VIA negativa: l’Amministrazione deve comunque istruire la domanda di AIA?

L’art. 10 del TUA detta una norma di coordinamento nell’ipotesi in cui il progetto ricada sia sotto l’ambito della VIA che dall’AIA. In questa sede è sufficiente rilevare che il provvedimento di VIA “fa luogo” del provvedimento di AIA, in genere, per i provvedimenti di competenza statale.

Le Regioni, per i progetti di loro competenza, assicurano modalità di coordinamento con la possibilità di prevedere che “provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.

Ora il punto non è cosa succede se il parere di VIA sia positivo per l’istante, giacché in tal caso si prosegue o meno con la richiesta di AIA, a seconda che il primo faccia luogo oppure no.
Ed infatti la questione concerne piuttosto il caso in cui la VIA sia negativa: l’istante può chiedere e sperare nell’AIA?

Il Consiglio di Stato, nella sentenza annotata, accenna anzitutto alle differenze tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, evidenziando che mentre la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare), la seconda  è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.

Orbene, ciò posto, se la VIA è negativa “sarebbe contrario ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, ed in specie ai corollari di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, imporre che anche in tali casi l’amministrazione competente debba procedere alla necessaria attività istruttoria e concludere il procedimento relativo all’autorizzazione integrata ambientale, essendone certo il diniego di rilascio”. Consiglio di Stato, sentenza del 2.10.2014

Salvatore Casarrubia – Avvocato
info@cs-legal.it

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *