Nell’art. 269, commi 7 e 8, D. lgs. n. 152 del 2006 si parla di “aggiornamento” dell’autorizzazione.
Il comma 8 precisa che è cosa diversa dal mero rinnovo, e consiste nell’adeguamento modificativo delle prescrizioni alle mutate situazioni di fatto e di diritto e che deve inerire alla originaria autorizzazione.
Questo potere può essere esercitato d’ufficio dall’amministrazione.
Consiglio di Stato n. 1633/2016