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Il delitto di inquinamento ambientale. L’interpretazione della Cassazione.

L’articolo 452 bis cod.pen. introdotto dalla L. 68/2015, recita così:

E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’ area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni concetti, sulla configurabilità o sussistenza degli elementi che integrano il reato descritto (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 46170/2016)

Quanto all’abusività della condotta è stato precisato, in linea con altre pronunce su altri reati in materia ambientale, che il concetto di condotta abusiva “comprende non soltanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”.

Sui concetti di compromissione o deterioramento la Cassazione si è così pronunciato:

innanzitutto entrambi “si risolvono in un’alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”.

Nello specifico la compromissione è definita una “condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente su normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema, e il deterioramento uno squilibrio strutturale caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi”.

E’ stato inoltre precisato che “non assume rilievo la reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater cod.pen.”

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