Scarico-depuratore

Lo scarico da depuratore ha la stessa natura dei reflui convogliati

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell’accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5. Cass. pen., sentenza del 19.01.16

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La nozione di «reflui industriali» non include soltanto i reflui da attività industriale

reflui industrialiNella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengano strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Cass. pen. n. 44353/2015

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Liquami zootecnici e letame: quanto costituiscono rifiuto

Liquami zootecniciL’allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. TUA) include, tra i rifiuti, «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito» (codice CER 02 01 06); per cui, in via generale, dette sostanze possono costituire rifiuti.

Il TUA, tuttavia, pone alcuni limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. L’art. 185, co. 1, infatti, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (disciplina sui rifiuti), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

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Direttiva 1787/2015, qualità delle acque destinate al consumo umano

Bottiglie_plasticaDirettiva (UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015.

È stata pubblicata in GU del 7 ottobre la Direttiva della Commissione CE n.1787/2015 del del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio inerente alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Alla luce del progresso scientifico e tecnico, in coerenza con la legislazione dell’Unione, vengono aggiornate le specifiche riportate negli allegati II e III della direttiva 98/83/CE che stabilisce i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano

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