Sistri si parte il 9 febbraio

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 138 del 13 agosto 2011.
Legge n. 148 del 14 settembre 2011, entra in vigore il 17 settembre:

La manovra bis ha ufficialmente messo il punto sulla situazione, per quanti credevano che il Sistri fosse ormai cosa dimenticata.
Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti, doveva entrare in vigore nell’ormai lontano 14 gennaio 2010 con l’inizio dell’operatività fissata al 13 luglio dello stesso anno. Da allora, innumerevoli proroghe lo hanno fatto slittare sino al 9 febbraio 2012, mentre ad oggi, la commisione Ecomafie (Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli illeciti commessi nel ciclo  dei rifiuti) apre un’inchiesta che vuole far luce proprio sulle proroghe fatte fin dalla sua entrata e sul motivo del segreto di stato sulle procedure di assegnazione dell`appalto.

Mancano meno di 5 mesi.

La manovra ferragostiana lo aveva abrogato, tutte le aziende coinvolte, e le associazioni di categoria hanno annunciato ricorsi e cosi con la manovra  di settembre il Sistri è stato ripristinato!

Il Sistri diventerà operativo il 9 febbraio 2012 per tutte le imprese interessate, ad eccezione dei produttori di rifiuti speciali che hanno fino a  10 dipendenti. Per questi ultimi, la data di avvio non sarà antecedente al 1° giugno 2012.

Cosa cambia?

Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della manovra, dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità  ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Nel testo della manovra è previsto per il Sistri un periodo di prova (da chiudere entro il 15 dicembre 2011) che servirà per valutare, in collaborazione  con le principali associazioni di categoria, le componenti hardware e software del sistema informatico, allo scopo di introdurre semplificazioni.
Il Ministero dell’Ambiente dovrà altresì definire la pericolosità di specifiche tipologie di rifiuti alle quali non applicare le procedure del Sistri, ma bensì  le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Ottima nota dalla Camera dei Deputati che approva un ordine del giorno il quale impegna il Governo ad estendere l’obbligo del Sistri anche ai veicoli con  targa straniera che effettuano trasporti di rifiuti sul territorio italiano. L’estensione dell’obbligo del Sistri anche agli autotrasportatori stranieri  si rende assolutamente necessario per evitare la concorrenza sleale, dato che allo stato attuale gli stessi non subiscono i costi del sistema di tracciamento dei rifiuti.

Stralcio LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (11G0190) (GU n. 216 del 16-9-2011 )

All’articolo 6:
al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attivita’ liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» e’ inserita la seguente: «esclusivamente»; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita’ del Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), nonche’ l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu’ semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della piu’ ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita’ del SISTRI e’ il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita’ e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticita’ ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita’ gia’ previste per le associazioni di categoria»;

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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