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Deposito temporaneo rifiuti…questo perfetto sconosciuto

Nell’ambito delle mie attività professionali quando mi interfaccio con dei nuovi clienti, durante lo screening iniziale,  una delle mie prime richieste è quella di poter visionare il deposito temporaneo.

Le risposte che ottengo sono le più disparate, ed anche le espressioni del viso di fronte a questa domanda sono molto varie.

Ciò che ne ho concluso negli anni è che spesso i produttori di rifiuti speciali credono di adempiere ai propri obblighi semplicemente stipulando (quando accade) un contratto con un trasportatore “tutto fare” per “smaltire” i propri rifiuti.

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LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

L’attuale lett.bb) dell’art.183 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.definisce “deposito temporaneo”:

il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.

Tale definizione è stata modificata, anzi “integrata”, da ultimo dall’ art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015, la quale ha definito quale “deposito temporaneo” oltre al raggruppamento dei rifiuti anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della nozione, in quanto tale ultima fattispecie rientrava già (in via interpretativa e senza obiezioni) nella nozione di “deposito temporaneo”. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto, e non già ad un’operazione di smaltimento (nel quale ultimo caso dovrebbe qualificarsi come “stoccaggio”, ed era soggetta a specifica autorizzazione regionale).

Inoltre il “deposito temporaneo”, per poter essere qualificato come tale, deve rispondere contestualmente alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

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La Nuova Nozione di “PRODUTTORE” dei Rifiuti può creare problemi seri alle imprese

di Bernardino Albertazzi- Giurista Ambientale

Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES1

Il giorno04/07/2015 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..”. Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell’ambito della legge 6 agosto 2015, n.125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. …nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. » e sono entrate in vigore il 29 agosto 2015.

L’art.1 della legge ha modificato la nozione di “produttore” del rifiuto, di cui alla lett.f) dell’art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo previgente della legge definiva: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo oggi vigente della legge definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (produttore iniziale).. ”

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