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In caso di fusione societaria, gli obblighi di bonifica si trasmettono alla nuova società

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

Si è pertanto concluso, con specifico riguardo alla tematica della tutela contro gli inquinamenti, che gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica, maturati a carico della società estinta, si trasmettono in capo alla società originata dalla fusione.

Tar Piemonte n. 674/2016

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Contaminazione storica del sito: l’obbligo di bonifica perdura sino a quando non vengono rimosse le cause

L’art. 242, co. 11, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che “nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti”.

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La mera qualifica di proprietario del sito non è sufficiente ai fini dei reati di gestione e smaltimento di rifiuti da parte di terzi

In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi  in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti.

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La Provincia è obbligata ad individuare il responsabile dell’inquinamento, anche in caso di bonifica volontaria da parte del proprietario incolpevole

bonifica terrenoLa facoltà di intervento spontaneo da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del TUA in un procedimento di bonifica non elide il dovere della Provincia di attivarsi per l’individuazione dell’autore dell’inquinamento. Tale assetto è confermato dall’art. 253, che, nel prevedere, a tutela delle finanze dell’ente locale, che, qualora le spese di ripristino siano sostenute dall’amministrazione, si costituisce un onere reale sul sito precisa che tanto il privilegio, quanto la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ne deriva che il compimento da parte dell’amministrazione dell’attività diretta ad accertare il responsabile non è solo obbligatoria, a tutela della posizione del proprietario incolpevole, ma è condizione per l’attivazione del privilegio speciale e per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario medesimo. Tar Lombardia sentenza del 15.04.2015

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