Recupero ambientale di ex cava: cassazione sentenze

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-07-2014) 02-10-2014, n. 40811

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente –
Dott. MARINI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SAVINO Maria Pia – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso proposto da:
G.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/3/2013 della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del 22/2/2011 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento emessa a seguito di rito abbreviato, decidendo sull’appello del Pubblico ministero, delle parti civili e dell’imputato ha:
– dichiarato il sig. G. responsabile del reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, comma 1, (capo A) con riferimento alla discarica
per inerti di Sardagna e, unificato il reato con gli altri analogamente avvinti, aumenta a un anno e quattro mesi di reclusioni la pena inflitta;
– confermato nel resto la sentenza impugnata;
– condannato l’appellante alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalle parti civili costituite;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio limitatamente ai reati D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256 perchè prescritti; rigettarsi nel resto;
udito per la parte civile Ministero dell’Ambiente l’Avv. dello Stato Cristina Gerardis, che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso e condannarsi alle spese;
udito per la parte civile Provincia Autonoma di Trento l’avv. Melchionda Alessandro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o
comunque respingersi il ricorso e condannarsi alle spese;
udito per la parte civile Comune di Trento l’avv. Vicentini Paolo, che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso e condannarsi alle spese;
udito per la parte civile Comune di Roncegno terme l’avv. Camolese Michele, che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso e condannarsi alle spese;
uditi per l’imputato gli avv.ti Cunaccia Alberto e Bertuol Roberto, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, decidendo al termine del rito abbreviato “condizionato”, in data 22 febbraio 2011 ha assolto il sig. G., quale legale rappresentante della soc. “Ripristini Valsugana”, dal reato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 260 (capo A)
limitatamente alle condotte concernenti la discarica di inerti situata in (OMISSIS), e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, previa applicazione della continuazione, per le restanti condotte contestate al capo A in relazione al sito di recupero ambientale denominato “(OMISSIS)”;
per il reato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 258, comma 4, (capo B); per il reato ex art. 349 cod. pen. (capo C) e – quello ex art. 484 cod.
pen. (capo D). Il Giudice dell’udienza preliminare ha altresì ordinato la riduzione in pristino dei luoghi e ha condannato l’imputato alle pene
accessorie di legge nonchè al risarcimento dei danni in favore delle numerose parti civili costituite, quantificati in 20.000,00 per l’associazione
WWF e da determinarsi in sede civile per le restanti parti, con fissazione di somme provvisionali come da dispositivo.
La sentenza ricostruisce i fatti ritenendo accertata un’attività fraudolenta di gestione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, stoccati presso la ex
cava di (OMISSIS); un’attività che assume modalità e dimensioni tali da comportare consistenti vantaggi patrimoniali per il gestore e da integrare il delitto contestato. In particolare, la sentenza esclude che le caratteristiche dei rifiuti e il piano di recupero ambientale potessero avere come riferimento la destinazione industriale del sito, come richiesto invece dall’imputato, essendo evidente che l’intera procedura di recupero è stata calibrata sulla destinazione agricola e boschiva che caratterizzava l’area di cava prima dell’inizio dell’attività estrattiva.
Non altrettanto certa viene ritenuta la sussistenza del reato per il diverso sito di (OMISSIS), sempre oggetto del capo A di imputazione, difettando la prova che i materiali trattati integrassero il requisito della “ingente quantità”. I restanti reati sono stati ritenuti sussistenti e collegati al più grave delitto ex art. 260 citato.
2. Avverso la decisione del Giudice dell’udienza preliminare hanno proposto appello il Pubblico ministero (limitatamente al reato concernente il sito (OMISSIS) e al trattamento sanzionatorio), l’imputato e le parti civili.
Dopo avere premesso che in presenza di sentenza emessa su rito abbreviato il Pubblico ministero non può dolersi del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha accolto l’impugnazione di parte pubblica con riguardo alla seconda parte del capo A e concluso per l’esistenza del delitto anche con riferimento al sito di (OMISSIS).
La corte territoriale ha quindi respinto le censure mosse dal sig. G. sia in rito (utilizzabilità delle videoriprese e dei campionamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini) sia nel merito della decisione. La Corte di appello ha affermato che il ragionamento che fonda la decisione di condanna non si basa sui primi campionamenti e sui relativi accertamenti compiuti dal consulente del pubblico ministero, bensì sui dati tecnici acquisiti presso la società dell’appellante e sugli accertamenti compiuti dai periti nominati dal giudice, così che anche l’eventuale e non esistente inutilizzabilità dei primi atti di indagine non inciderebbe in alcun modo sulla ricostruzione dei fatti.
A fronte delle accertate irregolarità nella accettazione e gestione dei materiali di scarto provenienti da lavorazioni industriali e delle altre tipologie di rifiuti, la Corte di appello ha ritenuto evidente la prova della consapevolezza e intenzionalità delle condotte del sig. G. (in particolare pagg.51-53 della motivazione) e considerato che l’esistenza dei delitto di traffico organizzato di rifiuti può ben avere luogo anche nel corso delle attività di un’impresa che è munita di autorizzazioni e che per una parte della sua azione opera in modo conforme alla legge. Nessun dubbio secondo la Corte di appello in ordine alla sussistenza dei reati minori (pag.53 e seguenti). La Corte ha quindi affrontato le censure mosse dal sig. G. alla costituzione delle parti civili e alle determinazioni in ordine ai danni e ai risarcimenti e rideterminato la pena da infliggere all’appellante alla luce della diversa valutazione circa la sussistenza del delitto anche per il sito di (OMISSIS).
3. Nei confronti della sentenza della Corte di appello gli avv. Roberto Bertuol e Alberto Cunaccia nell’interesse del sig. G. hanno presentato un
articolato ricorso che, in estrema sintesi, lamenta:
a. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in violazione degli artt. 189 e 234 cod. proc pen. e degli artt. 13 e 14 Cost.: anche le aree aperte dei luoghi di lavoro e di privata dimora appartengono alla sfera protetta dalle norme qui indicate ed erroneamente il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte di appello hanno ritenuto utilizzabili le riprese solo perchè effettuate dall’esterno (si veda Sez. Un., n. 26795 del 2006);
b. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 197 e artt. 244 e 354 cod. proc. pen.
e art. 223 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento ai prelievi di campioni e alle analisi eseguite dalla polizia giudiziaria: si tratta di prelievi che,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello (pag. 37) sono stati effettuati dalla polizia giudiziari nel corso dell’anno 2007 e
anteriormente alla iscrizione della notizia di reato e in assenza di autorizzazione del Pubblico ministero;
c. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla
affermazione di responsabilità in ordine al reatoD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 260. Il motivo di ricorso si articola su più profili che
concernono: 1) la presenza e validità dell’autorizzazione che la Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha rilasciato alla “Ripristini Valsugana S.r.l.” in data 11/10/2007; 2) la destinazione d’uso industriale dell’area di cava destinata al recupero, così come si deve ricavare dall’atto autorizzativo; c) i relativi livelli e caratteri dei rifiuti, sensibilmente diversi da quelli compatibili con la destinazione agricola e boschiva impropriamente fatta propria dai periti e dai giudici di merito; d) la impossibilità di far discendere dall’eventuale illegittimità dell’atto di autorizzazione una responsabilità per il titolare dell’autorizzazione stessa che operi nei limiti ivi fissati; e) la inesistenza del decreto interministeriale che deve disciplinare gli interventi di bonifica e ripristino dei siti a destinazione agricola;
f) la mancata disamina della determinazione n. 336607-221 del 11/10/2007 del PAT-APPA (allegata al ricorso come da indicazione a pag. 28 del ricorso stesso), da cui emerge che i limiti da considerare per i rifiuti smaltiti sono quelli propri dei siti “ad uso commerciale e industriale” come dal D.M. 5 febbraio 1998, art. 5, lett. d-bis, come sostituito dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 e da cui emerge che il posizionamento di un metro di strato vegetale ha riguardo alla chiusura dell’attività di recupero e non alla destinazione dell’area;
d. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento, tra l’altro, al D.M. 5 febbraio 1998, art. 8, comma 1, e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alle decisioni del Giudice dell’udienza preliminare e della Corte di appello (si
vedano pagg. 44-48) in ordine alla legittimità dei campionamenti e, dunque, alla correttezza e fondatezza delle conclusioni del consulente del
Pubblico ministero e dei periti.
d.1 In primo luogo il ricorrente lamenta (pag.34 e ss.) l’assoluta carenza di motivazione e l’illogicità della stessa nella parte in cui omette di
rispondere (pagg.44-48 della sentenza) alle censure mosse con l’atto di appello alle modalità di campionamento per contrasto con le procedure e con gli standard emergenti dalla norma UNI 10802, obbligatoria D.M. 5 febbraio 1998, ex art. 8, comma 1, senza dimenticare che le operazioni di “quartatura” che secondo la Corte di appello garantirebbero la rappresentatività dei campioni non risultano neppure effettuate, salvo un solo caso (consulenza dr. F.); ne deriva che le massime di esperienza e gli argomenti logici utilizzati dai giudici di appello aggirano il tema posto con l’atto di impugnazione e relativo alla non corrispondenza alla legge delle modalità di campionamento, con conseguente non significatività dei risultati delle analisi; lo stesso dicasi per i pareri dell’Istituto Superiore della Sanità, a loro volta obbligatori.
d.2 In secondo luogo il ricorrente lamenta (pag. 42 e ss.) una serie di vizi del processo ricostruttivo dei valori e dei livelli inquinanti dei materiali depositati, vizi che muovono dalle modalità con cui è stata effettuata la caratterizzazione e dalla conseguente “incertezza analitica associata” per condurre, una volta ritenuti esistenti livelli di incertezza non considerati dal consulente del Pm e dai periti, alla mancanza di fondamento dei risultati esposti dai periti e ritenuti decisivi dai giudici di appello nonostante gli esiti delle analisi del laboratorio (OMISSIS).
d.3 In terzo luogo il ricorrente lamenta (pag.64 e ss.) che la Corte di appello ha del tutto ignorato i risultati del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare istituito dalla Provincia autonoma (come da memoria del 2/11/2012), che hanno escluso riflessi negativi sull’ambiente causati dal sito di (OMISSIS).
d.4 In quarto luogo (pag.67) il ricorrente lamenta l’errore di metodo in cui sono incorsi i giudici allorchè operano valutazioni con riferimento a
controlli ex post e non, come sarebbe doveroso, secondo ricostruzioni del percorso dei materiali e valutazioni ex ante;
e. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 5, nonchè vizio di motivazione
ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo alla valutazione di “ingente quantità” dei rifiuti depositati presso il sito di (OMISSIS) (art. 260, citato).
Osserva il ricorrente che la prima sentenza (pagg.46-59) aveva ritenuto non accoglibili le valutazioni presuntive utilizzate dalla pubblica accusa in ordine ai quantitativi dei materiali illecitamente conferiti, mentre la Corte di appello (pagg.41-43) ha escluso che si operi mediante presunzioni e affermato che è possibile ricostruire le quantità sulla base degli accertamenti obiettivi condotti dai periti; la motivazione, tuttavia, non da conto di quali siano gli elementi che giustificano il radicale mutamento di giudizio e non offre alcun solido aggancio che giustifichi il rovesciamento della sentenza assolutoria;
f. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, comma 1 e all’art. 259, commi 3 e 4,
nonchè vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo al giudizio di responsabilità per il delitto di traffico organizzato di rifiuti nel
sito di (OMISSIS) per avere la Corte di appello fornito una risposta del tutto inadeguata ed errata alle questioni che le erano state sottoposte con i motivi di appello che vengono riprodotti in sede di ricorso (pag. 78 e ss.) e secondo i quali: 1) le aziende gestite dal ricorrente sono sorte in anni precedenti alla sua gestione e operano nel settore sulla base di autorizzazioni; 2) risulta errata e infondata la estensione operata dai giudici di merito alle aziende legali dei criteri di valutazione propri di una fattispecie nata per reprimere l’azione di organizzazioni illegali; 3) la mancata incriminazione di altri soggetti concorrenti nelle operazioni, quali i produttori dei rifiuti, non costituisce un elemento irrilevante ma dimostra l’insussistenza della organizzazione che i giudici di appello hanno sanzionato; 4) erroneamente sono stati ritenuti esistenti il dolo specifico e il fine di profitto, mentre all’esistenza di un reale profitto si perviene dalla corte territoriale in modo del tutto generico e immotivato, senza dare conto delle ragioni che supererebbero le contrarie valutazioni esposte dal ricorrente anche a mezzo memorie; 5) la insussistenza (pag.88 e ss.) della “totale difformità” delle attività svolte rispetto a quelle autorizzate, posto che tutte le tipologie di rifiuti presenti in situ rientrano fra quelle previste dall’atto di autorizzazione e che non sussistono conseguenze inquinanti; 6) la insussistenza delle condotte di gestione illegale da parte del ricorrente, avendo lo stesso fornito una spiegazione alternativa delle conversazioni intercettate e la eventuale derubricazione dei fatti da rubricare sotto le meno gravi ipotesi contravvenzionali;
g. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, nonchè vizio di motivazione
ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo al reato sub B) della rubrica, difettando ogni risposta alle censure che escludevano l’esistenza stessa della materialità dei falsi contestati;
h. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 349 cod. pen. per essere assente ogni concreta offesa del bene
protetto e per avere la corte territoriale adottato una interpretazione formalistica della disposizione di legge senza rispondere alle critiche
contenute nei motivi di appello;
i. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e in relazione all’art. 484 cod. pen. e al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5, per
avere la corte territoriale omesso di dare risposta all’invocata applicazione del principio di specialità ex art. 16 cod. pen., dovendo i fatti essere
inquadrati nella ipotesi della mera violazione amministrativa di compilazione irregolare del registro;
j. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento all’ordinanza 22/2/2011 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare e
non riconosciuta dalla Corte di appello in relazione alla costituzione di parte civile del Ministero dell’Ambiente e della sig.ra B.B., avendo i giudici di merito errato nel ritenere le costituzioni tempestive a discussione ormai iniziata (Sez. 3, n. 35700 del 22/6/2010);
k. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla ammissione quale
parte civile del WWF e alla liquidazione del danno in suo favore;
l. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla liquidazione di
danno in favore di tutte le parti civili.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini che saranno di seguito specificati con riferimento alla posizione delle parti civili.
2. La Corte ritiene di affrontare preliminarmente le questioni di natura processuale contenute nei primi motivi di ricorso. Sul punto va rilevato che si è in presenza di questioni in principio meritevoli di attenzione, ma in concreto non rilevanti. Come emerge dalla lettura della sentenza della Corte di appello, gli esiti delle prime indagini amministrative e dei primi accertamenti della polizia giudiziaria non hanno formato oggetto di esame da parte del giudice di merito e non sono stati considerati utili ai fini della decisione.
Se, dunque, può non condividersi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui (pag. 37) riconduce i primi prelevamenti di campione all’interno della fase di indagine successiva alla iscrizione della notizia di reato, resta il fatto che quei campioni e le relative analisi non formano parte del materiale probatorio che la Corte di appello ha ritenuto rilevante per il proprio giudizio, fondato invece sull’esito dei successivi accertamenti documentali e peritali; parimenti, nessun rilievo hanno assunto in concreto gli esiti delle videoriprese realizzate dalla polizia giudiziaria, esiti dei quali non vi è traccia in motivazione. Del resto, la stessa Corte di appello, pur procedendo ad esaminare i motivi di
impugnazione presentati su entrambi i profili, ha chiaramente formulato un’analoga considerazione (pag. 36). A ciò consegue che nessun
interesse concreto (art. 568 c.p.p., comma 4) sussiste per il ricorrente nell’ottenere una pronuncia della Corte di legittimità in ordine alla
utilizzabilità di quel materiale probatorio.
3. Venendo alle censure proposte con riferimento al giudizio di responsabilità penale, la Corte ritiene necessario affrontare immediatamente due questioni che rivestono rilievo generale e che sono potenzialmente assorbenti di ogni altro profilo: la destinazione del sito di (OMISSIS) e le modalità di accertamento delle violazioni in tema di natura e caratteristiche dei materiali depositati nei due siti oggetto di esame.
4. Muovendo da questo secondo aspetto, deve ritenersi che il ricorso non colga nel segno quando nel quarto motivo riconduce gli accertamenti ex post, propri delle fasi delle indagini e del giudizio, alle logiche e alle metodologie proprie della fase di gestione dei rifiuti. Si tratta di un errore di impostazione che la stessa Corte di appello critica allorchè osserva come una rigorosa applicazione di quel principio condurrebbe alla impossibilità di giungere a un accertamento penale tutte le volte in cui questo venga compiuto successivamente alla commissione dei presunti illeciti. In effetti, se non vi sono dubbi che la catalogazione di un prodotto come rifiuto e la determinazione delle sue caratteristiche richiedono il rispetto delle metodologie fissate dalla disciplina vigente al fine di essere considerate attendibili e – dunque – tecnicamente e giuridicamente probanti, tutto questo è possibile nei casi in cui il singolo prodotto sia campionato e analizzato singolarmente e preventivamente, così come avviene allorchè vengono effettuate le analisi funzionali alla sua classificazione (e qui il tema dei rapporti di prova esaminati in sentenza emerge in tutta la sua rilevanza). Ma questo è possibile nei casi in cui il prodotto sia gestito in modo corretto e ordinario oppure nei casi in cui sia assoggetta bile ad analisi tempestiva.
Il quadro fattuale, e con esso il regime giuridico, muta radicalmente allorchè si è in presenza di materiali raccolti e depositati da tempo, e per di
più miscelati tra loro a seguito dell’accumularsi di prodotti di diversa provenienza e caratteristiche. La miscelazione dei prodotti (intenzionale o meno che sia) comporta una modificazione delle condizioni e apre alla possibilità di interazioni fra i diversi prodotti in grado di alterarne le normali caratteristiche; elementi che il legislatore ha posto alla base del generale divieto di operare miscelazioni che coinvolgano rifiuti qualificati come “pericolosi” (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 187 e 256).
5. Quanto si è detto impone di concludere che in presenza di una discarica che si assume gestita irregolarmente e che abbia raccolto e miscelato
rifiuti diversi, gli organi di accertamento si trovano a operare non in costanza di movimentazione dei singoli rifiuti ma dopo che le condotte si sono perfezionate e i prodotti trasportati e depositati hanno perso la propria individualità. Le metodologie di campionamento e di analisi non possono essere le medesime di quelle che concernono la singola partita. Questo impone agli organi di accertamento di procedere secondo le migliori tecniche disponibili e con le cautele necessarie ad evitare conclusioni non solide sotto il profilo tecnico e quello scientifico, assicurando alla parte privata la possibilità di un effettivo contraddittorio a supporto della correttezza della metodologia seguita.
Anche sotto questo profilo il ricorrente muove censure alla decisione della Corte di appello, ritenendo che la procedura seguita dai consulenti
tecnici non garantisca la correttezza del campionamento e dei risultati. Il ricorso introduce sul punto questioni di fatto che la Corte non può
esaminare. La Corte di appello ha considerato le critiche mosse dal sig. G. alla prima decisione e ha argomentatamente concluso che gli esiti degli accertamenti tecnici sulle caratteristiche dei materiali depositati in discarica sono stati raggiunti in modo corretto ed efficace, così che il confronto fra tali esiti e i dati riportati sulla documentazione ufficiale non lascerebbe dubbi circa la non corrispondenza fra quando ricevuto nei due siti e quanto autorizzato (pag. 46 e seguenti della sentenza impugnata). Si tratta di valutazione di merito che è supportata da argomenti privi di vizi ermeneutici e logici e pertanto sottratta al sindacato in sede di legittimità.
6. A tale ultima considerazione la Corte ritiene di aggiungere che nell’articolata esposizione operata in ricorso alle pagine 42 e seguenti si
ravvisano due fondamentali difetti che rendono questa parte dell’impugnazione comunque non accoglibile. Il primo riguarda il richiamo alle analisi del laboratorio (OMISSIS), che secondo il ricorrente si porrebbero in contrasto insanabile con la fondatezza dei risultati tecnici accolti dai giudici di merito: non è dato comprendere alla Corte sotto quale profilo sussisterebbe tale incompatibilità e sotto quale profilo andrebbe ritenuta fallace l’analitica indicazione delle differenze e irregolarità che risulta esposta nell’allegato 3 al capo di imputazione. Il secondo difetto riguarda il richiamo (pagg. 64-67) agli esiti del Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito dalla Provincia Autonoma: il reato contestato al sig. G. ha come oggetto la illegale gestione dei rifiuti e non l’esistenza di una concreta contaminazione del terreno nelle sue componenti, così che l’assenza di indicatori di inquinamento non incide sulla struttura e sugli elementi costitutivi della ipotesi di illecito indicata nel capo A) dell’imputazione (si veda anche Sez. 3, n. 19018/13, udienza del 20/12/2012, Accarino e altri).
7. Il secondo profilo che deve essere affrontato prima di passare all’esame delle altre censure riguarda la destinazione dell’area su cui insiste il
sito di (OMISSIS). Ove, infatti, si considerasse fondata la posizione del ricorrente e l’area del sito dovesse essere qualificata a destinazione
commerciale-industriale, verrebbe meno uno dei presupposti fondamentali della non corrispondenza fra autorizzato e depositato che i giudici di appello hanno posto a fondamento della decisine di condanna. La posizione del ricorrente fa leva sull’evoluzione della disciplina urbanistica, che sulla base della variante al P.R.G. dell’anno 2002 condurrebbe ad escludere la destinazione agricola e boschiva dell’area.
8. Sul punto la Corte ritiene che l’impostazione proposta dal ricorrente non possa trovare condivisione e che il ricorso debba essere rigettato. Il
progetto di risanamento del sito costituito da una cava dismessa fissa i contenuti dell’intervento e vincola il soggetto privato che si assume il
compito di portarlo a compimento.
Va da sè, dunque, che solo una modifica formale di quel progetto può variare i termini dell’accordo e dell’impegno assunto. Di tale modifica non vi è traccia nè nel provvedimento impugnato nè nel ricorso.
Ciò premesso, deve rilevarsi che ancora nell’anno 2007, e dunque dopo l’approvazione della variante al P.R.G. richiamata dal ricorrente, l’ente
comunale competente ha confermato la condivisione del progetto di risanamento del sito di (OMISSIS) nei termini iniziali, tanto che non
impropriamente la Corte di appello richiama la previsione della collocazione di terreno per l’altezza di un metro destinato a coprire i rifiuti al
termine dell’intervento. In effetti, dalla lettura della Delib. 11 ottobre 2007, prot. n. 3366/07-U221 della Provincia Autonoma di Trento (allegata al ricorso) si evince che: a) la soc. “Ripristini Valsugana” nella richiesta per l’ottenimento della modifica/voltura dell’iscrizione si è impegnata a rispettare i termini dell’originario progetto di recupero autorizzato dal Comune di Roncegno con atto del 6/10/1998 e successiva varante del 14/9/2000; b) che il Sindaco del Comune di Roncegno ha espresso parere favorevole alla richiesta della società includendo nel provvedimento la precisazione che la ditta dovesse rispettare la quota di 470 s.l.m. e dovesse posizionare uno strato di terreno vegetale dello spessore di un metro “come previsto dalle autorizzazioni e relazioni geologica precedenti (gennaio 1987)”.
9. Tali elementi inducono la Corte a ritenere priva di vizi la motivazione della Corte di appello, non apparendo le condizioni apposte dal Sindaco nel 2007 in sede di parere compatibili con l’ipotesi che il sito della ex cava di (OMISSIS) fosse destinato ad accogliere impianti commerciali e industriali. A tale proposito va considerato che sul piano ermeneutico e logico la (eventuale) destinazione di un’area più vasta a uso commercialeindustriale non toglie affatto che una sua porzione, caratterizzata da specifica destinazione a recupero mediante l’accumulo e la copertura di rifiuti non pericolosi, resti ancorata alla pregressa destinazione a verde e non sia utilizzabile per la realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che richiedono la creazione di fondazioni o, comunque, la modifica del terreno oggetto di recupero ambientale.
10. Sotto diversa prospettiva, poi, la Corte ritiene che il ricorrente proponga una lettura non condivisibile circa la destinazione dell’area allorchè afferma che la previsione di una “discarica controllata” o di una discarica per materiali inerti comporti che la destinazione dell’area sia da qualificare come industriale. Il piano di recupero di un’area di cava destinata a ricovero di rifiuti non pericolosi è esattamente finalizzato a
sostituire il mero accumulo di materiali con un intervento complesso di “recupero” che restituisca l’area alla sua destinazione, inevitabilmente
diversa da quella esistente nella fase in cui la cava è in funzione o viene utilizzata come discarica. Negli interventi di recupero opera, in altri
termini, un logica opposta a quella che il ricorrente invoca: sono la tipologia di rifiuti e le modalità di accumulo e di gestione dei materiali che
devono risultare compatibili con la destinazione del sito che il progetto prevede quale esito al termine delle operazioni di riempimento della cava, che devono essere effettuate secondo le linee guida e le cautele programmate dall’ente pubblico e accettate da parte del contraente che assume l’incarico.

11. Venendo al motivo di ricorso sopra rubricato sotto la lett. e), e cioè il motivo che censura la diversa valutazione operata dalla Corte di appello per il sito in località (OMISSIS), la Corte ritiene che il vizio lamentato dai ricorrente non sussista. Il sig. G. sostiene che la Corte di appello alle pagine 41-43 della motivazione non abbia dato conto delle ragioni per cui considera errato il giudizio del Tribunale nel valutare la ricostruzione accusatoria fondata su mere presunzioni circa i quantitativi di materiale illecitamente movimentato e depositato. Questa Corte è di diverso parere e ritiene che la Corte di appello abbia chiarito quali sono gli elementi di prova che conducono a ritenere accertata e non solo ipoteticamente ricostruita la quantità “ingente” di rifiuti depositati. In particolare, a pag.42 della motivazione, sulla base dei dati emergenti in sede peritale la Corte di appello indica quali sono gli elementi documentali che risultano indicativi di difformità fra fogli di lavoro e rapporti di prova (tutti documenti provenienti dalla società amministrata dal sig. G.), indica quali sono le tipologie di rifiuto che non potevano essere considerate ammissibili in discarica e ricostruisce le quantità dei rifiuti non ammissibili, precisando che tale ricostruzione viene operata non ricorrendo a presunzioni, bensì “sulla base dei dati oggettivi emergenti dalla documentazione acquisita relativa all’attività”. In tale ragionamento la Corte non ravvisa un difetto di motivazione, avendo i giudici di appello preso in esame gli argomenti del Tribunale e dato ad essi una risposta che accoglie i motivi di appello proposti dal Pubblico ministero; non ravvisa neppure alcun vizio logico, così che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici d’appello è sottratta al sindacato del giudice di legittimità.
12. Con ulteriore motivo di ricorso il sig. G. contesta partitamente l’esistenza degli elementi costitutivi del reato di traffico organizzato di rifiuti
come disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260. Il ricorso si muove su due direttrici: da un lato, contesta l’esistenza di condotte illecite
a lui addebitabili e offre una diversa lettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione di condanna; dall’altro lato, ripropone
censure che sul piano dell’interpretazione della disposizione incriminatrice questa Corte ha più volte esaminato e rigettato con motivazioni che
vengono condivise dal collegio.

12.1. La prima delle due direttrici risulta estranea alla sfera di intervento dei giudice di legittimità. Censurando la lettura data in sede di merito al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e agli altri elementi relativi alla gestione della società, il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di
richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
12.2. Quanto alla seconda delle direttrici ricordate e prima di richiamare i principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza, merita ricordare che l’intero ragionamento esposto dal ricorrente ruota attorno alla affermazione secondo cui l’operatività della società da lui amministrata non si poneva in “totale difformità” dalle autorizzazioni, così che la parte essenziale dell’ipotesi accusatoria non risulterebbe integrata. Ebbene,
l’esistenza di una totale difformità fra quanto autorizzato e quanto posto in essere non rientra fra i requisiti richiesti dall’art. 260, citato, posto che gli elementi costitutivi fissati da tale disposizione sono: a) la continuità delle operazioni illecite; b) l’esistenza di una organizzazione; c) la pluralità delle condotte; d) l’esistenza di attività illecite di importazione, esportazione, cessione, ricezione, trasporto; e) l’ingente quantità dei rifiuti illecitamente trattati.

Se questi sono i requisiti richiesti dalla legge, la giurisprudenza ha con chiarezza fissato il principio che il reato non ha necessariamente natura
plurisoggettiva (Sez. 3, n. 15630 del 12/172011, Costa e altri), così che deve escludersi che assuma rilievo liberatorio per l’imputato la
circostanza della mancata incriminazione e condanna di altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti. Ha, altresì, chiarito che il reato può essere realizzato anche da parte di una struttura che operi in modo parzialmente conforme alle autorizzazioni, ma che svolga per altra parte una serie di condotte illecite che realizzano i presupposti della fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri). Va, dunque, escluso che l’interpretazione accolta dai giudici di appello comporti una impropria applicazione in danno di un’azienda autorizzata di regole nate per reprimere l’attività di organizzazione totalmente abusive e va escluso che i giudici di appello abbiano omesso di considerare che la genesi delle aziende gestite dal sig. G. sono sorte in tempi anteriori la commissione dei fatti e hanno in passato operato in modo lecito.
13. Così esaminati e rigettati i motivi di ricorso relativi alla violazione ex art. 260, citato, la Corte rileva che anche i motivi di ricorso sopra indicati sub g) e i) meritano di essere respinti.

Quanto al primo, si rileva che anche in questo caso non possono trovare ingresso le censure che contestano la ricostruzione dei fatti, apparendo la motivazione della sentenza puntuale nell’esporre le ragioni della non corrispondenza dei dati formali a quelli effettivi e della natura intenzionale delle violazioni contestate al capo B), funzionali alla realizzazione del complessivo disegno criminoso. Quanto al motivo sub i), erroneamente il ricorrente invoca il principio di specialità ex art. 16 cod. pen. e lamenta la mancanza di motivazione sul punto, posto che la relazione esistente fra l’art. 484 cod. pen. e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 5, non può non essere valutata alla luce della intenzionalità e finalizzazione delle condotte. Il comma 5, citato, che prevede l’irrogazione della sola sanzione amministrativa, trova applicazione allorchè le “indicazioni dei commi 1 e 2 sono formalmente inesatte” ma è possibile dal complesso della documentazione ricostruire i dati effettivi. Come si vede, la disposizione muove dal presupposto dell’esistenza di mere inesattezze formali, che nel caso in esame risulta smentita da tutto quanto la Corte di appello ha affermato circa le difformità riscontrate nella documentazione ufficiale rispetto alle effettive movimentazioni di rifiuti, ritenute artificiosamente programmate, e circa i caratteri di continuità e intenzionalità delle condotte. Non sussistono, dunque, spazi per ricondurre i fatti contestati al capo D) all’interno della previsione invocata dal ricorrente, così che sul punto non può ravvisarsi un difetto di motivazione della sentenza impugnata e il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
14. Ad analoga conclusione deve giungersi per il motivo di ricorso relativo al reato ex art. 349 cod. pen.. La fattispecie di reato non richiede che il giudicante prenda in esame l’effettiva alterazione dello stato delle cose sequestrate. Come la giurisprudenza ha affermato con chiarezza, oggetto della tutela sono i sigilli apposti alla cosa e con essi la manifestazione della volontà statuale di inibire il successivo accesso al bene o l’uso dello stesso (Sez. 3, n. 42900 del 28/9/2004, Giuliani; n. 6417 del 12/172007, Battello; n. 23128 del 26/4/2007, D’Alba). Posto che nel caso in esame la violazione è stata accertata e ritenuta intenzionale, correttamente la Corte di appello ha concluso per l’esistenza dei presupposti del reato contestato.

15. Vanno, infine, esaminati i motivi di ricorso concernenti le parti civili sopra riportati alle lettere j), k) ed l).
16. Il primo di essi concerne la doglianza circa la tardività della costituzione di parte civile del Ministero dell’Ambiente e della sig.ra B.. Assume il ricorrente che queste parti civili hanno operato la costituzione in momento successivo all’avvio della discussione e che erroneamente la tardività non è stata considerata dai giudici di merito. Ora, non vi è dubbio che la giurisprudenza di questa Sezione richiamata dal ricorrente abbia fatto discendere dalla tardività dell’atto di costituzione la invalidità dell’azione civile e la sua inefficacia, ma il tema che si pone in questa sede è se la costituzione della due parti civili debba essere considerata avvenuta in concreto in momento successivo all’avvio della discussione. La risposta al quesito non può che essere negativa.

Esaminando congiuntamente gli artt. 441 e 421 cod. proc. pen., appare evidente alla Corte che la discussione ha inizio allorchè il giudice la
“dichiara aperta” e assegna la parola al pubblico ministero e, quindi, alle altre parti affinchè ciascuna illustri le proprie conclusioni; appare
altrettanto evidente che la discussione ha forma orale: a mente dell’art. 421 c.p.p., comma 2, il pubblico ministero “espone sinteticamente” i
risultati delle indagini preliminari e quindi, art. 421 c.p.p., comma 3, – che opera anche per il rito abbreviato ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma
1, – “il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’art. 416, comma 2 nonchè gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima della discussione”. L’insieme di queste disposiziona, conduce necessariamente a concludere che l’invito rivolto dal giudice della udienza preliminare alla parti affinchè depositassero eventuali memorie costituisce l’atto conclusivo della fase di acquisizione del materiale utile per la decisione e che tali memorie vanno incluse fra gli “atti e documenti” che il giudice ha ammesso prima di dare avvio alla discussione. Del resto, l’esigenza di utilizzare anche le memorie delle parti come strumento di ricostruzione della vicenda può ben essere compresa alla luce della complessità fattuale e tecnica dell’indagine e risulta evidente che in tal modo il giudice ha ritenuto di arricchire la conoscenza delle parti, e la propria, attraverso una base ricostruttiva condivisa fra tutti prima che ciascuna delle parti avviasse la propria discussione.

17. Vanno, invece, accolti nei termini che seguono i due successivi motivi di ricorso. La sentenza impugnata ha, infatti, omesso di dare risposta
alle questioni sollevate con riferimento all’esistenza di danni risarcibili per quanto riguarda le parti private. Premessa, correttamente, la distinzione fra “danno ambientale”, azionabile soltanto dallo Stato, e gli altri danni conseguenti all’illecito, la sentenza affronta – seppure in modo assai sintetico – le questioni concernenti la richiesta di danno avanzata dagli enti pubblici, ma si limita per le restanti parti civili a un mero richiamo alla precedente sentenza e agli atti prodotti dalle parti private e dai “soggetti esponenziali delle collettività interessate”. Va, altresì, osservato che il ricorrente ha formulato specifiche doglianze circa l’assenza di concreti effetti dannosi sull’ambiente (si rinvia qui alle censure mosse anche in appello con riferimento agli esiti del lavoro del Gruppo di lavoro interdisciplinare e alla memoria del 2/11/2012), così che la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare le ragioni che conducono a ritenere esistenti i danni lamentati; che conducono a ravvisare esistenti specifiche conseguenze sugli immobili e che, più in generale, conducono a ritenere violata la salubrità dell’ambiente in termini meritevoli di risarcimento. I brevissimi e apodittici cenni presenti a pag. 57 della sentenza non integrano certamente la motivazione necessaria a dare conto dei motivi che conducono a superare le censure mosse dal ricorrente.

18. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte respinge i motivi di ricorso, con l’eccezione dei due ultimi motivi relativi all’accertamento del danno in favore della parte civile WWF Italia e delle altre parti civili private.
19. La reiezione dei motivi suddetti impone alla Corte due ulteriori statuizioni.
19.1. La prima concerne l’accertamento dell’avvenuta maturazione dei termini prescrizionali relativi alle ipotesi contravvenzionali contestate al
capo A) della rubrica. I fatti risultano commessi fino al mese di dicembre 2008 e non si ravvisano periodi di sospensione del termine
prescrizionale, che per i reati contravvenzionali è spirato nel mese di dicembre 2013; a ciò conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza sul punto e la necessità di rinviare gli atti alla Corte di appello per la determinazione della pena per i residui reati, difettando in motivazione della sentenza di appello le specificazioni sul trattamento sanzionatorio che consentano a questa Corte di provvedere ai sensi dell’art. 619 c.p.p., lett. l).

19.2. La seconda statuizione concerne le spese sostenute nel grado dalle parti civili che, secondo il principio di soccombenza, debbono essere
poste a carico del ricorrente limitatamente alle parti civili Ministero dell’Ambiente, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Comune di Rongegno Terme, e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, perchè estinti per prescrizione. Annulla la sentenza medesima quanto alle statuizioni riferite alla parte civile WWF Italia e alle altre parti civili private, nonchè per la determinazione della pena per i delitti residui con rinvio – per tali capi – ad altra Sezione della Corte di appello di Trento. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Ministero dell’Ambiente, provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Comune di Rongegno Terme, che liquida in Euro 3.500,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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