elettrica
o elettronica, secondo la definizione  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace  di
essere alimentata interamente  o  parzialmente  da  pile  o
accumulatori;
n)  “produttore”:  chiunque   immetta   sul   mercato
nazionale per la prima volta a titolo professionale pile  o
accumulatori, compresi quelli incorporati in  apparecchi  o
veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a  distanza  definite
agli articoli 50, e seguenti,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n.  206,  di  recepimento  della  direttiva
97/7/CE  riguardante  la  protezione  dei  consumatori   in
materia di contratti a distanza;
o) “distributore”: qualsiasi persona che, nell’ambito
di un’attivita’ commerciale, fornisce pile  e  accumulatori
ad un utilizzatore finale;
p) “immissione sul mercato”: la fornitura o la  messa
a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in  favore  di
terzi all’interno del territorio della Comunita’,  compresa
l’importazione nel territorio doganale della Comunita’;
q)   “operatori   economici”:   i    produttori,    i
distributori, gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  gli
operatori addetti  al  riciclaggio  o  altri  operatori  di
impianti di trattamento;
r)  “utensili  elettrici  senza   fili”:   apparecchi
portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati  ad
attivita’   di   manutenzione,   di   costruzione   o    di
giardinaggio;
s) “tasso  di  raccolta”:  la  percentuale  ottenuta,
dividendo il  peso  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori
portatili raccolti in un anno civile a norma  dell’articolo
6 per la media del peso di pile  e  accumulatori  portatili
venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte  dei
produttori, ovvero da essi  consegnati  a  terzi  in  vista
della  vendita  agli  utilizzatori  finali  nel  territorio
nazionale nel corso di tale anno  civile  e  dei  due  anni
civili precedenti;
t) “punto di  raccolta  per  pile  ed  accumulatori”:
contenitore destinato alla raccolta  esclusiva  di  pile  e
accumulatori   accessibile   all’utilizzatore   finale    e
distribuito sul territorio, tenuto conto della densita’  di
popolazione,  non  soggetto  ai  requisiti  in  materia  di
registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti
sulla gestione dei rifiuti.».
«Art. 5 (Immissione sul mercato). – 1. Le  pile  e  gli
accumulatori conformi ai requisiti stabiliti  dal  presente
decreto, sono immessi  sul  mercato  senza  alcun  tipo  di
restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le pile e gli accumulatori che non soddisfano  i  requisiti
del  presente  decreto  non  possono  essere  immessi   sul
mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di  pile
ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente
decreto successivamente alla data di cui  al  comma  2,  le
autorita’ competenti provvedono al  loro  immediato  ritiro
con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
autorita’ competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».
«Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori
portatili). – 1. Al fine di  realizzare  una  gestione  dei
rifiuti di pile ed accumulatori che  riduca  al  minimo  il
loro smaltimento insieme al rifiuto urbano  indifferenziato
e al fine di garantire, entro  la  data  del  26  settembre
2012, il raggiungimento del tasso di raccolta  separata  di
pile ed accumulatori portatili di cui all’art.  8,  per  la
raccolta separata  di  pile  ed  accumulatori  portatili  i
produttori o i terzi che agiscono in loro nome  organizzano
e   gestiscono,   su   base   individuale   o   collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata
di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in  modo
omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori  finali  di  disfarsi
gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori  portatili
in punti di  raccolta  loro  accessibili  nelle  vicinanze,
tenuto conto della densita’ della popolazione;
b) non devono comportare oneri per  gli  utilizzatori
finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile  o
accumulatori portatili, ne’ l’obbligo di  acquistare  nuove
pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della  lettera
a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di
registrazione o  di  autorizzazione  di  cui  alla  vigente
normativa sui rifiuti.
3. Al fine  di  organizzare  e  gestire  i  sistemi  di
raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi
che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture
di raccolta ove istituite  dal  servizio  pubblico,  previa
stipula di apposita convenzione definita sulla base  di  un
accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra
i produttori di pile e accumulatori portatili e  l’ANCI  in
rappresentanza  dei  soggetti  responsabili  del   servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto  altresi’  a
stabilire le  modalita’  di  ristoro  degli  oneri  per  la
raccolta  separata  di  pile   e   accumulatori   portatili
sostenuti dal servizio pubblico  di  gestione  dei  rifiuti
urbani e le modalita’ di ritiro  da  parte  dei  produttori
presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm),  comma
1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152,  e  successive  modificazioni,  e   le   strutture
autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello  stesso
decreto n. 152  del  2006.  I  produttori  o  i  terzi  che
agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere
al ritiro ed  alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  o  di
accumulatori portatili raccolti  in  maniera  differenziata
nell’ambito del servizio pubblico di gestione  dei  rifiuti
urbani.
4.  La  raccolta  separata  di  cui  al  comma   1   e’
organizzata prevedendo che i  distributori  che  forniscono
nuove pile e accumulatori portatili pongano a  disposizione
del  pubblico  dei  contenitori  per  il  conferimento  dei
rifiuti di pile e accumulatori nel proprio  punto  vendita.
Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono
soggetti ai requisiti in  materia  di  registrazione  o  di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.».
«Art. 8 (Obiettivi di  raccolta).  –  1.  Ai  fini  del
presente decreto, la percentuale di raccolta delle  pile  e
degli accumulatori portatili viene calcolata per  la  prima
volta in  relazione  alla  raccolta  effettuata  nel  corso
dell’anno 2011.  Fatta  salva  l’applicazione  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi
alla  raccolta  e   alle   vendite   comprendono   pile   e
accumulatori incorporati in apparecchi.
2.  Al  fine  di  realizzare  un  sistema  organico  di
gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al
minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto,
entro  la  data  del  26  settembre  2012   dovra’   essere
conseguito, anche su base regionale, un tasso  di  raccolta
minimo di pile ed accumulatori portatili  pari  al  25  per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale  tasso  di
raccolta dovra’ raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di  pile  e  accumulatori
portatili   sono   calcolati   annualmente    dall’Istituto
superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  di
seguito: “ISPRA”, secondo il piano di cui  all’allegato  I,
sulla  base  dell’immesso   sul   mercato   trasmessi   dai
produttori ai sensi dell’articolo 15, comma 3  e  dei  dati
trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all’art. 16.».
«Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). – 1. Entro il  26
settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro  nome
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
le migliori tecniche  disponibili,  in  termini  di  tutela
della salute e dell’ambiente, sistemi per il trattamento  e
il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori  individuabili  e
raccolti a norma degli articoli 6 e  7  o  del  decreto  25
luglio 2005,  n.  151,  sono  sottoposti  a  trattamento  e
riciclaggio con sistemi che siano conformi  alla  normativa
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la  salute,
la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  soddisfa  i
requisiti minimi di cui all’allegato II, parte A.
3. Le pile  o  gli  accumulatori  raccolti  assieme  ai
rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a
norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
delle  apparecchiature  stesse  e  gestiti  secondo  quanto
disposto all’art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
riciclaggio e le disposizioni associate di cui all’allegato
II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui  ai  commi  2  e  4,  le  province  territorialmente
competenti  effettuano  apposite   ispezioni   presso   gli
impianti di trattamento e di  riciclaggio  dei  rifiuti  di
pile e  accumulatori,  e  comunicano  al  Comitato  di  cui
all’art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L’operazione di trattamento dei rifiuti  di  pile  e
accumulatori  di  cui  al  presente  articolo  puo’  essere
effettuata  al  di  fuori  del   territorio   nazionale   o
comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia
conforme  alle  disposizioni  del   regolamento   (CE)   n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e  accumulatori,  esportati  dalla
Comunita’ a norma del citato regolamento (CE) n.  1013/2006
e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione,  del
29 novembre 2007, come modificato dal regolamento  (CE)  n.
740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono  presi
in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi e
del conseguimento delle efficienze stabiliti  nell’allegato
II, solo se l’esportatore puo’ dimostrare che  l’operazione
di  riciclaggio   e’   stata   effettuata   in   condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8.  A  decorrere  dall’anno  2012   gli   impianti   di
riciclaggio dei rifiuti di pile e  accumulatori  comunicano
ogni anno al Centro di coordinamento  di  cui  all’art.  16
entro il  28  febbraio,  con  riferimento  all’anno  solare
precedente, le informazioni  relative  ai  quantitativi  di
rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre tipologie di pile ed  accumulatori
di cui all’allegato II, parte B.».
«Art. 13 (Finanziamento). – 1. Il  finanziamento  delle
operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e  7
e 10 e’ a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in
loro nome.
2. Il Centro di coordinamento di  cui  all’articolo  16
definisce le modalita’ di determinazione e di  ripartizione
dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento
e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile
e  degli   accumulatori   raccolti,   dell’ubicazione   sul
territorio dei punti di raccolta e della quota  percentuale
di raccolta separata effettuata, nonche’ tenuto  conto  dei
ricavi derivanti dalla vendita dei metalli  ottenuti  dalle
operazioni di trattamento e  riciclaggio.  Dette  modalita’
sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
all’articolo 19.
3.  I  rifiuti  di   pile   e   accumulatori   raccolti
nell’ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e
n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori  uso  presso
gli impianti di trattamento di  tali  rifiuti  e  presi  in
carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome
ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a  sostenere  i  costi  del
funzionamento e delle attivita’ del Centro di coordinamento
di cui all’art. 16.
5. I  costi  della  raccolta,  del  trattamento  e  del
riciclaggio   non   sono   indicati   separatamente    agli
utilizzatori finali al momento della vendita di nuove  pile
e accumulatori portatili.
6.  I  produttori  e  gli  utilizzatori   di   pile   e
accumulatori industriali e per veicoli  possono  concludere
accordi  che  stabiliscano  il  ricorso  a   modalita’   di
finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di
pile e accumulatori,  indipendentemente  dalla  data  della
loro immissione sul mercato.
8. L’obbligo di cui al comma 1 non  puo’  implicare  un
doppio addebito per  i  produttori,  nel  caso  di  pile  o
accumulatori raccolti conformemente  alle  disposizioni  di
cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.».
«Art. 14  (Registro  nazionale).  –  1.  E’  istituito,
presso  il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, il Registro nazionale  dei  soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori ai sensi dell’art. 13.
2. Il produttore di pile e accumulatori  soggetto  agli
obblighi di cui al comma 1 puo’ immettere sul mercato  tali
prodotti  solo  a  seguito  di  iscrizione  telematica   al
Registro da effettuarsi presso la camera  di  commercio  di
competenza.  Tale  iscrizione   deve   essere   effettuata,
conformemente a quanto previsto dall’allegato III, parte A,
entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Una  volta  effettuata  l’iscrizione,  a
ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione
tramite il sistema informatico delle camere  di  commercio.
Entro  trenta  giorni  dal  suo  rilascio,  il  numero   di
iscrizione deve essere indicato dal produttore in  tutti  i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4.  L’iscrizione  al  Registro   e’   assoggettata   al
pagamento di un corrispettivo da determinarsi,  secondo  il
criterio della copertura dei  costi  dei  servizi,  con  il
provvedimento di cui all’art. 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione  e  dell’aggiornamento
del Registro di cui al comma 1,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente
all’ISPRA, secondo modalita’ di interconnessione telematica
da definirsi mediante accordo tra le parti, l’elenco  delle
imprese   identificate   come   produttori   di   pile    e
accumulatori, nonche’ tutte le altre informazioni di cui al
comma 2.».
– Il testo dell’art.  17,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato  nelle
note alle premesse,  cosi’  come  modificato  dal  presente
decreto, recita:
«Art. 17 (Compiti del Centro di coordinamento). – 1. Il
Centro di coordinamento ha il  compito  di  ottimizzare  le
attivita’  di  competenza   dei   sistemi   collettivi   ed
individuali a garanzia di omogenee ed  uniformi  condizioni
operative  al  fine  di  incrementare  le  percentuali   di
raccolta  e  di  riciclaggio  dei   rifiuti   di   pile   e
accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in  maniera  uniforme
sull’intero   territorio   nazionale   le    campagne    di
informazione di cui all’art. 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un  sistema
capillare di raccolta dei rifiuti di  pile  e  accumulatori
che copra in modo omogeneo l’intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione
dei dati relativi  alla  raccolta  ed  al  riciclaggio  dei
rifiuti di pile ed accumulatori  portatili,  industriali  e
per veicoli, nonche’ la loro trasmissione  all’ISPRA  entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di rilevamento;
d)   a   garantire   il   necessario   raccordo   tra
l’amministrazione  pubblica,   i   sistemi   collettivi   o
individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell’art.
13, d’intesa con il Comitato di vigilanza  e  controllo  di
cui all’art. 19.».
«Art. 19 (Comitato di vigilanza e controllo). –  1.  Il
Comitato di vigilanza e controllo gia’ istituito  ai  sensi
dell’art. 15 del decreto n. 151 del 2005, assume  anche  le
funzioni  di  Comitato  di  vigilanza  e  controllo   sulla
gestione delle pile e degli  accumulatori  e  dei  relativi
rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato  di  cui  al
comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei  produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle  pile
ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui  al  presente
comma in  base  alle  quote  di  mercato  come  individuate
dall’art. 15, comma 1, lettera c), del decreto n.  151  del
2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono  gli
oneri di cui al presente comma secondo i criteri  stabiliti
dal  Centro  di  coordinamento  di  cui  all’articolo   16,
approvati dal Comitato di  vigilanza  di  cui  al  presente
articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e’  composto  da  otto
membri, di cui tre designati dal Ministro  dell’ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, uno dei  quali  con
funzioni di presidente, uno  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,  uno  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e uno dalla
Conferenza unificata, nominati  con  decreto  del  Ministro
dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. Fino all’adozione del decreto  di  nomina
dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle   attivita’
istituzionali e’ garantito dai componenti  in  carica  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l’attivita’ e il funzionamento
del Comitato sono disciplinati da  un  regolamento  interno
adottato dal Comitato stesso. La segreteria del Comitato e’
assicurata dall’ISPRA. Per l’esame  di  problemi  specifici
possono essere invitati alle sedute  del  Comitato  esperti
particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza  e  controllo  assicura  la
direzione unitaria e il coordinamento  delle  attivita’  di
gestione dei rifiuti di pile  e  accumulatori  e  relaziona
annualmente al Ministero dell’ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l’elaborazione e l’aggiornamento permanente  delle
regole necessarie per l’allestimento e la cooperazione  tra
i  centri  di  raccolta/punti  di  raccolta   di   pile   e
accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare  il  monitoraggio  sull’attuazione  del
presente decreto legislativo  a  tal  fine  si  avvale  del
registro di cui all’articolo 14, degli elenchi e  dei  dati
di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi  a
disposizione dall’ISPRA;
c)  garantire  l’esame   e   la   valutazione   delle
problematiche sottoposte dalle categorie interessate e  dai
sistemi di raccolta, in particolare,  in  mancanza  di  una
specifica valutazione a  livello  comunitario,  si  esprime
circa l’applicabilita’ o meno del presente decreto;
d) favorire l’adozione di  iniziative  finalizzate  a
garantire  l’uniforme  applicazione  del  presente  decreto
legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un  apposito
piano, ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che  non
effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14,  comma
2, e 15, comma 3, avvalendosi dell’ISPRA e della Guardia di
finanza.».
«Art.  23  (Etichettatura).  –  1.  Le   pile   e   gli
accumulatori   sono   immessi   sul   mercato    solo    se
contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
il simbolo raffigurato nell’allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno  il  3  per  cento  della
superficie del lato maggiore della pila,  dell’accumulatore
o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5×5 cm.
Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l’1,5
per cento della superficie della pila o  dell’accumulatore,
con una dimensione massima di  5×5  cm.  Se  le  dimensioni
della pila, dell’accumulatore o  del  pacco  batterie  sono
tali  per  cui  la  superficie  del  simbolo   risulterebbe
inferiore a 0,5×0,5  cm,  non  e’  richiesta  la  marcatura
bensi’  la  stampa  di  un  simbolo  di   almeno   1×1   cm
sull’imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1,  le  pile,
gli accumulatori e le pile a  bottone  contenenti  piu’  di
0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu’  di
0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd)  o  piu’  di
0,004  per  cento  di  piombo  (simbolo  chimico  Pb)  sono
contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.
Il simbolo  indicante  il  tenore  di  metalli  pesanti  e’
apposto sotto al simbolo di cui al comma  1  e  occupa  una
superficie pari ad almeno un quarto  della  superficie  del
predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal  fabbricante
o dal suo rappresentante in Italia oppure, in  mancanza  di
tali soggetti, dal responsabile dell’immissione sul mercato
nazionale.
5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di
cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e  per
veicoli riportano l’indicazione  della  loro  capacita’  in
modo visibile, leggibile ed  indelebile.  La  capacita’  si
misura secondo  le  modalita’  stabilite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in  conformita’  alle  determinazioni  ed  ai  metodi
armonizzati definiti dalla Commissione europea.».
«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). – 1.  Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta
entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre
2012 e successivamente ogni tre anni, entro il  30  giugno,
una relazione sull’attuazione del presente  decreto,  sulla
base del questionario adottato in sede comunitaria.
2.  Il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare trasmette ogni anno alla  Commissione
europea, entro il 30 giugno dell’anno successivo  a  quello
di rilevamento, le informazioni sui livelli di  riciclaggio
raggiunti e sui  livelli  di  efficienza  dei  processi  di
riciclaggio fornite ai sensi  dell’articolo  15,  comma  5,
lettere d) ed e). Tali informazioni sono trasmesse  per  la
prima volta entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE)  n.
2150/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
novembre 2002, relativo alle statistiche  sui  rifiuti,  il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale
contenente le informazioni di cui all’art. 8, comma 3, e le
modalita’ di ottenimento dei dati necessari al calcolo  del
tasso di  raccolta  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori
portatili, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
di rilevamento. Tale rapporto e’  trasmesso  per  la  prima
volta entro il 30 giugno 2013.».
«Art.  25  (Sanzioni).  –  1.  Salvo   che   il   fatto
costituisca reato, il produttore che, immette  sul  mercato
pile ed accumulatori privi del simbolo di cui  all’articolo
23, commi 1  e  3,  o  immette  sul  mercato,  dopo  il  26
settembre  2009,  pile  ed  accumulatori  portatili  e  per
veicoli privi della indicazione  di  cui  all’articolo  23,
comma  5,  e’  punito  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000  per  ciascuna  pila  o
accumulatore immesso  sul  mercato.  La  medesima  sanzione
amministrativa pecuniaria si applica  nel  caso  in  cui  i
suddetti  indicazione  o  simbolo  non  siano  conformi  ai
requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
che, senza  avere  provveduto  alla  iscrizione  presso  la
camera di commercio ai sensi dell’art. 14, comma 2, immette
sul mercato pile o accumulatori, e’ punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
che, entro il termine di cui  all’art.  14,  comma  2,  non
comunica al  registro  nazionale  dei  soggetti  tenuti  al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori le informazioni di cui al  medesimo  articolo,
ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000  ad
euro 20.000. La stessa sanzione e’ applicata al  produttore
che non fornisce le informazioni di  cui  all’articolo  15,
comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le
eccezioni di cui all’art. 3, commi 2 e  3,  chiunque,  dopo
l’entrata in  vigore  del  presente  decreto,  immette  sul
mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze  di  cui
all’art.  3,  comma  1,   e’   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100  ad  euro  2.000  per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
distributore  che  indebitamente  non  ritira,   a   titolo
gratuito, una pila o un  accumulatore,  e’  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro  150,
per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato  a
titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni  di
cui all’articolo 22, comma 2, e’  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono  incorporati
pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni  di  cui
all’art.  9,  comma  1,   e’   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l’accertamento e  l’irrogazione  delle  sanzioni
previste dal presente decreto si applicano le  disposizioni
di cui all’art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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