Problematiche relative all’istituzione del SISTRI

In risposta all’interrogazione riguardante le problematiche relative all’istituzione del SISTRI si rappresenta quanto segue.

I tempi messi a disposizione per i soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sono stati ritenuti sufficienti al completamento delle operazioni di iscrizione e di distribuzione dei dispositivi elettronici.

Infatti, dopo un prevedibile primo impatto di confusione e di incertezze, gli operatori, anche a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2010 che ha prorogato di 30 giorni le scadenze previste, hanno conosciuto le modalità operative del nuovo sistema ed il primo gruppo di soggetti ha aderito, entro il termine del 30 marzo, al SISTRI.

Le adesioni sono state oltre 90.000, un numero, questo, superiore alle aspettative, testimonianza della non complessità delle procedure di iscrizione, trattandosi soltanto della presentazione di un modulo di iscrizione per via informatica, via fax o via telefonica, senza alcun cospicuo elenco di documenti da allegare.

A questa prima fase seguirà quella più delicata della distribuzione dei dispositivi elettronici che dovrebbe concludersi in 90 giorni. Il Ministero monitorerà con attenzione le procedure di distribuzione a livello territoriale ai fini del rispetto delle scadenze previste alla piena operatività del sistema.

La messa a disposizione della tecnologia non comporta costi aggiuntivi per gli operatori, ad esclusione delle imprese di trasporto che dovranno farsi carico dei costi per l’installazione di black box sugli automezzi presso le officine autorizzate e per l’acquisto di una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico. Il costo dei dispositivi elettronici, come quello relativo ai servizi di registrazione, manutenzione ed assistenza, è, infatti, compreso nei contributi da versare.

La confusione interpretativa non è connessa alle procedure di iscrizione che, come sopra anticipato, è in realtà molto semplice, ma alla complessità del contesto in cui il SISTRI è venuto a collocarsi: complessità della filiera dei rifiuti, complessità dei soggetti chiamati ad aderire al nuovo sistema, complessità delle fattispecie da prendere in considerazione, complessità del quadro giuridico.

Il SISTRI non ha modificato le regole esistenti. Sono state modificate soltanto le modalità attraverso cui vengono comunicati i dati relativi alla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti.

Vista la complessità del quadro di riferimento, il Ministero ha seguito, sin dalla fase di progettazione e preparazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, una precisa metodologia di lavoro con il coinvolgimento, sul piano formale ed informale, delle principali organizzazioni imprenditoriali che hanno condiviso finalità e piano di azione, non nascondendo comunque le difficoltà operative che si sarebbero potute verificare soprattutto da parte delle imprese più piccole, e richiedendo al riguardo massima attenzione, esigenza questa che il Ministero sta cercando di assicurare. È prossimo, a quest’ultimo riguardo, con l’acquisizione delle ultime designazioni, l’avvio del previsto Comitato di vigilanza e controllo, stabilito dall’art. 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che, vista la sua composizione con un’ampia maggioranza di rappresentanti del mondo produttivo, costituirà il punto di collegamento tra mercato ed istituzioni relativamente al funzionamento del SISTRI.

Riguardo ai principali nodi segnalati, punto per punto, si osserva quanto segue:

Regime sanzionatorio: farà parte del decreto di recepimento della direttiva 28/2008/CE in materia di rifiuti, di prossima presentazione al Parlamento per l’acquisizione dei prescritti pareri. Sarà pressoché identico all’attuale regime previsto per il sistema di documentazione cartacea.

Mancata indicazione norme da abrogare: si è preferito non utilizzare l’opportunità offerta dall’art. 14-bis della legge n. 102 del 2009, in ordine all’adozione dei regolamenti volti all’abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, in quanto il SISTRI non ha annullato le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in campo ambientale da parte degli operatori, continuando queste ultime a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina del SISTRI.

Per apportare le necessarie modifiche al quadro normativo vigente si è preferito utilizzare lo strumento del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui rifiuti, ritenendolo più adeguato ad inserire il SISTRI nell’ambito del nuovo disegno di adeguamento della normativa nazionale ai principi guida ed alle regole definite a livello europeo in materia di rifiuti.

Omessa notifica in sede UE: in merito alla mancata notifica del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 alla Commissione europea si rileva che la notifica non è richiesta in base alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla successiva direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, contenuta nel regolamento n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Questo regolamento non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un appropriato sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all’interno della loro giurisdizione, ma anche l’obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza a tali obblighi di notifica, con riferimento specifico alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica.

Si sottolinea, peraltro, che l’istituzione del SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti orientamenti legislativi comunitari, ivi compresa le recente direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di prossimo recepimento nell’ordinamento nazionale, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla loro produzione alla destinazione finale.

Per completezza di analisi si evidenzia che le due direttive comunitarie 98/34/CE e 98/48/CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche norme tecniche di prodotti o altri requisiti o regole relativi ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore.

È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed il successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010 sul SISTRI non contengono previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento.

Trasporto transfrontaliero: i decreti attuativi del SISTRI trovano applicazione anche per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero. In particolare si fa rinvio a quanto stabilito al punto 9 dell’art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. L’argomento sarà inoltre affrontato nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria sui rifiuti.

Compatibilità tra SISTRI e normativa trasporto merci pericolose: la compatibilità del decreto SISTRI con la recente normativa relativa al trasporto di merci pericolose è attualmente oggetto di riflessione ed approfondimento da parte del Ministero.

Costi di impianto e di tenuta del SISTRI: detti costi sono stati valutati sin dalla fase iniziale di progettazione dell’iniziativa. I costi dell’operazione sono coperti dai 5 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 (che, come noto, all’art 1, comma 1116, ha stabilito la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in funzione della sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e dall’ammontate complessivo dei contributi gravanti sui soggetti obbligati, in coerenza con il vincolo di bilancio posto all’attuazione del SISTRI. Le stime effettuate sono state fatte in base agli ultimi dati disponibili relativi alla presentazione del MUD nel 2006. Sulla base dei risultati derivanti dalla fase di iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI potranno essere rivisti ed aggiornati i livelli dei contributi versati dagli operatori i corso del prossimo armo. Particolare attenzione verrà riservata, nell’occasione, alle piccole imprese.

Con riferimento alle interrogazioni poste, si fa presente che:

la proroga dei termini di iscrizione al SISTRI è già avvenuta con decreto ministeriale 15 febbraio 2010. Visti i risultati raggiunti, non si ritiene opportuno prevedere una ulteriore proroga delle scadenze previste.

Il coordinamento tra ordinamento nazionale e comunitario avverrà con il recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti. Il relativo provvedimento, come sopra anticipato, attualmente alla fase del concerto ministeriale, sarà presentato al Parlamento quanto prima.

Riguardo alla gradualità applicativa del SISTRI, già il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ha accolto detto principio prevedendo una scadenza diversa per le fasi di iscrizione e di avvio per due gruppi di operatori identificati ad aderire al nuovo sistema e già il sistema stesso ha stabilito norme di semplificazione per le imprese più piccole e costi più bassi di iscrizione al SISTRI.

Visto che il sistema è appena partito e, come tutte le iniziative progettuali, va seguito e monitorato con attenzione al fine di cogliere le difficoltà e le esigenze che si presenteranno sul piano applicativo, è preciso obiettivo dell’amministrazione adottare tutte quelle misure in grado di implementare e migliorare il sistema, a vantaggio degli operatori, in particolare delle piccole imprese, e della funzionalità del sistema stesso. Si lascia, in ogni caso, alla valutazione del Parlamento, la previsione di misure di deducibilità fiscale degli oneri connessi all’iscrizione al SISTRI.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e della tutela del territorio e del mare

MENIA

(26 aprile 2010)

Fonte: http://www.senato.it

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