Un distributore a norma del REACH è ogni persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi (articolo 3, paragrafo 14, del REACH). Un rivenditore al dettaglio ai sensi del regolamento REACH è un attore che vende sostanze e miscele a consumatori privati e/o utilizzatori professionali attraverso esercizi commerciali. I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori. Anche le imprese di stoccaggio, che si limitano a immagazzinare sostanze o miscele per terzi, sono una sottocategoria dei distributori.
consulente ADR
IL CARICO IN SICUREZZA
L’argomento è tornato prepotentemente di moda in questi giorni per via dell’imminente entrata in vigore delle nuove norme europee sui controlli stradali!
La corretta esecuzione del carico assume una rilevanza fondamentale per garantire la sicurezza del trasporto. Solo una merce caricata, impilata e fissata in modo adeguato può essere trasportata in sicurezza e nel rispetto del codice della strada!
A tal fine, gli aspetti che rilevano sono:
· Conoscenza delle norme;
· Preparazione del carico;
IL CONSULENTE ADR…un po’ di chiarezza!
PREMESSA
Le domande che molto spesso gli imprenditori ci rivolgono nel corso della nostra attività professionale di consulenti sono le seguenti: ”è così importante avere il consulente ADR?”, “lo si deve nominare sempre?”, “quali le eventuali sanzioni a carico dell’impresa?” “quanto mi costa?” E dopo aver spiegato (o provato a spiegare) il ruolo di questa figura e gli obblighi di legge, i ventagli di successive risposte spaziano da “…ci pensa il trasportatore col quale ho acceso un contratto…” oppure “ … non ne ho bisogno perché spedisco ogni tanto…” e anche “…no, i miei prodotti non sono pericolosi: c’è il simbolo della fiamma ma non sono pericolosi….”.
Certificato di approvazione ADR
La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni del capitolo 9 ADR, deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o chi è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2.
Un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di questa Parte contraente deve essere accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.