TARI (Nuova Tassa sui Rifiuti): Novità e Conferme

L’ormai ben nota tassa sui rifiuti (TARI) è una delle tre componenti della nuova imposta unica comunale (IUC), introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge di stabilità 2014). La TARI si compone, come la predecessora tassa sui rifiuti e servizi indivisibili TARES, in una quota fissa e in una quota variabile e viene calcolata in base ai metri quadrati dell’immobile o delle aree scoperte e alle aliquote TARI. Le aliquote variano in dipendenza dal numero dei componenti il nucleo famigliare nel caso delle utenze domestiche e a seconda dell’attività per quanto riguarda le utenze non domestiche.

SOGGETTI OBBLIGATI

La TARI copre i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

ESCLUSIONI

Non sono interessate dalla tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali (giardini condominiali, cortili, ecc.) a locali imponibili e le aree comuni condominiali, non occupate in via esclusiva (es. scale, tetti, parcheggi, ecc.). La TARI è inoltre dovuta solo dal possessore dei locali, nel caso di detenzione temporanea inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

RSAU e RS

La conversione in legge del Dl 6 marzo 2014, n.16 (con Legge 2 maggio 2014, n. 68 (06/05/2014))  ha apportato importanti modifiche per quanto concerne la tassa sui rifiuti (TARI). Di fatto, i Comuni hanno riacquistato il potere di decidere, tramite proprio regolamento, le riduzioni della quota variabile della tariffa, in modo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore di rifiuti dimostri di avviare a riciclo. Quest’ultimo provvedimento ribalta quindi il Dl 6 marzo 2014, n.16 che, eliminando parte del comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, aveva tolto al Comune qualsiasi potere decisionale in merito all’introduzione e alla percentuale di riduzione della tassa. Di seguito si riporta l’attuale dicitura del comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 dopo le ultime modifiche apportate dalla conversione in legge del Dl 6 marzo 2014, n.16:

“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Quest’ultima versione del comma 649 precisa inoltre che spetta al Comune individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Si sottolinea inoltre che in caso di conferimento, al servizio pubblico di raccolta, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in assenza di convenzione col Comune o l’ente gestore, le sanzioni che si applicano sono quelle previste dall’ articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di enti o imprese). Rimane anche invariato il primo periodo del comma 649 in cui si chiarisce che le superfici dove vengono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori) non saranno assoggettabili alla Tari, a patto che si dimostri l’avvenuto trattamento dei rifiuti stessi.

Per non dare adito a dubbi o interpretazioni quest’ultimo provvedimento di conversione in legge del Dl 6 marzo 2014, n.16 ha abrogato anche il comma 661 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, il quale escludeva dalla TARI i RSAU delle imprese avviati al recupero. Si andrà così a penalizzare e a aggravare i costi di molte aziende che già smaltiscono i propri RS e RSAU al di fuori del servizio comunale.

La mancata inclusione dei RSAU ai commi 641 e 642 della legge 147/2013, riguardanti il presupposto per l’applicazione della TARI, potrebbe comunque far nascere non pochi contenziosi e richieste di esenzione dalla tassa.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

E’ inoltre compito del Comune prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) “abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo”.

Il Comune può inoltre deliberare, con proprio regolamento, anche ulteriori riduzioni ed esenzioni in altri casi non previsti dalle precedenti lettere. La copertura di queste disposizioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. In quest’ultimo provvedimento di conversione in legge del Dl 6 marzo 2014, n.16 è stato quindi tolto il vincolo per cui le autorizzazioni di spesa non potevano superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TASSA

Le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti faranno fede per l’applicazione della TARI.

Per quanto riguarda le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il Comune potrà decidere che la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all’80 percento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Fino all’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI sarà costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesti l’avvenuta e completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge di stabilità 2014 (allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, allo scopo di determinare la superficie assoggettabile alla Tari pari all’80% di quella catastale).

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI sarà quella calpestabile.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

I Comuni potranno commisurare, con proprio regolamento, la tariffa TARI alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie.

CODICI TRIBUTO TARI

L’Agenzia delle entrate ha definito inoltre i codici tributo per consentire, attraverso il modello F24,  il pagamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui, rispettivamente, ai commi 639 e 668 della legge di stabilità 2014 (Risoluzione Agenzia delle entrate 24 aprile 2014, n. 45/E e n.47/E)

Clicca qui per consultare la Risoluzione Agenzia delle entrate 24 aprile 2014, n. 45/E

Clicca qui per consultare la Risoluzione Agenzia delle entrate 24 aprile 2014, n. 47/E

Clicca qui per consultare la Legge 27 dicembre 2013 n.147

Clicca qui per consultare la Legge 2 maggio 2014 n.68

Clicca qui per consultare il Decreto legge 6 marzo 2014, n.16

Autore: Dott. Luca Geranio – Ecomania Servizi srl

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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