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Commercio ambulante e Trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi.

Il nuovo anno vede la novità del c.d. Collegato Ambientale, di recente entrato in vigore.

Le novità della legge sono diverse, per cui si procederà ad una disamina nel corso delle varie newsletter.

Di rilievo l’art. 30 «Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi», che va ad aggiungere, all’art. 188 del TUA, un nuovo comma 1 bis:

“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”.

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