Il decreto legge 22 Giugno 2012 n. 83, che attende la conversione da parte del senato, e recante le “Misure per la crescita del paese” ha previsto tra le altre cose (vedasi sospensione del SISTRI), anche le misure per incentivano e sviluppare l’occupazione giovanile, che ha visto proprio nella giornata di oggi un ulteriore salto del tasso di disoccupazione, nel cosiddetto settore delle green economy.
Parole inglesi a parte, cosa sono le green economy?
E’ necessario riferirsi all’origine della parole Green Economy o Economia verde o ecologica, termine che discende da un modello teorico di sviluppo economico che tenta di associare ai profitti e benefici derivanti dalla produzione di un bene o servizio, l’impronta ambientale necessaria per produrlo e quindi i potenziali danni ambientali che potrebbero essere arrecati dalla estrazione della materia prima, al trasporto, alla sua trasformazione, per giungere al prodotti finito da vendere ed il suo smaltimento quando giunge a fine vita.
L’art. 57 del decreto, prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (0,5%) a favore di soggetti privati che operano nei campi che possono accostarsi alla green economy ossia:
– Ricerca e sviluppo di produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione;
– Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo del solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia
– Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico
– Incremento dei termini di efficienza dell’energia nei settori civile e terziario
I parametri per la richiesta dei finanziamenti:
– I progetti di investimento prevedono occupazione di unità lavorative aggiuntive a tempo indeterminato
– Le unità lavorative aggiuntive del punto precedente devono avere una età non superiore a 35 anni
– Se le unità lavorative aggiuntive sono superiori a 3, un terzo di esse deve avere una età non superiore a 28 anni.
– Le unità lavorative aggiuntive devono essere tali e reali, ossia in aggiunta alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.
Durata dei finanziamenti:
I finanziamenti non potranno avere durata superiore a 72 mesi. Fanno eccezione le ESCO, i titolati dei contratti di disponibilità ai sensi dell’art. 44 del D.L. 1/2012 e delle s.r.l. semplificate costituite ai sensi dell’art. 2463-bis del c.c., soggetti per i quali la durata massima viene estesa a 120 mesi.
I fondi disponibili vengono erogati con le stesse modalità attuative del Fondo rotativo di Kyoto ed ammontano a circa 470 milioni di euro.
fonte; http://ambienterifiuti.wordpress.com