1.In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis D.Lv 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA.
2.Il secondo comma dell’art. 257 TUA prevede una circostanza aggravante e non già un'ipotesi autonoma di reato. La natura pericolosa delle sostanze produce, infatti, unicamente l’aggravamento del reato del comma I dell’art. 257 TUA senza incidere sulla esistenza dello stesso. Da qui la conseguenza che l’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.
3.Ai decreti legislativi di cui alla Legge delega 308 4 era tra l’altro attribuita anche la potestà di integrare il sistema sanzionatorio penale pur senza alterare i limiti di pena previsti in precedenza, purché giustificata dalla necessità di garantire una più efficace tutela ambientale. Non sembra esporsi pertanto, in via di principio a specifici rilievi di costituzionalità – sotto il profilo dell’eccesso di delega – il sistema delineato dagli artt. 242 e 257 TUA che, attraverso la sanzione penale, per un verso persegue l’obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente le autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito e dall’altro si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
4.Ai sensi dell’art. 250 DLvo 152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono comunque realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente o dagli altri enti indicati dalla stessa disposizione. E dunque, poiché l’omessa comunicazione non pregiudica in realtà l’adozione del progetto di bonifica si deve necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque attivata la procedura per il progetto di bonifica.
5.L’interpretazione della norma penale deve necessariamente farsi carico anche del rispetto dei principi fondamentali in tema di responsabilità penale e, pertanto, non sembrano condivisibili scelte ermeneutiche che facciano gravare sull’imputato inadempienze o ritardi delle amministrazioni competenti per la procedura di bonifica non ascrivibili ad alcun titolo anche a quest’ultimo. Anche per tale ragione, pertanto, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte in altra occasione in cui si è ritenuto che la permanenza del reato inizi a decorrere dall’evento inquinamento e l’osservanza delle disposizioni del progetto di bonifica sia apprezzabile come causa di non punibilità di fatto rilevante solo se la procedura amministrativa si esaurisca comunque prima della conclusione del giudizio penale.
Cass. Sez. III n. 22006 del 9 giugno 2010 (Ud. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. WWF Italia ed altri
Mese: giugno 2010
Dal 18 giugno la raccolta degli elettrodomestici usati alla prova dell’“uno contro uno”
Negozianti e gestori di siti web hanno tempo fino al 18 giugno per adeguarsi al decreto ministeriale sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento gratuito di un vecchio apparecchio elettronico in seguito all’acquisto di uno nuovo, il cosiddetto “uno contro uno”, sarà infatti operativo a partire da quella data.
Questo, in sintesi, il contenuto di un messaggio che il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha inviato alla tavola rotonda, sulle direttive dell’Europa in materia di rifiuti elettronici, organizzata da Ecolamp (Consorzio per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione) nei giorni scorsi a Roma.
A proposito dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee), spiega Prestigiacomo, “con questo provvedimento – riferendosi al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 maggio – che sarà operativo il 18 giugno, è stato compiuto un passo verso il pieno recepimento della normativa comunitaria e nazionale in materia di raee, salvaguardando così l’ambiente e agevolando i cittadini e i soggetti interessati”, dai rivenditori ai manutentori agli installatori autorizzati. Inoltre, con il decreto in questione, sarà possibile “incrementare in maniera sensibile la raccolta di rifiuti, evitando la loro dispersione nell’ambiente naturale e, nel contempo, faciliterà il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero stabiliti dalle norme europee e nazionali”. Proprio il ministero dell’Ambiente, osserva Prestigiacomo, sta conducendo “una vigilanza assidua sul corretto smaltimento dei Raee e si sta adoperando per incrementare le percentuali di raccolta e recupero”: basti pensare che nel 2009 ne sono state dismesse oltre 190mila tonnellate.
Sacchetti di carta – Comieco fa il punto: aumenta la vendita nel 2009
Rinnovabili, riciclabili, biodegradabili e compostabili, i sacchetti di carta stanno entrando nel vissuto quotidiano degli italiani. A otto mesi dalla messa al bando degli inquinanti shopper di plastica – che saranno vietati a partire da gennaio 2011 – Comieco fa il punto. Secondo i dati forniti al consorzio dal gruppo Shopping bags, che opera in seno ad Assografici, nel 2009 il settore ha conosciuto per l’Italia una crescita del fatturato pari al 3,8% e un incremento dei volumi di vendita del 5,6%.
“Tra i fattori chiave del successo degli shopping bag di carta c’è sicuramente la loro completa ecocompatibilità e l’aspetto estetico. Senza dimenticare, ovviamente, la biodegradabilità e la compostabilità – afferma Comieco in una nota -. Ad esempio, la conferma scientifica della piena compostabilità della carta ha aperto nuove possibilità di miglioramento del riciclo: oggi qualsiasi tipo di imballaggio a base cellulosica, ha cittadinanza nei cassonetti urbani utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti: se pulito con la carta, se sporco di cibo con l’umido”.
Nel 2009 recuperato il 56,1% degli imballaggi in alluminio
A più di dieci anni dalla nascita del sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio Cial, consorzio nazionale per il riciclo e il recupero dell’alluminio, consolida il trend di crescita delle quantità raccolte e riciclate: a fine 2009 la quota di recupero di imballaggi di alluminio è pari al 56,1% dell’immesso sul mercato. Tradotta in cifre assolute, questa percentuale equivale a 34.800 tonnellate di materiale recuperato, 31.200 delle quali riciclate. Il riciclo degli imballaggi in alluminio è dunque pari al 50,3%, in linea con gli obiettivi comunitari Ue. Sono state evitate emissioni serra per 272mila tonnellate di CO2, e risparmiata energia pari a 117mila tep (tonnellate equivalenti petrolio).
Ad oggi, Cial ha favorito l’attivazione della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in oltre 5.500 Comuni italiani (il 70% dei Comuni italiani) e la partecipazione di 44 milioni di cittadini (il 75% della popolazione).
Risultati positivi, fanno sapere da Cial, ottenuti anche grazie alla collaborazione con una rete di 328 operatori convenzionati, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, è stata consolidata la collaborazione con 21 fonderie di alluminio, ovvero il 100% della capacità produttiva di riciclo italiana. Oggi il nostro Paese detiene dunque la leadership in Europa, insieme alla Germania, nell’industria del riciclo dell’alluminio. A livello mondiale, questo primato ci pone al 3° posto dopo Stati Uniti e Giappone.