C’è l’obbligo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per gli impianti di frantumazione dei materiali di cava

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, prescrive espressamente che per tutti gli stabilimenti produttivi di emissioni in atmosfera debba essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della parte quinta del medesimo d. lgs., prevedendo altresì le condizioni che debbono sussistere acciocché la richiesta autorizzazione sia rilasciata.

Il successivo art. 279 prevede a sua volta che chi inizi ad installare ovvero ponga in esercizio uno stabilimento produttivo di immissioni in assenza della predetta autorizzazione ovvero prosegua l’attività dopo che l’autorizzazione sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata, incorra nella sanzione penale.

Non vi è dubbio che le disposizioni in tema di prevenzione dell’inquinamento atmosferico si applichino anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava stante la oggettiva attitudine di questi a dare luogo ad emissioni di pulviscolo e di particolato dell’atmosfera. Cass. pen. 15 gennaio 2015

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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