Gestione dei toner – il Ministero dell’Ambiente chiarisce alcuni punti oscuri

Toner esaustiQuanti seguono assiduamente il blog sapranno che l’argomento di cui andremo a trattare non è nuovo.

In questo articolo parleremo della corretta gestione dei consumabili da stampa esausti ossia delle cartucce toner e delle cartucce ink-jet che sono presenti all’interno delle nostre stampanti, e che necessitano di un corretto smaltimento quando giungono a fine vita.

In precedenza avevamo anche argomentato la questione del noleggio delle stampanti e la conseguente gestione dei consumabili da stampa esausti che ne derivavano. Se in quei giorni ciò che era stato scritto era frutto di un ragionamento logico sulla base della vigente normativa in campo ambientale, oggi andiamo ad approfondire nuovamente l’argomento sulla base però di una nota del Ministero dell’Ambiente del mese di Giugno 2015 che fornisce una serie di conferme a quanto avevamo già annunciato a suo tempo ma che fornisce un conforto “normativo” agli utenti che si trovano a dover decidere se firmare un contratto di noleggio stampanti con relative cartucce toner oppure no.

Per fare chiarezza cerchiamo di illustrare nuovamente le modalità operative con le quali oggi vengono gestiti la maggior parte dei contratti di noleggio.

Solitamente il noleggiatore fornisce al proprio cliente una o più stampanti dotate di una cartuccia toner all’interno. In alcuni casi vengono fornite anche le cartucce di riserva per poterle sostituire nel momento in cui queste si esauriscono evitando così di inviare il proprio incaricato presso la sede del cliente ogni qual volta le cartucce si esauriscono.

Periodicamente però il noleggiatore visita i propri clienti per fare della manutenzione e in tali occasioni procede al ritiro delle cartucce stesse. Questa operazione può essere svolta in due modi:

Il noleggiatore ritira la cartuccia e la trasporta al proprio deposito decidendo poi cosa farne. Tale trasporto viene eseguito con un DDT oppure senza alcun documento;
Il noleggiatore ritira la cartuccia e la trasporta presso impianto di trattamento autorizzato. Tale trasporto viene eseguito con un formulario di identificazione rifiuti e presuppone che il noleggiatore abbia le necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Queste due modalità si verificano quando il contratto di noleggio prevede che la gestione dei consumabili esausti da stampa e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione siano in capo al noleggiatore. In tutti gli altri casi il cliente è obbligato alla stipula di un contratto con un operatore autorizzato del settore rifiuti per poter avviare a corretto recupero i rifiuti derivanti dalla stampa. In casi come questi normalmente le cartucce toner esauste sono raggruppate all’interno di un contenitore del tipo ecobox.

Se abbiamo riaperto questo articolo un motivo deve esserci. Quanto abbiamo scritto fin qui non si discosta molto da quanto avevamo scritto nell’articolo di cui sopra. Il punto dolente di una gestione di questo tipo risiede essenzialmente nella modalità con la quale il rifiuto viene gestito ossia il cliente provvede a sostituire la cartuccia toner quando questa finisce e la deposita da qualche parte in attesa che il noleggiatore venga a riprendersela. Questa operazione si configura come stoccaggio di rifiuti per conto di terzi ed è ovviamente soggetta ad autorizzazione (chiaramente l’esempio di una singola cartuccia può essere esteso a x cartucce provenienti da x stampanti).

La nota del Ministero dell’Ambiente viene incontro a questa diffusa pratica di gestione dei rifiuti chiarendo, finalmente, che essa è scorretta e contraria alla vigente normativa.

Per chiarire riportiamo alcuni passi della nota:

“In particolare si richiede se il mero ritiro di apposito ecobox (dove l’operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito della stessa nell’ecobox viene eseguita dall’utilizzatore), possa essere ricondotta nell’ipotesi descritta al richiamato articolo di legge”

L’articolo di legge in questione è il famoso, e spesso abusato, articolo 266 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Il ministero ha così risposto al quesito:

“Pertanto ai fini dell’applicazione della norme, assume rilievo centrale il fatto che l’attività svolta da parte del soggetto che intenda avvalersi della previsione dell’art. 266 comma 4 sia identificata quale “attività di manutenzione”; tale attività, a parere di questa Amministrazione, viene confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore ed il soggetto committente.

Ciò premesso, ai fini dell’applicazione della norma richiamata, tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (compresi quelli effettuati sulle apparecchiature, ancorché in comodato d’uso, quali stampanti, fotocopiatrici ecc..) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto e che la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione (quali quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

(…omissis)

Pertanto, i rifiuti dell’attività di manutenzione dovranno essere gestiti a cura del manutentore stesso e non potranno essere lasciati in stoccaggio presso il cliente, salvo la sussistenza di un’autorizzazione a stoccaggio rifiuti conto terzi presso l’azienda”

La nota del Ministero appare dunque abbastanza chiara e chiarisce finalmente un punto dolente in merito a come devono essere gestiti i consumabili da stampa in caso di noleggio.

In merito alle modalità di trasporto dei rifiuti derivanti dalla manutenzione dalla sede del cliente, il ministero fornisce dei chiarimenti:

“Da quanto precede consegue che il Formulario di Identificazione Rifiuti debba essere compilato indicando quale “produttore del rifiuto” la ragione sociale dell’impresa di manutenzione e quale “sede del produttore del rifiuto” il recapito dell’impresa di manutenzione, evidenziando nelle note il luogo dove si è svolta l’attività di manutenzione e dove pertanto, sono stati prodotti materialmente i rifiuti.”

Questa nota su come compilare il formulario appare molto chiara e non dovrebbe lasciare dubbi alle interpretazioni. Normalmente, in un formulario a parte il produttore dei rifiuti, gli altri due soggetti coinvolti devono essere autorizzati alla gestione dei rifiuti, pertanto l’unica conclusione plausibile che se ne può trarre è che i rifiuti da manutenzione, che derivano dalle attività svolte sulle apparecchiature, devono essere trasportate direttamente in un impianto di trattamento rifiuti e non presso la sede del produttore. Immaginiamo che a seguito di questa nota ci saranno una serie di ripercussioni su quei manutentori che intendevano invece portare nella propria sede i rifiuti da manutenzione per poi ottimizzare il carico verso un impianto di trattamento autorizzato.

Se per i toner questo è vero (in quanto rifiuti, a meno che non siamo nel campo della rigenerazione), potrebbe non esserlo per quei componenti derivanti dalle manutenzioni che possono essere ancora oggetto di riparazione e quindi devono essere sottoposti a verifica presso la sede del manutentore. Per questi componenti potrebbe essere interessante per il manutentore, trasportarli con regolare DDT presso la propria sede, verificarne l’integrità, ripararli oppure caricarli nel proprio deposito temporaneo ed adempiere ai successivi obblighi di legge.

Dovrebbe ora essere più chiaro in merito a cosa si deve fare per avere una corretta gestione dei consumabili da stampa esausti ossia:

Dotarsi di un Ecobox e di regolare contratto di gestione rifiuti con un operatore del settore “autorizzato”;

Siglare un contratto di noleggio assicurandosi che il manutentore venga fisicamente a cambiare la vostra cartuccia ogni qual volta questa si esaurisce avviandola a corretto recupero con apposito formulario e regolare autorizzazione.

Lo stoccaggio dei rifiuti per conto del manutentore presso la sede dell’utilizzatore della stampante è da considerarsi uno stoccaggio per conto di terzi e le sanzioni a cui ci espone di certo non giustificano tale comportamento.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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