Quando va presentato il MUD per l’anno 2011?

Ad oggi non vi sono novità in merito alla presentazione del Mud 2011 che dovrà, salvo una norma a riguardo (non ancora emanata) essere presentato al 31/12/2011, per i rifiuti gestiti fino alla data del 30/05/2011.
Se nulla verrà ad intervenire, le movimentazioni effettuate dal 01/06/2011 al 31/12/2011 dovranno essere gestite tramite il sistri.

Ovviamente una soluzione razionale sarebbe quella di fare un unico Mud ad aprile 2012 utilizzando il vecchio sistema, visto e considerato che la Circolare Ministeriale n°6774 “Assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale – Mud e Mudino” del 02 marzo 2011, era correlata ovviamente alla partenza del Sistri stimata allora per settembre 2011.

C’è da considerare poi che ad oggi non è mai stato abbandonato il registro Carico e Scarico dei rifiuti e tutti i movimenti sono stati accompagnati dai Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR). Riportiamo a seguito il Testo vigente.
Circolare Ministeriale n°6774 “Assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale – Mud e Mudino”

Oggetto: Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e all’articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, come modificato con Dm 22 dicembre 2010

Al Capo dell’Ufficio Legislativo
Sede
Al Capo di Gabinetto dell’On .Sig  Ministro
Sede
Al Capo della Sgreteria Tecnica
Dell’On. Sig. Ministro
Sede

A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) di cui al Dpcm 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al Sistri.

Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del Sistri quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il Mud, l’obbligo di comunicare al Sistri determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.

Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

Stante il disposto dell’articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, come modificato con Dm 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione Sistri per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.

I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il Mud relativo al 2010, dal momento che l’abrogazione del relativo capitolo 2 del Dpcm 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264-bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il Mud di cui al Dpcm 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell’anno 2011 antecedente l’entrata a regime del Sistri (1° gennaio— 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione Sistri di cui all’articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell’arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell’adempimento della dichiarazione Sistri, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel Dpcm 27 aprile 2010.

La presentazione della dichiarazione Sistri potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:

— Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure

— Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del Mud di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 — Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al Sistri e all’Ispra, deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.

Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il Mud di cui al Dpcm 27 aprile 2010:

— ll Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del Dlgs n. 152/2006 e i sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;

— I Comuni o loro consorzi e le Comunità montane, ai sensi dell’articolo189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con Dlgs n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall’entrata a regime del Sistri (1° giugno 2011) i Comuni della Regione Campania, tenuti ad aderire al Sistri, e i Comuni che aderiranno su base volontaria al Sistri, non saranno più tenuti a presentare il Mud di cui al Dpcm 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 3, lettera d);

— I soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.

Schema riepilogativo degli adempimenti

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

One thought on “Quando va presentato il MUD per l’anno 2011?

  1. Buongiorno e grazie dell’interesse dimostratoci. Alla sua domanda rispondo “no”. E’ necessaario iscrivere la società nella suddetta categoria 8 presso l’Albo Gestori Ambientali. Le autorizzazioni i R3 e R13 come impianto di trattamento, nulla hanno a che vedere con l’autorizzazione all’Intermediazione di rifiuti senza detenzione.

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