Sistri, rettifica sanzioni, registro di carico e scarico rifiuti Decreto Legislativo n. 121 del 07/07/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/08/2011 n. 177  Il decreto Legislativo n° 121 del 07/ luglio 2011 in vigore dal 16 agosto.

Tra le cui novità abbiamo la riformulazione delle sanzioni SISTRI e l’esenzione dall’obbligo di tenuta
del registro di carico e scarico
per gli imprenditori agricoli e per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Particolare attenzione va posta agli Art;

Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Read the rest of this entry »

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DECRETO 26 maggio 2011 Proroga inizio operatività Sistri

Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti. (11A07229) (GU n. 124 del 30-5-2011 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione  delsistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 15 febbraio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:  “Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge   n.   78   del   2009   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009″»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  del  9  luglio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante  “Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art.
14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009″»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 22 dicembre  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante  l’istituzione  del sistema di controllo della tracciabilita’  dei  rifiuti»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52,   recante «Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  189  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   dell’art.   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e’ stato dato avvio al  Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e  2  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e  successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i  dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l’obbligo per i soggetti  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo  decreto  di  adempiere,  fino  al  31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli  190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art.  12,  comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire  ai  soggetti  obbligati  di  far fronte  alle  rispettive  differenziate   esigenze   di   adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalita’  del  sistema della  tracciabilita’  SISTRI,  con   tempistiche   proporzionate   e graduate;
Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine  di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti  all’osservanza  degli  obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:
Art. 1
Proroga di termini

1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come Read the rest of this entry »

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Sistri – alcune considerazioni sull’intesa pubblicata.

mag-28-2011
Rifiuti Sanitari

Dopo le polemiche dei giorni scorsi è’ stata raggiunta tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali, Confindustria e Rete Imprese, un’intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. Prendiamo atto con soddisfazione della decisione di rinviare l’entrata in vigore del Sistri. Evidentemente le preoccupazioni espresse, nei giorni scorsi hanno raggiunto l’obiettivo di ottenere un rinvio dell’entrata in vigore.

Ma come di consueto, il comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente sembra  lasciare spazio ad interpretazioni e domande che sorgono spontanee  rileggendolo, oltre alla poca chiarezza dei contenuti.

Riassumiamo in questo post alcune domande che i nostri utenti ci hanno comunicato;

  • La partenza del sistema ad oggi è fissata per legge al 1° giugno. Un comunicato sul sito vale più di una legge?
  • Ci sarà un decreto legge?
  • Dovremmo aspettare il testo di questo decreto che come al solito uscira non uscira prima della scadenza dei termini?
  • E dal 1° giugno, si continuerà “con il doppio binario” o solo con il cartaceo?
  • I contributi già versati dalle aziende che partiranno il 1 gennaio 2012, varranno forse per la prossima scadenza del contributo (30 aprile 2012)  o dovranno mettere nuovamente mano al portafoglio?
  • I Produttori che hanno 10 dipendenti nella compagine aziendale come si devonno regolare? Partenza il 01 dicembre 2011 o il 01 gennaio 2012? (nel comunicato riporta fino a 10 dipendenti e da 10 dipendenti, che a nostro avviso vuole dire la stessa medesima cosa)
  • Come funzionerà per quei produttori fino a 249 dipendenti con partenza il 1° novembre che si appoggiano a trasportatori che partono al primo di settembre?

Alcune figure professionali coinvolte nella gestione dei rifiuti non sono nemmeno menzionate nel comunicato del Ministero dell’Ambiente;

  • Gli intermediari dei rifiuti senza detenzione, che fine hanno fatto?
  • Gli Impianti di recupero dei rifiuti?  (R13 – R5?) Impianti di smaltimento e Impiannti di recupero sono forse la stessa cosa?

Come può funzionare un sistema dove alcuni dei soggetti coinvolti sono obbligati ed altri no?

Tra 3 mesi con molta probabilità ci troveremo con gli stessi problemi già riscontrati o riusciranno in soli 90 giorni a risolvere tutto quello che non hanno risolto negli ultimi 18 mesi?

Da considerare inoltre che questa partenza scaglionata metterà in difficoltà molti trasportatori, che dovranno accertarsi prima della partenza se il loro cliente rientri nella prima o seconda categoria, quindi diversificare le procedure in base alla tipologia del cliente, compilare le schede per conto terzi per tutti quei produttori che non sono obblligati al sistri fino al 1 gennaio 2012?

Cercheremo di dare risposta ai quesiti riportati, nella speranza che quanto prima un D.Lgs faccia chiarezza su questa nuova puntata del Sistri e trovi spazio per estendere l’obbligo del Sistri agli operatori esteri, nei confronti dei quali ancora non sussiste  l’obbligo di utilizzo del sistema di tracciabilità.

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Sistri è proroga – Intesa raggiunta per l’avvio.

mag-28-2011
Rifiuti Sanitari

Intesa raggiunta per l’avvio del Sistri. Si comincia il 1° settembre con le grandi imprese.

Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.
“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.

Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000)
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Comunicato del Ministero dell’Ambiente

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Sistri Interrogazione per il Ministro sull’entrata in vigore

mag-28-2011
Rifiuti Sanitari

Forse qualcosa si stà muovendo, viste le continue polemiche dopo i grossissimi problemi riscontrati dalle aziende con il Click day effettuato la  settimana scorsa.

Sindacati e associazioni di categoria, che già in precedenza avevano chiesto uno slittamento
dell’entrata in vigore, prevista per il 1° giugno, hanno inviato lettera formale al governo con lo scopo di richiedere un incontro per poter esporre le problematiche riscontrate dagli operatori con l’utilizzo del SISTRI.

Oggi 18 maggio 2011, a meno di 13 giorni dall’entrata in funzione del sistema, Il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rispondera’ ad una interrogazione sull’entrata in vigore del Sistri, Sistema di tracciabilita’ dei rifiuti speciali e pericolosi.

Vi terremo aggiornati sulle eventuali comunicazioni in merito ad una sperata e possibile proroga.

Torna a visitarci.

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SISTRI Oltre 121 mila accessi da mezzanotte alle 17

mag-28-2011
Rifiuti Sanitari

Ultimate 21 mila operazioni da parte di 65 mila imprese. Problemi per meno del 3 per cento degli utenti

Sono stati 121.991 gli accessi aSistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, dalla mezzanotte alle 17 di oggi da parte di 65.985 utenti con 21.762 operazioni di movimentazioni rifiuti effettuate con il nuovo sistema che diventerà obbligatorio da 1 giugno prossimo.

Questo il bilancio numerico del “click day”, il giorno di test del Sistri organizzato da Confindustria, Reteimprese-Italia, Lega Cooperative, Confapi e altre associazioni di categoria.

Dal punto di vista della funzionalità del sistema il Sistri ha superato la prova nonostante un picco di oltre 20 mila accessi contemporanei a metà mattinata. Tali accessi peraltro nella stragrande maggioranza non erano destinati a testare la funzionalità del sistema ma riguardavano procedure di attivazione da parte di imprese che non si erano mai connesse al Sistri. Da ciò alcuni ritardi registrati nella connessione al sistema.

Oltre ai 121 mila accessi effettuati sono stati registrati 37 mila accessi non riusciti. I mancati accessi hanno riguardato 18 mila imprese. Per 11 mila si è trattato di un rinvio in automatico per aggiornare il software, per 4367 di inserimento errato della password da parte degli utenti, per 2314 il mancato accesso è stato causato dal disallineamento dei dati delle chiavette USB agli aggiornamenti dei dati amministrativi delle imprese, problema gia noto per il quale la direzione del Sistri sta già intervenendo.

Complessivamente quindi su 83 mila aziende coinvolte i problemi hanno riguardato meno del 3% dell’utenza che ha partecipato al click day, il che può definirsi un pieno successo.

Il Click-day, è stato monitorato presso la sede del Sistri da alcuni rappresentanti  delle organizzazioni che l’avevano promosso e si è svolto sotto la vigilanza dei carabinieri dei Noe che gestiscono il sistema.

Naturalmente ogni difficoltà e denuncia di carenze tecniche, che è stata tracciata oggi e nei giorni scorsi, sarà affrontata e risolta singolarmente dai tecnici del Sistri e dai carabinieri dei Noe.Ultimate 21 mila operazioni da parte di 65 mila imprese. Problemi per meno del 3 per cento degli utenti

Fonte: www.minambiente.it

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Sistri – alcune considerazioni sull’intesa pubblicata.

mag-26-2011
Sistri

Dopo le polemiche dei giorni scorsi è’ stata raggiunta tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali, Confindustria e Rete Imprese, un’intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. Prendiamo atto con soddisfazione della decisione di rinviare l’entrata in vigore del Sistri. Evidentemente le preoccupazioni espresse, nei giorni scorsi hanno raggiunto l’obiettivo di ottenere un rinvio dell’entrata in vigore.

Ma come di consueto, il comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente sembra  lasciare spazio ad interpretazioni e domande che sorgono spontanee  rileggendolo, oltre alla poca chiarezza dei contenuti.

Riassumiamo in questo post alcune domande che i nostri utenti ci hanno comunicato;

  • La partenza del sistema ad oggi è fissata per legge al 1° giugno. Un comunicato sul sito vale più di una legge?
  • Ci sarà un decreto legge?
  • Dovremmo aspettare il testo di questo decreto che come al solito uscira non uscira prima della scadenza dei termini?
  • E dal 1° giugno, si continuerà “con il doppio binario” o solo con il cartaceo?
  • I contributi già versati dalle aziende che partiranno il 1 gennaio 2012, varranno forse per la prossima scadenza del contributo (30 aprile 2012)  o dovranno mettere nuovamente mano al portafoglio?
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Sistri è proroga – Intesa raggiunta per l’avvio.

mag-26-2011
Sistri

Intesa raggiunta per l’avvio del Sistri. Si comincia il 1° settembre con le grandi imprese.

Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.
“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.

Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000)
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Comunicato del Ministero dell’Ambiente

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Sistri Interrogazione per il Ministro sull’entrata in vigore

mag-18-2011
Sistri

Forse qualcosa si stà muovendo, viste le continue polemiche dopo i grossissimi problemi riscontrati dalle aziende con il Click day effettuato la  settimana scorsa.

Sindacati e associazioni di categoria, che già in precedenza avevano chiesto uno slittamento
dell’entrata in vigore, prevista per il 1° giugno, hanno inviato lettera formale al governo con lo scopo di richiedere un incontro per poter esporre le problematiche riscontrate dagli operatori con l’utilizzo del SISTRI.

Oggi 18 maggio 2011, a meno di 13 giorni dall’entrata in funzione del sistema, Il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rispondera’ ad una interrogazione sull’entrata in vigore del Sistri, Sistema di tracciabilita’ dei rifiuti speciali e pericolosi.

Vi terremo aggiornati sulle eventuali comunicazioni in merito ad una sperata e possibile proroga.

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La gestione delle terre e rocce da scavo norme e procedure per il loro riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )

Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni

1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186

Qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni sopra riportate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08
Art. 183 – Definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte IV del decreto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma 1) lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. Siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione, 2. Il loro impiego è certo, integrale e diretto in un ciclo preventivamente individuato e definito, 3. Soddisfano requisiti idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto a cui sono destinati ad essere utilizzati, 4. Non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti sopra citati, ma posseggano tali requisiti fin dalla fase di produzione, 5. Abbiano un valore economico di mercato.

Art. 184 – Classificazione

1) Rifiuti: i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi
2) Sono rifiuti speciali: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186

Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto

Requisiti
1. Impiego diretto: Siano impiegate direttamente in opere o interventi preventivamente individuati
2. Utilizzo certo e integrale: Sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo
3. Assenza di trattamento o trasformazioni: Il riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per sito dove sono destinate ad essere utilizzate.
4. Tutela Ambientale: Sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.
5. Provenienza: Accertamento preventico che le terre e rocce non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. L’impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e l’ambiente.
6. Caratteristiche chimiche e chimico fisiche: assenza di rischi per la salute, qualità delle matrici ambientali e rispetto delle norme assenza di contaminazione, con
riferimento alla destinazione d’uso, e compatibilità con il sito di destinazione.
7. Dimostrazione dell’utilizzo di destinazione: Certezza del loro integrale riutilizzo sia dimostrata (Tracciabilità).

Procedura per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Individuazione intervento di riutilizzo,
Caratterizzazione del sito di scavo,
Valutazione dell’effettiva possibilità di utilizzazione nel sito di destinazione.

Se positiva: Redazione progetto di utilizzo, Presentazione progetto di utilizzo, Valutazioni e verifiche dell’Autorità competente, Svincolo delle terre e rocce dal regime rifiuti, Esecuzione progetto, Dichiarazione e dimostrazione utilizzo.

Se negativa: Le terre e rocce da scavo sono gestite come rifiuti.

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