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Una netta distinzione tra stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Secondo quanto descritto dall’art.  183, lett. aa), lo stoccaggio dei rifiuti è l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti nonché delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.

Diversamente, la lett.  bb) dello stesso articolo definisce il deposito temporaneo come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le Categorie omogenee ed il quantitativo posto in deposito e l’aspetto temporale del deposito stesso. In ogni caso, che il deposito si riferisca ai rifiuti pericolosi o ai rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno!
L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo regolare configurandosi di fatto in un deposito incontrollato, ciò avviene quando il deposito non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. In tal caso lo stesso esula dai confini della definizione di deposito temporaneo e viene quindi sanzionato a seconda dei casi o come illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs.. n. 152 del 2006, art. 255 o come reato contravvenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

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rifiuti alla rinfusa

Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa

Lo stoccaggio di rifiuti alla rinfusa esclude “ex se” la regolarità del deposito temporaneo, fermo inteso che il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

Cass. pen. n. 17184/2016

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Decreto 24 febbraio 2016, n. 88 Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.122 del 26-5-2016)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli articoli 212, relativo all’Albo gestori ambientali, 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti»;
Visto l’articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

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