Secondo quanto descritto dall’art. 183, lett. aa), lo stoccaggio dei rifiuti è l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti nonché delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.
Diversamente, la lett. bb) dello stesso articolo definisce il deposito temporaneo come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le Categorie omogenee ed il quantitativo posto in deposito e l’aspetto temporale del deposito stesso. In ogni caso, che il deposito si riferisca ai rifiuti pericolosi o ai rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno!
L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo regolare configurandosi di fatto in un deposito incontrollato, ciò avviene quando il deposito non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. In tal caso lo stesso esula dai confini della definizione di deposito temporaneo e viene quindi sanzionato a seconda dei casi o come illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs.. n. 152 del 2006, art. 255 o come reato contravvenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.
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