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Gestione dei Residui della Manutenzione del Verde: Chiarimenti dalla Commissione Europea

In risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Commissione Europea ha fornito indicazioni importanti sulla gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Quesiti del MASE

Il MASE ha chiesto se, secondo la normativa europea, i residui della manutenzione del verde pubblico e privato:

  1. Possano essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni.
  2. Possano essere qualificati come sottoprodotti, qualora soddisfino le condizioni dell’articolo 5 della Direttiva 2008/98/EC, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.
  3. Possano essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o biogas.

Risposte della Commissione Europea

Esclusione dalla Disciplina dei Rifiuti

Per il primo quesito, la Commissione ha chiarito che, secondo la Direttiva 2008/98/EC, il termine “rifiuto” è definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” (articolo 3). L’articolo 2 elenca i rifiuti e materiali esclusi dal campo di applicazione della Direttiva, un elenco che non include i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. Di conseguenza, la Commissione considera che questi residui siano soggetti agli obblighi della Direttiva sui rifiuti.

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raccolta-rifiuti-assimilati

Si fà presto a dire “economia Circolare” per venderti un’idea!

Oggi vogliamo cercare di fare chiarezza sulle offerte che negli ultimi anni (ormai son ben 10) si sono affacciate nel settore dei rifiuti, come le già note “reverse vending” o altri tipi di “affiliazione” per l’apertura di strutture “point” che vengono spesso proposte sempre con la promessa di lauti guadagni, da aziende che poi spesso spariscono in breve tempo dal mercato.

Chiunque può verificare con un minimo di ricerca la fattibilità economica di tali iniziative, che legate all’andamento della valorizzazione di alcuni materiali riciclabili come Plastica, Alluminio e Vetro (queste sono le tipologie maggiormente gestite), una volta conferiti (se non in grandi quantità) possono rendere ben pochi centesimi, non sufficenti per la conduzione di una vera e propria impresa che ricordiamo e’ e rimane un’attivita’ di raccolta e di gestione di rifiuti , dunque, puo’ essere legittimamente esercitata solo da soggetti autorizzati.

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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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