In risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Commissione Europea ha fornito indicazioni importanti sulla gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
Quesiti del MASE
Il MASE ha chiesto se, secondo la normativa europea, i residui della manutenzione del verde pubblico e privato:
- Possano essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni.
- Possano essere qualificati come sottoprodotti, qualora soddisfino le condizioni dell’articolo 5 della Direttiva 2008/98/EC, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.
- Possano essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o biogas.
Risposte della Commissione Europea
Esclusione dalla Disciplina dei Rifiuti
Per il primo quesito, la Commissione ha chiarito che, secondo la Direttiva 2008/98/EC, il termine “rifiuto” è definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” (articolo 3). L’articolo 2 elenca i rifiuti e materiali esclusi dal campo di applicazione della Direttiva, un elenco che non include i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. Di conseguenza, la Commissione considera che questi residui siano soggetti agli obblighi della Direttiva sui rifiuti.