Materiali da demolizione Rifiuti o sottoprodotti

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nella qualifica di rifiuto quanto questi siano di fatto destinati all’abbandono.
Il loro recupero è condizionato a precisi adempimenti, i quali porteranno alla cessazione della qualifica di “rifiuto” qualificandosi come “materia prima secondaria”, ai sensi dell’art. 181, comma 6 e 13 del D.lgs 152/2006
o come “sottoprodotti” ai sensi dell’art.183, lett. n) del medesimo decreto alle soli condizioni che;

vi sia un utilizzo certo del materiale e solo da parte dell’azienda che li ha prodotti, che gli stessi materiali non subiscano processi atti a modificarne il loro stato o contenuto,  che il suo utilizzo non comporti delle condizioni peggiorative per l’ambiente circostante.

Pertanto, il materiale da demolizione, che non soddisfi le sopra citate condizioni e di cui non ne sia dimostrata, da parte di chi lo invoca, le caratteristiche richieste rimane nell’ambito della gestione dei rifiuti di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi e come tali devono essere gestiti.

Ricordiamo che l’art. 181, comma 6 del D.lgs 152/2006 prevedeva la possibilità di ottenere “materie prime secondarie” attraverso delle attività di recupero a patto che le stesse fossero appunto utilizzate in maniera oggettiva ed effettiva in un ciclo produttivo.
Il D.lgs 16/01/2008 n°4, ha modificato l’art. 181 (il cui testo è stato sostituito dall’art. 7 del D.lgs n°205 del 03/12/2010 fissando requisiti e condizioni che devono sussistere perchè un materiale sia possa essere considerato una “materia prima secondaria” e non un rifiuto, purchè;

  • si tratti di materiale o sostanza prodotto da un’operazione di recupero, di riutilizzo o riciclo dei rifiuti
  • venga individuata la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifuit dal quale produrre MPS
  • vengano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici per l’immissione in commercio, tenedo conto degli eventuali danni o rischi all’ambiente e alla salute dovuti al loro utilizzo o trasporto.
  • le stesse abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Va inoltre precisato che per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto per la più semplice ed economica qualifica di “matera prima seconda”, deve essere individuato fin dal momento della sua produzione, il suo prossimo utilizzo in un nuovo ciclo produttivo.

www.rifiutiebonifiche.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *