Adesione su base volontaria al SISTRI (di A. A. MUNTONI)

In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si

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LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 – Misure in Materia Ambientale

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)

Di particolare interesse per il nostro settore, evidenziamo a seguito l’art.11, Capo IV “MISURE IN MATERIA AMBIENTALE”

Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali

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Decreto Legge 31 agosto 2013

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il nostro interesse è all’Art. 11 – Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia.

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 101

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Riavvio del Sistri, ecco lo schema del decreto.

Lo schema del decreto – riavvio Sistri,  prevede “per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI che  fissato al 1 ottobre 2013 pone non poche perplessità agli operatori del settore.

Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014”.
Ricordiamo che il Sistri, doveva essere operativo già nel 2009, ma da allora lo stesso oltre ad non essere mai stato operativo, ha subito diverse modifiche.

Ora…cosa fà pensare che tra sei mesi si sarà n grado di garantire l’efficenza del sistema prorpio non lo capiamo!
Non sarebbe meglio accantonare (almeno per il momento) questo delirio ed occuparsi invece dei progetti che possano dare una svolta significativa alla stagnazione che aleggia in questo periodo?

A seguito riportiamo il testo dello “SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI”

VISTO il “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del decretolegge
1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f‐octies), che disciplina la progressiva entrata in operatività del SISTRI;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga dei termini in materia ambientale”,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della

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