Il comma 3 dell’art. 256 sanziona la realizzazione o gestione della cosiddetta “discarica abusiva”, ossia una discarica creata e gestita senza la necessaria autorizzazione legale. È fondamentale comprendere le caratteristiche distintive della “discarica abusiva” e come essa differisca dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
Come stabilito dalla Cassazione Penale (sentenza n. 19221 del 13 maggio 2008), l’art. 256, comma 3, del D.L.vo 152/06 deve essere interpretato in correlazione con il D.L.vo 36/03. Si ha discarica abusiva quando, a seguito di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono accumulati in un’area specifica che diventa di fatto un deposito permanente di rifiuti.