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RAEE Uno contro Zero la semplificazione…in teoria

Potrà sembrare che ne parliamo con notevole ritardo ma in realtà avevamo già descritto in uno degli ultimi articoli cosa sarebbe successo con la pubblicazione in G.U. del decreto  Uno contro Zero.

La conferma di quanto al Legislatore poco piaccia toccare con mano la realtà restando invece nell’ambito della teoria e della faciloneria è arrivata puntuale con il decreto 31 Maggio 2016 n. 121, entrato in vigore il 22 Luglio 2016, con il quale di fatto viene data attuazione all’ Uno contro zero già annunciata nel d.Lgs. 49/2014.

In questo articolo non ci soffermeremo su ogni singolo punto del decreto, avendolo già analizzato a suo tempo evidenziandone ogni criticità pratica, ma ci limiteremo a ricordare e sottolineare quali sono gli adempimenti ai quali i distributori dovranno adempiere per essere in regola con questo nuovo decreto sui RAEE.

Innanzitutto ricordiamo che l’Uno contro Zero non coinvolge tutte le tipologie di RAEE ma soltanto quelli di piccolissime dimensioni e che presentano quindi  dimensioni esterne non superiori a 25 cm.

Lo spirito alla base dell’Uno contro Zero avrebbe dovuto essere quello di incentivare la raccolta di questi RAEE per permettere al nostro paese di raggiungere i tassi di raccolta prefissati dall’Unione Europea in materia di rifiuti elettronici. Purtroppo come spesso accade il legislatore ha dimenticato di toccare con mano la realtà cercando di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei distributori, principali soggetti coinvolti, e li ha caricati, ancora una volta, di adempimenti  ovviamente sanzionabili.

Inoltre, ed avremo modo di ribadirlo nel corso dell’articolo, è accaduto che il legislatore si sia anche contraddetto nella stesura della norma ed auspichiamo che qualcuno vi ponga rimedio onde evitare confusione e prestare il fianco alla sanzione facile…

Ricordiamo che l’Uno contro Zero prevede che gli utilizzatori finali, domestici, possono conferire i loro piccolissimi RAEE presso i distributori, senza l’obbligo di acquisto di una nuova AEE, a differenza di quanto avviene per l’Uno contro Uno.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti da questo decreto sono tutti quei distributori che hanno una superficie di vendita superiore a 400 mq. Per essi l’Uno contro Zero è un obbligo. Per tutti gli altri distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, adempiere all’Uno contro Zero è una facoltà. Resti ben inteso che adempiere facoltativamente all’Uno contro Zero non significa farlo in maniera parziale ma occorre rispettare ogni punto della norma, che come vedremo riserva delle interessanti sorprese.

Tra i distributori che potranno aderire facoltativamente rientrano anche quelli che adottano tecniche di vendita a distanza.

E’ utile ricordare, al fine di evitare sanzioni, che gli obblighi previsti dall’Uno contro Uno non decadono e che aderire all’Uno contro Zero non esclude il precedente. Ciò significa che tutti i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche a nuclei domestici restano sempre obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3-bis.

 

Rifiuti coinvolti

A differenza di quanto avviene con l’Uno contro Uno, i RAEE coinvolti sono quelli di provenienza domestica e con dimensioni esterne massime di 25 cm. Potranno essere sia pericolosi che non pericolosi.

I RAEE di dimensioni  maggiori e provenienti da nuclei domestici o professionali restano assoggettati a quanto previsto dal D.M 65 del 8 Marzo 2010 così come modificato dal D.Lgs. 49/2014.

I distributori potranno rifiutarsi di ritirare i RAEE, rientranti nell’Uno contro Zero, solo nei casi in cui sia evidente la mancanza di componenti essenziali (a questo punto è lecito chiedersi il perché…)  o se contengono al loro interno rifiuti diversi dai RAEE.

Obblighi del distributore

Il distributore obbligato o che volontariamente aderisce all’Uno contro Zero, deve:

  • Ritirare i RAEE di piccolissime dimensioni dagli utilizzatori domestici;
  • Informare gli utilizzatori finali, in modo esplicito, circa la gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’acquisto di una nuova apparecchiatura. Tale informazione deve essere fornita con modalità chiare e di immediata percezione anche tramite l’apposizione di avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali;
  • Se lo desidera, potrà favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni attraverso campagne pubblicitarie, campagne informative o di sensibilizzazione o iniziative commerciali incentivanti o premiali;
  • Deve allestire il luogo di ritiro che potrà essere localizzato nel punto vendita o nelle immediate vicinanze purché di pertinenza del distributore stesso;
  • Compilare la documentazione di carico e scarico (con modulistica unica per l’Uno contro Zero).

Luogo del ritiro

Al distributore spetta l’allestimento del luogo del ritiro dei RAEE. Egli dovrà mettere a disposizione degli utenti finali uno o più contenitori che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Essere liberamente e facilmente fruibili;
  • Essere adeguatamente segnalati dal distributore;
  • Se collocati all’interno del punto vendita, dovranno essere collocati preferibilmente in corrispondenza dei punti di accesso o uscita;
  • Se posti all’esterno del punto vendita dovranno essere posti in luoghi di pertinenza del punto vendita e comunque su un’area circoscritta, al riparo da agenti atmosferici;
  • Essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento ed il deposito dei RAEE avvenga in sicurezza e senza rischi per l’ambiente e la salute umana;
  • Essere strutturati in modo tale che i RAEE conferiti non siano poi accessibili o asportabili;
  • Riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili;

In ogni caso i distributori dovranno garantire la raccolta separata dei RAEE, ossia pericolosi dai non pericolosi. Agli stessi viene conferita la responsabilità su eventuali furti di RAEE dai contenitori.

Periodicamente il distributore dovrà svuotare i contenitori nel deposito preliminare (o ex luogo di raggruppamento).

Luogo di raggruppamento

Il luogo di raggruppamento non presenta novità differenti da quelle già previste per il luogo di raggruppamento dell’Uno contro Uno. Difatti il legislatore ha previsto che si possa utilizzare lo stesso luogo per il raggruppamento dei RAEE provenienti dall’Uno contro Zero ma occorre prestare attenzione in quanto questi RAEE devono essere tenuti separati da quelli provenienti dall’Uno contro Uno (ricordiamo anche che la modulistica è diversa per la loro gestione). A scanso di equivoci ricordiamo inoltre che il luogo di raggruppamento è un luogo diverso dal deposito temporaneo, ossia da quel luogo nel quale il distributore dovrà raggruppare i propri rifiuti in attesa di inviarli ad un impianto autorizzato al trattamento (questi rifiuti adottano una modulistica diversa dalle prime due per la loro tracciabilità ossia registro di carico e scarico, formulario di identificazione rifiuti e SISTRI).

Tempi di permanenza dei RAEE  e trasporto

I RAEE provenienti dall’Uno contro Zero potranno essere avviati a:

  • Centro accreditato di preparazione per il riutilizzo;
  • Centro di raccolta;
  • Centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori di AEE ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 49/2014 a seguito di apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia per oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
  • Impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina;

entro sei mesi dalla loro presa in carico o al raggiungimento di 1000 Kg. In ogni caso la durata del deposito non può superare 1 anno.

Il trasporto dei RAEE derivanti dall’Uno contro Zero dal luogo di raggruppamento del distributore è soggetto a preventiva richiesta di iscrizione in categoria 3-bis da parte del distributore stesso o di un trasportatore che agisce per suo nome.

Durante il trasporto, i RAEE sono accompagnati da un documento di trasporto conforme all’allegato 2 del decreto in esame. Tale documento dovrà essere numerato ed in 3 esemplari.

Il documento dovrà essere datato e firmato dal distributore o dal trasportare che agisce per suo nome e reca in allegato i moduli di cui all’articolo 5 comma 6.

Quest’ultimo modulo è una sorta di annotazione compilata e firmata dal distributore ogni qual volta dovrà svuotare il contenitore a servizio degli utilizzatori finali nel luogo di raggruppamento.

Al termine del trasporto, il trasportatore, se diverso dal distributore, provvederà a consegnare al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto al centro o all’impianto e tratterrà per sé una copia. La terza copia resterà in possesso del luogo di destino dei RAEE.

Il trasportatore e/o il distributore adempiono agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione per 3 anni dei documenti di cui sopra.

Conclusioni

Se di semplificazione si voleva parlare è chiaro che l’obiettivo è stato mancato completamente. Grazie a questo decreto, si vedano i commenti nei precedenti articoli inerenti, i distributori dovranno ora avere sotto mano ulteriori moduli e documenti da compilare. Nella realtà ciò che ha fatto il legislatore è stato creare più confusione di quanta già non ce ne fosse. Per chi non se ne fosse ancora reso conto il distributore dovrà essere in grado di compilare e conservare tre tipologie di documenti a seconda della tipologia di rifiuto che dovrà gestire.

Nell’ordine:

  • Registro di carico e scarico, formulari ed eventualmente schede SISTRI per i rifiuti prodotti dalla sua attività;
  • Schedario di carico e scarico e documenti di trasporto semplificato per i RAEE derivanti dall’Uno contro Uno;
  • Modulo di annotazione dei RAEE e documento di trasporto semplificato (lo chiameremo bis?) per i RAEE derivanti dall’Uno contro Zero.

Inoltre il distributore dovrà fare in modo che le tre tipologie di rifiuti siano tra di loro separate e ricordiamo dovrà essere in ogni caso iscritto all’Albo Gestori Ambientali in categoria 3-bis (in quanto deve adempiere agli obblighi relativi all’Uno contro Uno). Non dimentichiamolo mai!   Il legislatore sembra averlo fatto quando fa riferimento ai trasportatori invece in quanto nel modulo di trasporto alla voce trasportatore troviamo: “Estremi iscrizione all’albo gestori ambientali ( se si tratta di soggetto iscritto)”. Ciò induce in errore. All’articolo 7 comma 3 viene ribadito l’obbligo di essere iscritti in categoria 3-bis.

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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