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Sottoprodotti campo di applicazione e adempimenti

DM 264/2016 “recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

La tematica del sottoprodotto giuridicamente da anni ha avuto sempre avuto diverse interpretazioni sul campo, a volte molto fantasiose da parte di chi ne invoca l’esclusione dalla qualifica di rifiuto. La disciplina sul sottoprodotto è una disciplina di carattere eccezionale che consente ai residui di sfuggire dalle stringenti norme sui rifiuti.

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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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