Disciplina sanzionatoria rifiuti.

Ma davvero … basta leggerla ?

Discussione fra addetti ai lavori, mentre il Legislatore … resta a guardare: ancora sull’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

(*) di SILVANO DI ROSA – Consulente Legale Ambientale

Due recentissimi contributi di esperti in materia di rifiuti destano nuovamente il nostro interesse verso la relativa «disciplina sanzionatoria», ma, nonostante la ricca – e in certi punti assolutamente condivisibile – riflessione che, con tali lavori, viene prospettata, non veniamo indotti a poter aderire certi presupposti su cui si fondano alcune conclusioni di tali autori, verso le quali continuiamo a non poter convergere. Non escludiamo che – a chi scrive – stia sfuggendo qualcosa, forse … a tutti, ma, soprattutto, al legislatore.
Come poter non condividere (!!) l’asserto introduttivo con cui si apre il secondo dei lavori sopra richiamati: « Il problema è grave e non di poco conto.
E riguarda l’esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall’altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato… Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo.» Non solo deve considerarsi grave e vero, ma riguardante pure il trasporto dei rifiuti speciali (se solo si è dei soggetti diversi da coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI), oltre che

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GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI: RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI

La Sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2013 n. 29727 ha posto nuovamente l’accento sulla responsabilità dei produttori di rifiuti nell’ambito delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti dei soggetti trasportatori e impianti di destino. E’ infatti stata confermata la condanna per quattro imprese che hanno affidato i rifiuti da esse prodotti a un impianto che non era autorizzato al ricevimento degli stessi, senza avere cura di verificare accuratamente le autorizzazioni all’esercizio.

La Sentenza richiama il principio secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.”.

In pratica e molto semplicemente, quando un Produttore decide di avviare a recupero o smaltimento i propri rifiuti, deve obbligatoriamente acquisire e verificare i titoli autorizzativi di trasportatore e impianto: il controllo prevede la verifica che tali soggetti siano in grado di gestire la specifica tipologia di rifiuto prodotta, considerando che, come recita la

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Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 aprile 2006, n. 88 – Supplemento Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, anche noto come “Codice dell’ambiente”, prevede che ciascun soggetto obbligato garantisca e assicuri una corretta, attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tanto più se pericolosi.

Nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), sono riportate le sanzioni previste a carico delle Organizzazioni che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione, che dovrebbero a breve essere sostituiti – per i rifiuti pericolosi – con l’inizio dell’operatività del Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 di recente previsto per il 1 ottobre 2013 (cfr. D.M. 20/03/2013).

In particolare, l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all’articolo 190 (Registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € (diconsi duemilaseicento euro) a 15.500 € (diconsi quindicimilacinquecento euro). Il Legislatore precisa, relativamente alle sanzioni comminabili in caso di

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Registri di carico e scarico dei rifiuti e SISTRI

La Normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti è in continua, anzi in perenne evoluzione.

Il SISTRI è un gatto a sette vite: nasce, si dà per malato e poi muore, ma come la fenice risorge dalle sue ceneri e, al momento, non è dato sapere se saprà davvero volare o quanto meno camminare!
Ad ogni modo, sino a che non verrà chiarito se il sistema per la tracciabilità dei rifiuti funzionerà, è fatto obbligo per molti soggetti, continuare a compilare registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’ultima delle quali è stata inserita dal D.Lgs. 07/07/2011, n. 121 con decorrenza dal 16/08/2011.
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 190, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) (leggi: le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti) e di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. b) (leggi: gli enti e le imprese che raccolgono e

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