Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu)

Pubblicato il 9 luglio il Decreto Direttoriale di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l’anno 2014.

Tale contributo ambientale deve essere indicato in modo chiaro e distinto su tutti i documenti fiscali.

Per i produttori, importatori e tutti coloro che effettuano la vendita/sostituzione dei pneumatici (es. officine), in base all’art. 5 del DM 82/2011 e per i concessionari all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo, in riferimento alla gestione degli PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, in base all’art. 7, comma 5, DM 82/2011.

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Al via il contributo ambientale per gli Pneumatici fuori uso.

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu)’ ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Introdotta dal decreto 11 aprile 2011, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2011, Il contributo è a carico dei cittadini che acquistano gli pneumatici e copre i costi di gestione e recupero di quelli fuori uso.
Il decreto stabilisce infatti per il 2011 una percentuale di recupero pari al 25% del quantitativo immesso nel 2010, che crescerà all’80% entro il 2012 e raggiungerà il 100% soltanto nel 2013.

Dal 7 settembre, infatti, tutti i cittadini che acquisteranno un pneumatico nuovo, vedranno indicato in modo chiaro e trasparente in fattura
(o sullo scontrino fiscale) il contributo ambientale che copre i costi di

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Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 – n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. (11G0124) – (GU n. 131 del 8-6-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 aprile 2011 , n. 82

Regolamento per la gestione degli  pneumatici  fuori  uso  (PFU),  ai
sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni,  recante  disposizioni  in

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ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Introduzione
Il  presente   elenco   armonizzato   di   rifiuti   verra’   rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolare di  quelle  prodotte  dall’attivita’  di  ricerca,  e  se  necessariomodificato  in   conformita’   dell’articolo   39   della   direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un  oggetto  e’  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nella definizione  di  cui  all’articolo  3,  punto   1   della   direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino  applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  2,  5  e  7  della  direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi  tipi  di  rifiuto  inclusi  nell’elenco  sono  definiti specificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i  rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando  i  titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che  un determinato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di

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