Liquami zootecnici e letame: quanto costituiscono rifiuto

Liquami zootecniciL’allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. TUA) include, tra i rifiuti, «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito» (codice CER 02 01 06); per cui, in via generale, dette sostanze possono costituire rifiuti.

Il TUA, tuttavia, pone alcuni limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. L’art. 185, co. 1, infatti, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (disciplina sui rifiuti), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

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Regione Veneto: Acque di Scarico Disciplinate Dall’AUA

Allo scopo di fornire indicazioni operative e applicative sulle casistiche rientranti nei titoli abilitativi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , la Regione Veneto ha introdotto ulteriori precisazioni e semplificazioni in merito alle autorizzazioni agli scarichi. In particolare la delibera della Giunta regionale 29 aprile 2014, n.622 ha integrato ulteriormente le prime indicazioni e istruzioni, fornite dal Dgr 3 ottobre 2013, n.1775, relative all’applicazione dell’AUA. La suddetta Dgr 622/2014 ha coordinato e armonizzato la normativa nazionale, in particolare il D.lgs 152/2006, con il Piano Regionale di tutela delle Acque (approvato con Dcr 107/2009).

In virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 124 del D.lgs 152/2006, nella delibera viene precisato che, per quanto concerne gli scarichi di acque reflue assimilate al domestico (individuate all’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque),  recapitanti in pubblica fognatura, non è necessaria alcuna autorizzazione (art.124  comma 4 e art. 107 comma 2 del D.lgs 152/2006),  ivi compresa l’AUA: sarà sufficiente quindi solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (valido finché non intervengano variazioni significative dello scarico).

Per quanto concerne inoltre lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio rientrante nelle casistiche previste all’articolo 39, comma 3 del Piano Regionale di tutela delle acque (lettere dalla a) alla e)), la Regione del Veneto ne ha disposto l’assoggettamento al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b), del

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 “del fare” coordinato con la LEGGE di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086)  (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63), con riferimento alle sole norme in materia di AMBIENTE, ACQUE SOTTERRANEE e TERRE E ROCCE DA SCAVO (*)
Art. 41 Disposizioni in materia ambientale
[GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE EMUNTE, ndr]

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Il decreto legge n°69 del 21 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’articolo 41, porta con se alcune semplifcazioni in merito ai materialei da riporto, modificando il D.L 2/2012 covertito successivamente dalla L. 28/2012 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” e alla “Gestione delle acque sotterranee emunte” modificando l’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152.
Per comodità vi riportiamo l’estratto di ciò che in particolare interessa gli operatori del settore.

In coda all’articolo il testo completo scaricabile in Pdf.
Art. 41

(Disposizioni in materia ambientale)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguent e:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte)

1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente so stenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalita’ generali e a gli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di

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