Il Trasportatore è responsabile dei rifiuti che trasporta e dove li trasporta

Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si sentono in giro, il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in ordine.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209 e che offre spunto per alcune importanti riflessioni sull’argomento.

La sentenza  è riferita al caso di un trasportatore professionale di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli stessi.

Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:

–          Produttore / detentore del rifiuto

–          Trasportatore

–          Destinatario

Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza dell’Intermediario, figura ancora in bilico nell’ordinamento italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria all’interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena citati, ossia tutti meno il produttore del rifiuto, devono essere autorizzati al trasporto, al trattamento, all’intermediazione dei rifiuti. Qualora venga a mancare l’autorizzazione, che può essere il provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali o il provvedimento Regionale / provinciale per il trattamento dei rifiuti, il soggetto in questione non può operare in conformità alla normativa, ed eventuali suoi interventi nella filiera divengono illeciti.

Prendendo lumi dall’art. 183 lett. n del D.Lgs. 152/2006 riscontriamo rapidamente che il “trasporto” di rifiuti rientra tra le attività di gestione dei rifiuti. Ciò significa che tutto quanto è espressamente previsto per le attività di gestione dei rifiuti divengono automaticamente valide anche per l’attività di trasporto dei rifiuti. Questo chiarimento conduce ad una più ampia visione di quelle che sono le responsabilità in capo al trasportatore che fino ad oggi poteva anche fingere di nulla sapere circa il destinatario oggetto del trasporto, e di tanto in tanto anche del contenuto del trasporto.

Rinviando alla lettura della sentenza, ciò che preme sottolineare è l’importanza del controllo delle autorizzazioni, di tutto quanto sia tecnicamente verificabile prima di iniziare il trasporto e prima di accettare un carico di rifiuti presso il proprio impianto; infatti non è ammissibile che un trasportatore non si cauteli nel verificare che l’impianto presso il quale sta andando a scaricare il proprio carico sia autorizzato o meno e che l’autorizzazione sia in vigore.

Certamente non è compito del conducente la verifica di questi dati ma di quella famosa figura di cui abbiamo parlato nel precedente articolo e che ora ritorna alla ribalta con le proprie responsabilità, oneri e doveri ossia il Responsabile Tecnico. E’ a questa figura, a mio parere che spetta il coordinamento di queste attività di supervisione delle autorizzazioni. Prima di iniziare un trasporto è bene verificare che queste ultime siano in ordine, che l’impianto di destinazione sia in grado di accettare il carico verificando la corrispondenza dei codici CER ed infine ma non meno importante dovrebbe essere verificata anche la corrispondenza del codice CER assegnato dal produttore del rifiuto al rifiuto stesso.

Se da un lato la responsabilità della classificazione del rifiuto è imputata al produttore, dall’altra non possiamo presumere la totale ignoranza del trasportatore (che il più delle volte svolge le veci del produttore in queste operazioni) nel controllare che un codice CER sia idoneo o meno alla identificazione del rifiuto che si sta per trasportare.

Inutile dire che parliamo ovviamente di quei casi lampanti dove emerge chiaramente la difformità del rifiuto dal codice CER e non di quei casi dove vi può essere il lecito dubbio tra due codici molto affini.

Pertanto è doveroso per un trasportatore prestare la massima attenzione alla documentazione con la quale accompagna il rifiuto, ossia il Formulario di Identificazione Rifiuti (non dimentichiamo infatti che il trasportatore lo sottoscrive assumendosi la responsabilità di quanto riportato) e delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti richiedendone copia ancor prima di iniziare il trasporto. Oggi con la diffusione di internet è molto più semplice ottenere una copia delle autorizzazioni di qualsiasi soggetto intervenga nella filiera del rifiuto; anzi ancor più facile è verificare la correttezza delle autorizzazioni dei trasportatori grazie al database dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consultabile all’indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx

Non è infatti insolita la consuetudine con la quale alcuni produttori di rifiuti settimane dopo la conclusione del trasporto si ricordano di chiedere le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto divenendo improvvisi investigatori su piccolezze e dettagli che andavano invece investigate prima. La domanda che come sempre mi pongo è: “ A posteriori se rilevi un errore o una mancanza la responsabilità di chi è?”

La risposta è sempre la solita e data sempre dalla normativa vigente, ossia di tutti i soggetti coinvolti ed identificati in maniera chiara proprio nel Formulario di Identificazione Rifiuti.

Autore; La Forgia Ing. Vito

Fonte; http://ambienterifiuti.wordpress.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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