DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, n. 49 – LA NUOVA DISCIPLINA DEI RAEE

IN VIGORE DAL 12 APRILE 2014: NOVITA’ E PUNTI RILEVANTI.

Il decreto n. 49 del 14 marzo 2014, recepisce la Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ed entrerà in vigore a partire dal 12 aprile 2014.
Tale novità legislativa rappresenta l’evoluzione del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, attraverso il quale, e con l’applicazione dei relativi decreti attuativi, sono stati gestiti i RAEE in questi ultimi anni.
Il nuovo decreto mira a potenziare i punti di forza finora applicati, introducendo oltretutto alcune importanti e necessarie novità, con lo scopo di migliorare aspetti come la prevenzione o la riduzione degli impatti sull’ambiente connessi alla produzione delle AEE, l’incremento dei livelli di raccolta ed il miglioramento della qualità del trattamento dei RAEE.
Qui di seguito una sintesi dei punti salienti del decreto, con riferimento all’articolo relativo, ricordando che per alcuni di essi è prevista l’emanazione di specifici decreti attuativi.

Due periodi di applicazione della nuova disciplina (Articolo 2.):
a) dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 14 agosto 2018 per le AEE rientranti nelle categorie di cui all’allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all’allegato II;
b) dal 15 agosto 2018 per tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell’allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’allegato IV.

Evidenza della differenza tra RAEE domestici e professionali (Art. 4):
RAEE Domestici: i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici;
RAEE Professionali: i Raee diversi da quelli domestici.

Ecocontributo RAEE (Art.8):
il Produttore di AEE potrà continuare ad utilizzare l’ecocontributo RAEE, il cui ammontare potrà essere indicato separatamente nelle fatture di vendita della nuova AEE al Distributore;
il Distributore può rendere nota al consumatore la presenza del contributo nel prezzo finale (non vi è obbligo).

Uno contro zero (Art. 11):
I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente;
I distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq, hanno l’obbligo di effettuare la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente.

Pannelli fotovoltaici (Art. 12): inclusione dei pannelli fotovoltaici nella disciplina in esame.
Vendita a distanza: (Art. 22): Il produttore che fornisce Aee sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l’iscrizione al Registro nazionale di cui all’articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro dei Raee equivalenti, in ragione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.

Attività del Centro di Coordinamento RAEE:
Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei Raee sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di Raee trattate entro il 30 aprile di ogni anno;

Al Centro di coordinamento possono altresì partecipare i sistemi individuali di gestione dei Raee domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei Raee professionali.

Per scaricare il decreto, questo il link alla Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&atto.codiceRedazionale=14G00064&elenco30giorni=false

Autore; ALESSANDRO GRAMEGNA – alex.gramegna@alice.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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