L’obbligo di comunicazione del pericolo di contaminazione sussiste anche in caso di intervento dell’Autorità

La Corte di Cassazione nella sentenza annotata, dopo avere premesso che il responsabile dell’inquinamento risponde del reato di cui all’art. 257, co. 1, TUA per la mancata segnalazione dell’evento anche nel caso in cui non si riscontri l’effettiva contaminazione del sito, chiarisce che il reato di mancata effettuazione della comunicazione è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi. Cass. pen. sentenza del 06.02.2014

Salvatore Casarrubia – Avvocato info@cs-legal.it

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