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Certificazione del peso per i contenitori: si parte

Firmato finalmente dal Ministero lo scorso 5 maggio, il decreto dirigenziale 5 maggio 2016 – n. 447 che detta, dal 1° luglio 2016, i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite a trasporto dei container.
Il Decreto si occupa in particolare dell’annoso e sentito problema della certificazione del peso lordo dei contenitori marittimi.
Dal 1° luglio 2016 sarà obbligatoria la pesatura dei container, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” – VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass), prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.
Il decreto, tra le altre previsioni, introduce il concetto di tolleranza sui criteri di pesatura, individuando un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari previsti, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.
Inoltre è prevista in sede di controlli e verifiche effettuati in porto dopo la prima pesatura, una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.
E’ in corso la predisposizione di una circolare esplicativa da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto sulle procedure discendenti dall’applicazione del decreto.

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ADR_RID

DEROGHE ADR/RID

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 106 del 22 aprile 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Di conseguenza l’allegato 1 – capo I.3 e l’allegato II – capo II.3 della direttiva 2008/68/CE sono modificati con l’inserzione delle più recenti deroghe nazionali.

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ADR_2017

Equipaggiamento ADR

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:

Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:

il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.

Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve

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Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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