Elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Rifiuti & Sicurezza – Andrea Sergi

E’ stata pubblicata in data 30 Dicembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L370/44 la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In particolare, questa nuova Decisione abroga i commi 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE e modifica l’allegato contenente l’elenco dei rifiuti di quest’ultima per allinearlo a quanto stabilito dal Reg. 1272/08/CE (cosiddetto “regolamento CLP”) che classifica le sostanze pericolose all’interno dell’Unione.

Tale Regolamento sostituirà in maniera definitiva la Direttiva 67/548/CEE a partire dal 1 giugno 2015.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

  1. La decisione 94/904/CE del Consiglio (2), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3), ha istituito a livello dell’Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
  2. La direttiva 2008/98/CE prevede che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4).
  3. A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
  4. Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE.
  5. L’allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l’elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l’attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell’esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.
  6. Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
  7. Le prescrizioni di cui all’articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
  8. Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2000/532/CE è così modificata:

  1. gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
  2. l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2) Decisione 90/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14).

(3) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(4) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(7) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *