ADR 2019

Cosa ho trovato interessante nei draft ADR 2019

A giugno 2018 sono stati pubblicati sul sito dell’UNECE, gli emendamenti in bozza che, se approvati, modificheranno dal 1° gennaio 2019 l’accordo ADR.

Oltre all’inserimento di nuovi numeri ONU e quindi merci assoggettabili alle prescrizioni dell’Accordo ADR e le consuete modifiche per l’aggiornamento al progresso tecnico, le tre novità che ho trovato più interessanti e che verosimilmente troveremo nel prossimo ADR 2019 sono:

  1. Viene specificato l’obbligo da parte dello speditore di nominare il consulente ADR. Questo atto, per certi versi scontato, dovrebbe garantire maggiore presa di coscienza da parte di chi, fino ad oggi, si riteneva “escluso dall’ADR” perché non coinvolto in operazioni di carico, scarico ed imballaggio;
  2. Aggiornamento dei criteri di classificazione della classe 8 (materie corrosive). Fino ad oggi, la classificazione e l’assegnazione del gruppo di imballaggio per le miscele avveniva come risultato di test per la verifica degli effetti della miscela sui tessuti cutanei, oppure sulla velocità di corrosione su determinate superfici metalliche, richiedendo. Il nuovo ADR introduce due diversi approcci di classificazione, uno basato sui principi ponte e uno basato sulla classificazione delle sostanze. Questi due metodi si applicano quindi quando i test sulle miscele non sono disponibili ma devono seguire un percorso logico ben definito. Attenzione che per quanto i nuovi criteri richiamino le modalità del Regolamento CLP, essi non coincidono completamente con il Regolamento CLP stesso.
  3. Aggiunta della sottosezione relativa alle disposizioni speciali applicabili al trasporto delle sostanze autoreattive (classe 4.1), perossidi organici (classe 5.2) e altre sostanze che sono soggette a controllo della temperatura. Presente nel capitolo 7.1, questa sottosezione a mio avviso copre una mancanza operativa e procedurale per questa serie di particolari merci pericolose.

Per la lettura delle bozze, rimando al sito istituzionale.

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UNI EN 12972

Uscita la nuova norma UNI EN 12972:2018

E’ stata pubblicata la norma UNI EN 12972:2018 che sostituisce la versione 2015.

Come riportato dal sommario presente sul sito dell’UNI, la norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l’approvazione di tipo, l’ispezione iniziale, l’ispezione periodica, il controllo intermedio e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.

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Linee guida generali per la comunicazione delle informazioni a valle

  • Sono inclusi solo gli usi identificati pertinenti. Per esempio, usi quali la formulazione presso il proprio sito e l’uso da parte di consumatori non sono pertinenti se rifornite esclusivamente utilizzatori finali industriali/professionali.
  • Sono inclusi solo gli scenari d’esposizione pertinenti per la miscela. Se trasmettete scenari d’esposizione ricevuti dal vostro fornitore, può non essere necessario allegare scenari d’esposizione per ogni sostanza registrata presente nella miscela, ma solo per quelle sostanze necessarie a indicare le condizioni d’uso sicuro. Tuttavia i destinatari che sono anche responsabili della formulazione possono preferire ricevere tutti gli scenari d’esposizione.
  • Le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi sono adeguate e commisurate al rischio. Le condizioni d’uso devono essere consone alla miscela, agli usi e al settore/gruppo di utilizzatori. Queste devono offrire adeguata protezione senza risultare eccessivamente protettive.
  • Le informazioni importanti sono semplici da recuperare e comprendere. Includere elementi strutturali quali una tabella dei contenuti per facilitare il recupero delle informazioni. Evitare un sovraccarico di informazioni in quanto ciò potrebbe rendere difficile il reperimento delle informazioni essenziali. Includere informazioni sulla stima dell’esposizione e sulla messa in scala se pertinente per i destinatari (generalmente anche per i responsabili della formulazione).
  • Metodi standardizzati e descrittori sono utilizzati nel limite del possibile. Bisognerebbe avvalersi di descrizioni chiare e termini facilmente comprensibili per il lettore. Il sistema di descrittori d’uso standard, le frasi standard e i formati armonizzati per gli scenari d’esposizione supportano l’elaborazione lineare delle informazioni dello scenario d’esposizione, l’automazione e la traduzione. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la familiarità del destinatario con questa terminologia e con la terminologia specifica del settore, a seconda dei casi.
  • Gli scenari d’esposizione del fornitore per le sostanze sono raggruppati in usi identificati o categorie d’uso e d’esposizione pertinenti, nei limiti del praticabile. Il raggruppamento può essere realizzato utilizzando scenari d’esposizione generici o una “categoria di uso e di esposizione”. Una categoria di uso e di esposizione è uno scenario d’esposizione che contempla un’ampia gamma di processi o usi. Quando questi raggruppamenti sono applicati in modo adeguato, possono promuovere la chiarezza e la praticità, senza perdere informazioni necessarie a tenere adeguatamente sotto controllo i rischi.
  • Le informazioni nello scenario d’esposizione sono coerenti con le informazioni nel testo principale della scheda di dati di sicurezza. Una sintesi delle informazioni chiave pertinenti provenienti dallo scenario d’esposizione allegato deve essere inclusa nei punti fondamentali della scheda di dati di sicurezza, con un riferimento incrociato alle informazioni dettagliate presenti nello scenario d’esposizione.
  • Le informazioni sulle condizioni operative e sulle misure di gestione dei rischi provenienti da uno scenario d’esposizione del fornitore devono essere chiaramente identificate in quanto tali. Questo principio si applica alle informazioni integrate nel testo principale della scheda di dati di sicurezza o in qualche modo a essa allegate. Gli obblighi a norma di legge associati all’articolo 37, paragrafo 4, del REACH si applicano ai destinatari della miscela se le condizioni descritte negli scenari d’esposizione non sono posti in essere.
  • Tutte le informazioni pertinenti ricevute vengono incluse. Le informazioni sulle sostanze e/o sulle sostanze presenti nella miscela saranno ricevute in diverse forme: integrate nella scheda di dati di sicurezza, allegate come informazioni d’uso sicuro per una miscela o allegate in uno scenario d’esposizione. Assicurarsi che le informazioni ricevute diverse dallo scenario d’esposizione non siano tralasciate al momento dell’identificazione delle informazioni da comunicare ai clienti.
  • Le schede di dati di sicurezza e gli scenari d’esposizione sono forniti nella lingua nazionale dello Stato membro sul cui mercato la sostanza è immessa. Questo principio si applica salvo qualora lo Stato membro in questione disponga diversamente (articolo 31, paragrafo 5, del REACH). Avvalersi delle frasi EuPhraC agevola la promozione dell’armonizzazione e traduzioni ben fatte. Anche l’ECHA-term, una banca dati multilingue per la terminologia chimica sviluppata dall’ECHA, contribuisce a migliorare la qualità delle traduzioni e migliora una comunicazione chiara.
  • La scheda di dati di sicurezza viene riesaminata non appena si rendono disponibili nuove informazioni. Una sfida per i responsabili della formulazione è costituita dal fatto che le informazioni nuove arrivano con tempistiche differenti. Contattare il fornitore per assicurarsi che tutti gli scenari d’esposizione siano ricevuti, nei limiti del possibile. Quando si ricevono informazioni pertinenti, la scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata. Per le sostanze per le quali non sono ancora disponibili scenari d’esposizione, avvalersi delle informazioni esistenti derivate dalla scheda di dati di sicurezza per identificare le misure di gestione dei rischi adeguate. Se si rende disponibile uno scenario d’esposizione dopo la pubblicazione della propria scheda di dati di sicurezza, questa deve essere aggiornata qualora sia necessario apportare modifiche alle informazioni sui pericoli o alle indicazioni di sicurezza (in generale quando si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti, come stabilito dall’articolo 31, paragrafo 9, del REACH). Rivedere tutte le informazioni in entrata provenienti dai fornitori per garantire che le informazioni necessarie siano comunicate a valle.
  • Il processo è documentato. Attività quali la comunicazione con i fornitori, l’identificazione delle informazioni da comunicare e la comunicazione a valle della catena di approvvigionamento devono essere registrate e conservate in conformità dell’articolo 36 del REACH.

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