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Consulente ADR o non Consulente ADR: lo strano caso delle esenzioni parziali e totali

Recentemente ho rinnovato l’esame di consulente ADR (novembre 2016) e durante il ripasso generale mi sono reso conto di una possibile incongruenza nei quiz ministeriali.

Mi riferisco ai quiz che riguardano l’esenzione dalla nomina del consulente ADR secondo le esenzioni 1.1.3.6 ADR (quantità massima per unità di trasporto), del capitolo 3.4 ADR (quantità limitate) e del capitolo 3.5 ADR (quantità esenti).

In particolare i quiz analizzati nella prima parte del 2016 prevedevano l’esonero dalla nomina del consulente ADR per i regimi di trasporto secondo 1.1.3.6, 3.4 e 3.5, in virtù di quanto prescritto dal D. Lgs. 40/2000.

Scenario diverso per i quiz stampati prima dell’esame (diciamo, settembre-ottobre 2016) per i quali si deduce come tali esenzioni non fossero più valide.

Ora, data l’importante ricaduta che una azienda potrebbe avere in base a queste informazioni, mi sono documentato e ho cercato di riordinare le idee.

L’esenzione dalla nomina di consulente ADR è prevista dall’accordo ADR al punto 1.8.3.2, per il quale “le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4, come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 […]” (ADR 2017).

La definizione in maniera precisa delle disposizioni per queste esenzioni erano riportate nel vecchio D. Lgs. 40/2000 e nel D.M. 4 luglio 2000 n. 90/T.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 35/2010 (che abroga il D. Lgs. 40/2000) l’articolo 11, comma 4 ci dice che “con provvedimento dell’amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l’attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’ADR, del RID e dell’ADN.”

Ad oggi non sono stati individuati i criteri normativi per permettere alle aziende di avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente, per cui sembra evidente che tutte le imprese la cui attività ricade nelle esenzioni 1.1.3.6 e del capitolo 3.4 devono nominare il consulente ADR. Caso diverso per le merci trasportate secondo le modalità del capitolo 3.5 ADR (quantità esenti) per le quali tale regime normativo non riferisce alle disposizioni 1.8.3 e quindi non è prevista la nomina del consulente ADR.

Chi lavora nel settore delle merci pericolose sa che nella realtà quotidiana, molte aziende che si avvalgono delle disposizioni 1.1.3.6 e del capitolo 3.4 non nominano il consulente ADR in virtù di quanto riportato nel D. Lgs 40/2000 (abrogato).

Questo comportamento potrebbe essere giustificato richiamando l’articolo 14 del D. Lgs. 35/2010, per il quale la dicitura“per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto”, riferisce all’abrogazione del D. Lgs. 40/2000.

Da quanto analizzato è evidente come gli organi competenti non abbiano, ad oggi, comunicato le specifiche per potersi avvalere delle esenzioni 1.1.3.6 e del capitolo 3.4.

Ciò comporterebbe la necessità da parte delle aziende che trasportano merci secondo le esenzioni discusse, di nominare un consulente ADR.

E qui apro la discussione…

Sentiti libero di commentare il post: in questo modo potremmo generare un dibattito costruttivo e di confronto su questo tema.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

5 thoughts on “Consulente ADR o non Consulente ADR: lo strano caso delle esenzioni parziali e totali

  1. Buongiorno Filippo,
    l’ADR al punto 1.1.5 specifica che in caso di conflitto tra normenazionali e disposizioni ADR prevalgano sempre le disposizioni ADR.
    Personalmente quindi applicherei quanto richiesto da 1.8.3.2 .
    Come esperienza personale cerco sempre comunque di consigliare alle aziende che eseguono esclusivamente trasporti in ADR secondo 1.1.3.6 di eseguire dei corsi almeno biennali di formazione degli operatori.
    Buon lavoro

  2. l’art. 11 comma 14 del D.lgs 35/2010 dice che
    “Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni
    attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni
    del presente decreto.”
    Questo forse può significare che sono ancora valide le esclusioni dettate del DM 04 luglio 2000 e relative circolari ?
    Speriamo !!

  3. A mio avviso, come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.Lgs 35/2010, sono abrogate le disposizioni del D.Lgs 40/2000 e norme attuative, contrarie o incompatibili con il D.Lgs 35/2010, pertanto, in attesa dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 11, comma 4, in merito alla esenzione dalla nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose, restano in vigore del disposizioni dettate dal D.Lgs 40/2000 e circolari ministeriali attuative.

    Luca D’Alessandris

  4. Buongiorno,

    Ringrazio tutti voi per i vostri commenti. Concordo con tutte le vostre condivisioni. La mia voleva essere una provocazione derivata dai quiz ministeriali, per generare un confronto. Ora, non credo proprio che un quiz cambi lo scenario, ad ogni modo manca da parte degli organi competenti, la comunicazione delle specifiche per le esenzioni in oggetto.

  5. Concordo anche io.
    La chiave di lettura corretta, mi sembra quella che fa riferimento all’art. 11, comma 14, D.Lgs 35/2010
    Un classico stile italiano di redazione delle norme giuridiche…
    Ad ogni modo, al di là del mero dettato normativo, cerco personalmente di far ragionare l’imprenditore sulla bontà dell’operazione di nominare un DGSA anche se si opera in regime di esenzione! Mi sembra questo l’aspetto più importante che poi si raccorda con gli aspetti formativi.
    Buona serata a tutti.

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