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Rifiuti e Codici a Specchio

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 10^, 28/03/2019 Sentenza C-487/17 a C-489/17

RIFIUTI – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dìal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

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Percorsi-Ambientali

Novità Normative e Criticità in Materia di Rifiuti e Economia Circolare

Evento Patrocinato dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Catania

Il seminario sarà l’occasione per commentare insieme queste conclusioni e valutarne gli effetti da un punto di vista pratico. Il tema riguarda la classificazione dei rifiuti con codice a specchio. Altri temi affrontati sono relativi alla cessazione della qualifica del rifiuto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 e la questione fanghi di depurazione in agricoltura.

La partecipazione all’evento è gratuita.  Prenotazione obbligatoria: segreteria@feiana.it

Secondo la cd. teoria della certezza, la procedura per la classificazione dei rifiuti con codici a specchio deve essere tale da fornire la prova certa che tutte le sostanze pericolose presenti in un rifiuto siano identificate attraverso la caratterizzazione qualitativamente e quantitativamente precisa del rifiuto, in modo che la non pericolosità sia dimostrata in concreto.

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L’avviso per le analisi di laboratorio non deve essere necessariamente consegnato al legale rappresentante

L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.

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STRASBURGO-PARLAMENTO-EUROPEO

Pubblicazione di una modifica del Regolamento sui metodi di prova ai sensi del REACH

E’ stato pubblicato (Gazzetta ufficiale Unione Europea L. 54 del 1 marzo 2016) il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento n. 440/2008 che istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del REACH, viene periodicamente aggiornato per tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione; il nuovo aggiornamento viene eseguito per includervi nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE.

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