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Il delitto di inquinamento ambientale. L’interpretazione della Cassazione.

L’articolo 452 bis cod.pen. introdotto dalla L. 68/2015, recita così:

E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’ area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

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Autorizzazione integrata ambientale nella gestione dei rifiuti e relative sanzioni.

Nota di commento a sentenza.

L’art. 29 quattuordecies del T.U. Ambiente stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa alla gestione di rifiuti”.

Il caso

Il Tribunale di Livorno condanna Tizio, nella qualità di legale rappresentante della Società Alfa, ritenendolo responsabile per contravvenzione sopra descritta in quanto non aveva osservato le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, omettendo di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall’impianto di selezione (fatto accertato in Livorno) e lo condanna alla pena dell’ammenda.
Tizio impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che “il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione di un incendio divampato presso lo stabilimento, i vigili del fuoco intervenuti avevano spostato i materiali ivi presenti senza considerare le prescrizioni dell’AIA. Quanto avvenuto non era pertanto addebitabile a sua responsabilità, in quanto la presenza di rifiuti fuori dal luogo previsto dall’autorizzazione sarebbe stata conseguenza di un caso fortuito, rappresentato, appunto, dall’incendio”.

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Le acque piovane di dilavamento, se contaminate, sono reflui industriali

Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante).

L’art. 74 TUA, alla lett. h), stabilisce che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

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