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Ecologia ed Economia per Vivere l'Impresa

Sistri bozza dell’art. 260-bis del D.Lgs 152/06

ago-29-2010
Sistri

Date le innumerevoli richieste pervenute alla nostra redazione, riportiamo a seguito la bozza dell’articolo 260-bis relativo alle sanzioni per la mancata iscrizione al sistema per gli obbligati.

Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell’art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
1-bis. I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all’Albo di cui all’articolo 212, sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da un anno a due anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da due anni a tre anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calocolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e ss modifiche sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. L’omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti previsto all’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell’entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l’autorità competente può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.

Art. 261-bis
Errore di fatto ed errore scusabile
1. Nel caso i cui gli illeciti di cui alla parte IV del presente decreto siano commessi per errore sul fatto, il soggetto non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

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Sistri presentazione digitale

ago-20-2010
Sistri

Il ministero dell’ambiente mette a disposizione un ulteriore filmato nel quale il noto conduttore televisivo Alberto Angela aiuta a comprendere l’importanza nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in Italia.

Video

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Caratteristiche della SIM card per le Black Box

ago-18-2010
Sistri

Si rammenta alle aziende di trasporto che, all’atto dell’installazione della Black Box sui propri mezzi, è necessario disporre di una SIM card abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN.

Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito le caratteristiche che deve avere la SIM card (GSM/GPRS):

  • appartenere al circuito di un fornitore di servizi telefonici. Si evidenzia che le SIM card che utilizzano esclusivamente la rete UMTS non consentono il funzionamento della Black Box;
  • essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM + GPRS);
  • non avere blocchi su numerazioni speciali;
  • avere il PIN di sblocco disabilitato.

Per verificare tali caratteristiche occorre estrarre la SIM card dalla sua confezione ed inserirla in un cellulare.

Fonte www.sistri.it

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Problematiche relative all’istituzione del SISTRI

ago-6-2010
Sistri

In risposta all’interrogazione riguardante le problematiche relative all’istituzione del SISTRI si rappresenta quanto segue.

I tempi messi a disposizione per i soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sono stati ritenuti sufficienti al completamento delle operazioni di iscrizione e di distribuzione dei dispositivi elettronici.

Infatti, dopo un prevedibile primo impatto di confusione e di incertezze, gli operatori, anche a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2010 che ha prorogato di 30 giorni le scadenze previste, hanno conosciuto le modalità operative del nuovo sistema ed il primo gruppo di soggetti ha aderito, entro il termine del 30 marzo, al SISTRI.

Le adesioni sono state oltre 90.000, un numero, questo, superiore alle aspettative, testimonianza della non complessità delle procedure di iscrizione, trattandosi soltanto della presentazione di un modulo di iscrizione per via informatica, via fax o via telefonica, senza alcun cospicuo elenco di documenti da allegare.

A questa prima fase seguirà quella più delicata della distribuzione dei dispositivi elettronici che dovrebbe concludersi in 90 giorni. Il Ministero monitorerà con attenzione le procedure di distribuzione a livello territoriale ai fini del rispetto delle scadenze previste alla piena operatività del sistema.

La messa a disposizione della tecnologia non comporta costi aggiuntivi per gli operatori, ad esclusione delle imprese di trasporto che dovranno farsi carico dei costi per l’installazione di black box sugli automezzi presso le officine autorizzate e per l’acquisto di una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico. Il costo dei dispositivi elettronici, come quello relativo ai servizi di registrazione, manutenzione ed assistenza, è, infatti, compreso nei contributi da versare.

La confusione interpretativa non è connessa alle procedure di iscrizione che, come sopra anticipato, è in realtà molto semplice, ma alla complessità del contesto in cui il SISTRI è venuto a collocarsi: complessità della filiera dei rifiuti, complessità dei soggetti chiamati ad aderire al nuovo sistema, complessità delle fattispecie da prendere in considerazione, complessità del quadro giuridico.

Il SISTRI non ha modificato le regole esistenti. Sono state modificate soltanto le modalità attraverso cui vengono comunicati i dati relativi alla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti.

Vista la complessità del quadro di riferimento, il Ministero ha seguito, sin dalla fase di progettazione e preparazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, una precisa metodologia di lavoro con il coinvolgimento, sul piano formale ed informale, delle principali organizzazioni imprenditoriali che hanno condiviso finalità e piano di azione, non nascondendo comunque le difficoltà operative che si sarebbero potute verificare soprattutto da parte delle imprese più piccole, e richiedendo al riguardo massima attenzione, esigenza questa che il Ministero sta cercando di assicurare. È prossimo, a quest’ultimo riguardo, con l’acquisizione delle ultime designazioni, l’avvio del previsto Comitato di vigilanza e controllo, stabilito dall’art. 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che, vista la sua composizione con un’ampia maggioranza di rappresentanti del mondo produttivo, costituirà il punto di collegamento tra mercato ed istituzioni relativamente al funzionamento del SISTRI.

Riguardo ai principali nodi segnalati, punto per punto, si osserva quanto segue:

Regime sanzionatorio: farà parte del decreto di recepimento della direttiva 28/2008/CE in materia di rifiuti, di prossima presentazione al Parlamento per l’acquisizione dei prescritti pareri. Sarà pressoché identico all’attuale regime previsto per il sistema di documentazione cartacea.

Mancata indicazione norme da abrogare: si è preferito non utilizzare l’opportunità offerta dall’art. 14-bis della legge n. 102 del 2009, in ordine all’adozione dei regolamenti volti all’abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, in quanto il SISTRI non ha annullato le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in campo ambientale da parte degli operatori, continuando queste ultime a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina del SISTRI.

Per apportare le necessarie modifiche al quadro normativo vigente si è preferito utilizzare lo strumento del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui rifiuti, ritenendolo più adeguato ad inserire il SISTRI nell’ambito del nuovo disegno di adeguamento della normativa nazionale ai principi guida ed alle regole definite a livello europeo in materia di rifiuti.

Omessa notifica in sede UE: in merito alla mancata notifica del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 alla Commissione europea si rileva che la notifica non è richiesta in base alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla successiva direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, contenuta nel regolamento n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Questo regolamento non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un appropriato sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all’interno della loro giurisdizione, ma anche l’obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza a tali obblighi di notifica, con riferimento specifico alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica.

Si sottolinea, peraltro, che l’istituzione del SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti orientamenti legislativi comunitari, ivi compresa le recente direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di prossimo recepimento nell’ordinamento nazionale, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla loro produzione alla destinazione finale.

Per completezza di analisi si evidenzia che le due direttive comunitarie 98/34/CE e 98/48/CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche norme tecniche di prodotti o altri requisiti o regole relativi ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore.

È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed il successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010 sul SISTRI non contengono previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento.

Trasporto transfrontaliero: i decreti attuativi del SISTRI trovano applicazione anche per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero. In particolare si fa rinvio a quanto stabilito al punto 9 dell’art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. L’argomento sarà inoltre affrontato nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria sui rifiuti.

Compatibilità tra SISTRI e normativa trasporto merci pericolose: la compatibilità del decreto SISTRI con la recente normativa relativa al trasporto di merci pericolose è attualmente oggetto di riflessione ed approfondimento da parte del Ministero.

Costi di impianto e di tenuta del SISTRI: detti costi sono stati valutati sin dalla fase iniziale di progettazione dell’iniziativa. I costi dell’operazione sono coperti dai 5 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 (che, come noto, all’art 1, comma 1116, ha stabilito la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in funzione della sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e dall’ammontate complessivo dei contributi gravanti sui soggetti obbligati, in coerenza con il vincolo di bilancio posto all’attuazione del SISTRI. Le stime effettuate sono state fatte in base agli ultimi dati disponibili relativi alla presentazione del MUD nel 2006. Sulla base dei risultati derivanti dalla fase di iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI potranno essere rivisti ed aggiornati i livelli dei contributi versati dagli operatori i corso del prossimo armo. Particolare attenzione verrà riservata, nell’occasione, alle piccole imprese.

Con riferimento alle interrogazioni poste, si fa presente che:

la proroga dei termini di iscrizione al SISTRI è già avvenuta con decreto ministeriale 15 febbraio 2010. Visti i risultati raggiunti, non si ritiene opportuno prevedere una ulteriore proroga delle scadenze previste.

Il coordinamento tra ordinamento nazionale e comunitario avverrà con il recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti. Il relativo provvedimento, come sopra anticipato, attualmente alla fase del concerto ministeriale, sarà presentato al Parlamento quanto prima.

Riguardo alla gradualità applicativa del SISTRI, già il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ha accolto detto principio prevedendo una scadenza diversa per le fasi di iscrizione e di avvio per due gruppi di operatori identificati ad aderire al nuovo sistema e già il sistema stesso ha stabilito norme di semplificazione per le imprese più piccole e costi più bassi di iscrizione al SISTRI.

Visto che il sistema è appena partito e, come tutte le iniziative progettuali, va seguito e monitorato con attenzione al fine di cogliere le difficoltà e le esigenze che si presenteranno sul piano applicativo, è preciso obiettivo dell’amministrazione adottare tutte quelle misure in grado di implementare e migliorare il sistema, a vantaggio degli operatori, in particolare delle piccole imprese, e della funzionalità del sistema stesso. Si lascia, in ogni caso, alla valutazione del Parlamento, la previsione di misure di deducibilità fiscale degli oneri connessi all’iscrizione al SISTRI.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e della tutela del territorio e del mare

MENIA

(26 aprile 2010)

Fonte: http://www.senato.it

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Sistri – Dm Ambiente 9 luglio 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

Articolo 1
Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — Sistri
Articolo 2
Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti
Articolo 3
Modifiche all’articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
Articolo 4
Modifiche all’articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
Articolo 5
Operatività del Sistri in aree non coperte dalla rete
Articolo 6
Contributi
Articolo 7
Modifiche all’articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
Articolo 8
Moduli di iscrizione
Articolo 9
Definizioni
Articolo 10
Entrata in vigore

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 9 luglio 2010

(Gu 13 luglio 2010 n. 161)

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Sistri caratteristiche sim card

ago-3-2010
Sistri

In merito alle caratteristiche delle SIM Card per le aziende di trasporto, si ricorda che è necessario disporre di una SIM abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN.

Riportiamo qui di seguito le caratteristiche che devono necessariamente avere le SIM card (GSM/GPRS):

  • Appartenere al circuito di un fornitore di servizi telefonici. Si evidenzia che le SIM card che utilizzano esclusivamente la rete UMTS non consentono il funzionamento della Black Box;
  • Essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM + GPRS);
  • Non avere blocchi su numerazioni speciali;
  • Avere il PIN di sblocco disabilitato.

Per verificare tali caratteristiche è necessario inserire la SIM card in un cellulare.

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Sistri e Black Box. Problemi con installazione

ago-3-2010
News Ambiente, Sistri

Le officine autorizzate all’installazione delle Black Box (vedi elenco autorizzate) sembra stiano avendo non poche difficoltà nelle installazioni.

Nonostante il corso di preparazione ed il manuale operativo redatto per le officine, (sostituito da una nuova versione poco dopo la consegna del primo) le stesse riscontrano problemi con le Black Box ed il call center sembra non dare alcuna indicazione in merito ai difetti riscontrati:

  • Non legge la scheda sim.
  • Non riceve il segnale Gps.
  • Non legge la chiavetta Usb in dotazione.

Intanto il tempo passa e rimane il problema per la scadenza dei termini per le installazioni! (ad oggi ricordiamo il 12 Settembre).
A nostro avviso data improponibile visti i problemi riscontrati, i tempi stretti e il mese di agosto in mezzo !

Vi terremo informati. Tornate a visitarci.

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Manuale Utente del SISTRI

ago-2-2010
News Ambiente, Sistri

E’ stato pubblicato il Manuale Utente del SISTRI.
Messo a disposizione degli utenti a supporto della fase di sperimentazione del sistema,in previsione dell’imminente avvio della fase operativa, prevista per il 1° ottobre 2010.
Si tratta di un Manuale operativo che potrà esser oggetto di modifiche anche in relazione alle segnalazioni di nuove problematiche.

Manuale Utente Sistri

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Sistri, al via il test di collaudo

lug-30-2010
News Ambiente, Sistri

Al fine di consentire una piena e più diffusa conoscenza delle modalità operative del Sistri in vista della scadenza del 1° ottobre, termine posto dal D.M. 9 luglio 2010 all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il 26 luglio u.s. è stato attivato un test di verifica della funzionalità del SISTRI per consentire ad un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti di provare il sistema e fornire suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia del sistema e le procedure relative alle esigenze prospettate dagli operatori ed ai sistemi gestionali presenti presso le aziende. Man mano che sono consolidate le interfaccie del Sistema e le procedure operative, tutti gli utenti potranno familiarizzare con la nuova modalità informatica di tracciamento della movimentazione dei rifiuti.

Il programma si articolerà in due fasi che procedono sfasate nel tempo:

  • Fase 1 – Sistema demo per la verifica di funzionalità, processi ed usabilità: per migliorare e consolidare l’interfaccia e le procedure del Sistri, grazie ai feedback che saranno utilizzati sia per il processo di miglioramento e tuning del sistema, sia per definire in maniera partecipata il Manuale Utente.
  • Fase 2 – Sistema in ambiente di produzione man mano che questo è consolidato attraverso la fase 1: per consentire agli utenti di fare pratica con il nuovo sistema, per acquisire praticità e rapidità nell’utilizzo anche grazie al supporto del Manuale Utente.
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SISTRI Modulo per la richiesta di conguaglio Contributo

lug-20-2010
News Ambiente, Sistri

Sulla base dell’art. 6 comma 3 del DM 9 luglio 2010 è stato pubblicato Il Modulo di conguaglio per i contributi già versati dalle aziende.

Modulo per la richiesta di conguaglio.

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