Il 13 Giugno 2013 segna la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA”, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 5/2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012.
Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale AIA. Fino ad oggi infatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo svolgimento dell’attività con conseguenti effetti sui costi di gestione. Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale.
L’AUA sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013):
1. SCARICHI
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. ACQUE REFLUE
Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle
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